Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13335 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017),  n. 13335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15579/2012 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

G.T. ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR di Roma n. 194 dell’8/3/2011 che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento che, per l’anno 2002, rettificando quanto dichiarato, aveva accertato maggiori compensi e disconosciuto i relativi costi.

Controricorre L’Agenzia delle Entrate, la quale chiede la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa o insufficiente motivazione sul rilievo di un acritico recepimento di quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di appello, è manifestamente infondato.

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez. un., n. 642 del 16/1/2015, Rv. 634091).

Peraltro, nel caso di specie, i motivi della decisione risultano preceduti da un’analitica esposizione delle ragioni della decisione di primo grado e delle argomentazioni delle parti, elementi che danno contezza del pieno ambito cognitivo oggetto della valutazione giudiziale, poi espressa per lo più facendo proprie le censure di gravame proposte dall’Ufficio, comunque sintetizzate con asserti espressivi di una propria autonomia.

Manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione tra il chiesto ed il pronunciato, sul rilievo che nel corso del giudizio di primo grado ed a fondamento della sentenza della CTP (favorevole alla ricorrente) non vi sia alcun riferimento all’irregolare tenuta della contabilità, circostanza introdotta in modo del tutto assertivo nella sentenza impugnata senza alcun riferimento al documento o alla relativa prova. Invero, il riferimento a detta circostanza viene dalla Corte territoriale riferito all’avviso di accertamento e, in particolare, ai suoi molteplici presupposti (“non corretta tenuta della contabilità, oltre una serie di anomalie e comportamenti antieconomici”). Di conseguenza, deve ritenersi che il relativo tema formava oggetto del patrimonio probatorio e conoscitivo del giudizio di primo grado e l’omessa valutazione di tale aspetto poteva ben formare oggetto di censura da parte dell’Agenzia delle Entrate nei motivi di gravame.

Inoltre, la doglianza risulta anche inammissibile, poichè per un verso la ricorrente non ha prodotto l’avviso di accertamento al fine di confutare l’affermazione della CTR e, per altro, non risulta avere formalmente rifiutato il contraddittorio sul punto nel corso del giudizio di appello, sollevando a verbale la relativa eccezione.

La suddetta omissione dà conto anche dell’inammissibilità del terzo motivo di ricorso spiegato dalla ricorrente con cui si lamenta come l’Agenzia solo con l’atto di appello abbia introdotto tale ulteriore elemento “a carico” in aggiunta all’esito negativo dello studio di settore, con conseguente violazione del divieto di novum in appello, in quanto la relativa eccezione non risulta, per quanto espressamente è riportato nella sentenza impugnata (nè è stato documentalmente dimostrato il contrario), essere stata proposta nelle controdeduzioni in appello.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d’ufficio; pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione anche incidentale, ha comunque l’onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l’omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità temi di contestazione non trattati nella fase del merito (ex multis vedi: Cass., Sez. 3, n. 3928 del 31/3/2000, Rv. 536062).

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto la legittimità dell’accertamento in rettifica risulta congruamente argomentata dalla CTR, la quale ha rilevato come la pretesa tributaria si fondi non solo sullo studio di settore, ma anche su un’ulteriore serie di dati oggettivi sia contabili che di comportamento antieconomico protratti nel tempo da parte della contribuente che “sterilizzano” il sopravvenuto stato di gravidanza quale evento decisivo a supportare l’imputato scostamento. Il provvedimento impugnato risulta quindi avere deciso, sul punto, le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sent. 6/4/2007, n. 8643; sent. 2/10/2008, n. 24436; ord. 15/6/20120, n. 14313).

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La natura non complessa delle questioni esaminate e l’applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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