Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13335 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Francesco Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato

NERI MARIA ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato APRILE

TOMMASO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/6/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

uditi gli avvocati Tommaso APRILE, Lorenzo D’ASCIA dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

(difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie); assorbiti

gli altri motivi.

 

Fatto

La sig.ra P.N. ha impugnato, dinanzi al giudice tributario, un atto di irrogazione di sanzioni per avere impiegato lavoratori dipendenti senza che gli stessi risultassero dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La CTP, adita in primo grado, ha rigettato il ricorso della P. e la CTR ha confermato la prima decisione.

Per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, ricorre la P. contro l’Agenzia delle Entrate, sulla base di otto motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, per la prima volta in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito. Il motivo, però, è inammissibile perchè sul punto si è formato il giudicato implicito, come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 28545/2008). Non rileva il fatto che soltanto con sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale (successiva alla pubblicazione della sentenza della CTR) sia stata dichiarata la illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria anche controversie relative alla irrogazione di sanzioni di natura extratributaria. Il contrasto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con la Costituzione (e quindi il difetto di giurisdizione del giudice tributario), preesistente alla pronuncia del giudice delle leggi (che si è limitato a dichiararla), avrebbe potuto e/o dovuto essere eccepito dinanzi ai giudici di merito per evitare il definitivo consolidamento della giurisdizione a favore del giudice tributario.

Nella specie, invece, la P. ha implicitamente rinunciato a sollevare la questione ab imis, avendo ella stessa adito direttamente il giudice tributario ritenuto, evidentemente, legittimamente competente.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che “Il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell’art. 136 Cost., della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge di Attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. Tale efficacia retroattiva, tuttavia, si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. SS.UU. 28545/2008).

Con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza della CTR, per la errata indicazione, nel corpo e nel dispositivo della stessa, del numero della sentenza (345 invece di 365) di primo grado. La censura non merita accoglimento perchè trattasi di un mero, evidente errore materiale, evidenziato anche dal fatto che nella intestazione della sentenza di appello il numero è riportato correttamente e, comunque, tutti gli altri riferimenti non risultano contestati. A parte la considerazione che, trattandosi di sentenza confermativa (che quindi non travolge ma conferma il decisum di primo grado contrario alla P.) non si comprende quale sia l’interesse che abbia spinto la parte a sollevare l’eccezione (che, se fosse stata accolta, avrebbe portato alla conferma, in maniera corretta, della sentenza che ha dato torto alla stessa ricorrente).

L’interesse a far rilevare l’errore, semmai, faceva capo all’Agenzia per evitare eccezioni nel momento in cui intenda mettere in esecuzione la sentenza. In linea di principio, comunque, il motivo è inammissibile perchè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “Gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate. (Nella fattispecie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, la quale riportava una data errata della notificazione dell’atto di precetto)” (Cass. 3656/2006).

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, viene prospettato al Collegio un quesito generico, non autosufficiente e privo di collegamenti alla fattispecie concreta. Si chiede di sapere, infatti, se la sentenza impugnata abbia adempiuto al dovere di motivazione, in fatto ed in diritto, anche in relazione alle conclusioni delle parti, che però non vengono sintetizzate nello stesso quesito.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al quarto motivo, con il quale denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c., si chiede di sapere se la prova a favore del datore di lavoro possa essere tratta dagli elementi indiziari forniti dallo stesso datore di lavoro. E’ evidente la genericità del quesito, privo di ogni concreto contenuto riferito alla vicenda in esame, che rende inutile la risposta. La risposta al quesito, positiva o negativa che sia, non consente di risolvere la controversia, per la incompletezza del quesito stesso che non sintetizza gli elementi indiziari di cui trattasi. Pertanto il motivo è inammissibile.

Con il quinto ed il sesto motivo vengono denunciati vizi di motivazione, in maniera non autosufficiente, in relazione ai quali il quesito appare generico e, quanto al sesto motivo, anche privo cella specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente. Pertanto, anche il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili.

Inammissibile è anche il settimo motivo, con il quale denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si chiede di sapere se l’onere di fornire la prova della durata della prestazione del lavoro irregolare, rispetto alla quale è commisurata la sanzione, grava sull’amministrazione finanziaria. Anche in questo caso, la risposta al quesito, che non ripropone i termini concreti della questione sub iudice, non giova alla decisione della controversia e, quindi, il motivo è inammissibile.

Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il trattamento sanzionatolo più favorevole, anche di ufficio, a seguito della riforma del sistema delle sanzioni tributarie extrapenali attuata con il citato D.Lgs. n. 472 del 1997. A parte la considerazione che il motivo è inammissibile perchè non risulta che sia stati proposto nei gradi di merito, la questione è stata specificamente già affrontata e risolta da questa Corte, in senso negativo, rispetto alle aspettative della parte ricorrente: “In materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. 8 aprile 2006, n. 248, e più favorevole al contribuente)” (Cass. SS.UU. 356/2010).

Conseguentemente, il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro duemilacinquecento/00, di cui Euro duemilatrecento/00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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