Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13335 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29297-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA
16, presso lo studio dell’avvocato MARIA NOVELLA DI GIANDOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO MASI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del TOSCANA, depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
M.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana del 5.3.2018 avente ad oggetto avviso di accertamento relativi ad IRPEF e altre imposte dell’anno 2010. L’Agenzia ha resistito con controricorso e successivamente con istanza del 17.9.2019 ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Firenze che ha controllato la regolarità degli adempimenti.
Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020