Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13335 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10416/2006 proposto da:
G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato RAFFAELLI Natalina, con studio in 88100 CATANZARO, Via
Case Arse 36, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI
Luciano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERRAO
CIRIACO GIULIA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
B.C., GA.CA.;
– intimati –
sul ricorso 10976/2006 proposto da:
GA.CA. (OMISSIS) in proprio e quale procuratore
generale, B.C. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ROMANO CALO’ 84, presso lo studio
dell’avvocato FROSONI LUCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato
GRILLO ARMANDO giusta procura a margine del controricorso con ricorso
incidentale condizionato;
– ricorrenti –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso
CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
RAFFAELLI NATALINA, con studio in 88100 CATANZARO, Via Case Arse 36,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 190/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
Sezione Specializzata Agraria, emessa il 12/06/2004, depositata il
23/02/2005; R.G.N. 98/1999.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La B. ed altri proprietari di un fondo agricolo citarono in giudizio gli affittuari G. e Ge. perchè fossero condannati al rilascio del fondo per scadenza del termine contrattuale.
Il Tribunale di Crotone accolse la domanda degli attori e respinse lai riconvenzionale dei convenuti concernente il diritto alla ripetizione delle spese effettuate per le migliorie.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha condannato la G. a corrispondere alla controparte la differenza tra canoni spettanti e quelli corrisposti (da liquidare in separato giudizio) ed ha rigettato la domanda proposta da G. per i miglioramenti e quella speculare per la differenza tra canoni corrisposti e quello legale.
Propone ricorso per cassazione la G. attraverso tre motivi.
Rispondono con controricorso la B. e gli altri, i quali propongono ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (omessa motivazione e violazione di legge) afferma l’esistenza del consenso dei proprietari all’esecuzione dei miglioramenti, che dovrebbe trarsi dall’accertata esistenza di un rapporto di fiducia e collaborazione tra gli stessi proprietari e gli affittuari.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove chiede alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori emersi agli atti, con conseguente accertamento dei fatti di causa. E’ infondato laddove lamenta errori giuridici e vizi della motivazione, mentre la sentenza impugnata esamina puntualmente; i fatti e le questioni poste per ciascuno dei miglioramenti dedotti in causa, valuta testimonianze, consulenze ed atti ed, infine, deduce che il consenso era configurabile solo con riferimento ad alcuni manufatti eseguiti senza le prescritte autorizzazioni amministrative (dunque, non riconoscibili in favore dell’esecutore), mentre per altre opere il consenso assumeva efficacia determinante sia in relazione al sorgere del diritto della L. n. 11 del 1971, ex art. 11, sia con riferimento alla prescrizione ex art. 1651 c.c. (decorrendo questa, nel caso di mancanza del consenso, dalla fine dell’annata agraria nel corso della quale i miglioramenti sono stati eseguiti).
Inammissibile è il secondo motivo attraverso il quale la ricorrente impugna il punto della sentenza in cui – premesso che i concedenti avevano chiesto nel ricorso introduttivo il pagamento della differenza dei canoni da liquidarsi in separata sede, sicchè era inammissibile la successiva domanda di condanna al pagamento di una somma determinata – riporta l’accertamento del CTU circa l’avvenuta corresponsione di canoni inferiori a quelli legali e ne fa derivare la condanna dell’affittuaria al pagamento delle differenze. Quanto alla doglianza circa l’improcedibilità della domanda in questione perchè non preceduta dal tentativo di conciliazione, essa risulta affatto nuova e, comunque, articolata in modo così confuso da non potere essere neppure delibata. Le altre argomentazioni pongono, genericamente, questioni interpretative della domanda, in ordine alle quali il giudice ha esercitato legittimamente il proprio potere, rendendo motivazione congrua e logica.
Inammissibile è anche il terzo motivo, che pone questioni di fatto relative alla determinazione del canone ed all’accertamento della sua differenza rispetto a quello legale.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
La ricorrente principale deve essere condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione ò
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011