Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13334 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13334 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso 8625-2012 proposto da:
CASA AMATA SRL 03066990759 in persona del suo legale
rappresentante p. t.

ANNA

elettivamente domiciliata in ROMA,

ROSA MERCUTELLO,
PIAZZA

ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIUCCIA NAPOLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO SALVATORE
PALAMA’

con studio in TAVIANO LE), PIAZZA DEL POPOLO

ANGOLO VIA NIZZA SNC giusta procura speciale a margine
del ricorso;
ricorrente
contro

Data pubblicazione: 30/06/2015

AZIENDA ASL DI LANCIANO ;
– intimata-

Nonché da:
ASL N. 2 LANCIANO VASTO CHIETI in persona del proprio
legale rappresentante p.t. Direttore Generale Dott.

in ROMA, VIA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO SCORDAMAGLIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato RODOLFO GIUNGI giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente

incidentale –

contro

CASA AMATA SRL 03066990759 in persona del suo legale
rappresentante p.t. ANNA ROSA MERCUTELLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 5,
presso lo studio dell’avvocato MARIUCCIA NAPOLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO SALVATORE
PALAMA’ con studio in TAVIANO (LE), PIAZZA DEL POPOLO
ANGOLO VIA NIZZA SNC giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 249/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 23/03/2011, R.G.N. 774/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO

2

FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO, elettivamente domiciliata

SPIRITO;
udito l’Avvocato BARBARA PICCINI per delega;
udito l’Avvocato GRAZIANO MENE’ per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per

principale, rigetto degli altri motivi, rigetto del
ricorso incidentale;

3

l’accoglimento p.q.r. del 2 ° motivo del ricorso

R.G. 8625/12

Svolgimento del processo

L’AUSL di Lanciano propose opposizione avverso il decreto
con il quale la soc. Casa Amata le aveva ingiunto il pagamento di una somma di danaro quale corrispettivo per

spinta dal Tribunale, è stata accolta dalla Corte di Lecce
in relazione alle somme richieste per tre dei menzionati
pazienti, mentre il giudice ha condannato l’AUSL al pagamento delle rette richieste dalla società per gli altri due
pazienti. Il particolare, il giudice d’appello ha ritenuto
che solo per questi ultimi due sussistessero gli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502
del 1992.
Propone ricorso per cassazione la soc. Casa Amata attraverso tre motivi. Risponde con controricorso la ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti, la quale propone ricorso incidentale
attraverso due motivi. Al ricorso incidentale della AUSL
risponde con controricorso la controparte società. Ambedue
le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
Motivi della decisione

IL RICORSO PRINCIPALE
Il primo motivo, nel lamentare la violazione della legge n.
127 del 1997, chiede di sapere se è conforme alla normativa
vigente la sentenza che abbia escluso l’esistenza
dell’accordo, avente forma scritta, per essere stata previ-

Cons. Spirilo est.

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l’assistenza prestata a cinque pazienti. L’opposizione, re-

R.G. 8625/12

sta nell’atto deliberativo dell’ente una copertura della
spesa necessaria per il solo anno in corso. Ciò, sul presupposto che la menzionata legge ha abrogato l’art. 55,
coma 5, della legge n. 142/90, nel senso che

spesa adottati dagli enti non è un requisito di validità
dell’impegno contrattualmente assunto.
Il secondo motivo sostiene il vizio della motivazione in
ordine all’accertata mancanza della forma scritta relativamente al ricovero dei tre pazienti.
Il terzo motivo sostiene la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra quanto riportato in motivazione
nella succinta esposizione dei fatti processuali rilevanti
della causa, quanto avvenuto effettivamente nelle fasi processuali e le ragioni giuridiche a sostegno della decisione.
I tre motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili laddove le censure, per un verso, mancano di specificità rispetto all’Iter argomentativo adottato
in sentenza e, per altro verso, chiedono alla Corte di legittimità una nuova interpretazione e valutazione degli atti di causa. Sono infondati laddove censurano vizi logico
giuridici.

Cons.

trito est.

5

l’attestazione della copertura finanziaria degli impegni di

R. G. 8625/12

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente,
la sentenza non ha fatto applicazione della menzionata normativa, ha bensì interpretato le deliberazioni in questione
e ne ha dedotto che solo in alcune deliberazioni l’ente a-

tuale con determinazione delle prestazioni da eseguire e
l’importo della retta a decorrere dalla data di ricovero;
in altre, invece, è stato autorizzato il ricovero e la necessaria spesa per il solo anno 1998. Da tale accertamento
ha dedotto la mancanza di accordo contrattuale scritto tra
le parti, con riferimento ai pazienti summenzionati. La
pronunzia corrisponde, dunque, alle domande delle parti.
IL RICORSO INCIDENTALE
Il primo motivo censura la violazione degli artt. 8 bis e 8
quater D.Lgs. n. 502/92, sostenendo che questa normativa
era già in vigore all’epoca dei rapporti in questione; aggiunge pure che non è condivisibile l’affermazione che la
società ha successivamente ottenuto l’accreditamento.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 8

quin-

quies del D.Lgs n. 502/92 e dellairt. 17 RD n. 2440/1923,
norme le quali stabiliscono che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di
fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8

quin-

quies citato. Quest’ultimo, in particolare, dispone che in

Cons. pirito est.

6

veva manifestato per iscritto la specifica volontà contrat-

R.G. 8625/12

caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente
articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8
quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del SSN interessati è sospeso.
due motivi sono inammissibili, siccome pretendono una

nuova interpretazione degli atti processuali. La sentenza
spiega: che i rapporti in questione si sono svolti in base
al sistema del pagamento delle rette, non in base a quello
dell’accreditamento; che Casa amata, preesistendo
all’entrata in vigore del RR n. 7/02, non potendo essere
accreditata né transitoriamente, né provvisoriamente ha attivato le procedure riservate alle strutture già in esercizio, per poi, infine ottenere l’accreditamento istituzionale (determinazione del 23.6.2010).
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti,
con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta i ricorsi e compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015

Cons. Spirito est.

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I

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