Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13334 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13334 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 24988-2010 proposto da:
COMUNE DI GAETA 0001423000599 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 175, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE PERSIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato MIGNANO GIACOMO, giusta
Deliberazione di giunta Municipale n. 38 del 17.2.2010 e giusta delega
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO ECOCAMPANIA SRI 01588980613 in persona del
Curatore Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE DI PORTA PIA 121, presso lo studio
dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 29/05/2013

dall’avvocato FEDERICO ANDREA, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorre.nte avverso la sentenza n. 3288/2009 della CORI E D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
PREMESSO
1. — In un giudizio d’impugnazione di lodo arbitrale introdotto
dal Comune di Gaeta nei confronti della Ecocampania s.r.1., la Corte
d’appello di Roma ha dichiarato estinto il processo sul rilievo che,
sopravvenuta il 3 giugno 2008 la dichiarazione di fallimento della
società convenuta, cui era conseguita, ai sensi del terzo comma dell’art.
43 legge fallim. (introdotto dall’art. 41 d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5),
l’automatica interruzione del processo, quest’ultimo non era stato
riassunto dal Comune entro sei mesi dalla data dell’8 agosto 2008, in
cui aveva avuto conoscenza dell’evento interruttivo mediante una
lettera raccomandata inviatagli dal curatore del fallimento, il quale si
era poi costituito in giudizio all’udienza del 15 aprile 2009 eccependo
appunto l’estinzione.
Il Comune di Gaeta ha proposto ricorso per cassazione con un
solo motivo di censura, cui la curatela fallimentare ha resistito con
controricorso.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.
La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata
Ric. 2010 n. 24988 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-2-

ROMA del 21.7.09, depositata 1’1/09/2009;

agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o
memorie.
CONSIDERATO
2. — Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fatto
decorrere il termine semestrale per la riassunzione del processo dalla

all’amministrazione comunale mediante lettera raccomandata, anziché
da quella della formale dichiarazione in udienza o notificazione
dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c.
3. — Il ricorso è fondato.
E’ incontestato fra le parti che il termine per la riassunzione del
processo — in questa come in tutte le ipotesi d’interruzione automatica,
a seguito delle sentenze delle Corte Cost. n. 139/1967 e 159/1971
dichiarative dell’illegittimità dell’art. 305 c.p.c. con riferimento alle
ipotesi previste dagli artt., rispettivamente, 301 e 299 e 300, terzo
comma, c.p.c., nonché della sentenza della medesima Corte n.
17/2010, riguardante appunto la dichiarazione di fallimento — decorra
dalla data in cui la parte interessata alla riassunzione stessa abbia avuto
conoscenza dell’evento interruttivo. Il dissenso riguarda la nozione e le
modalità di conseguimento di tale conoscenza.
Sul punto, tuttavia, sin dall’indomani della prima delle
declaratorie di incostituzionalità sopra menzionate, la giurisprudenza di
questa Corte è andata consolidandosi nel senso che tale conoscenza
dev’essere una conoscenza “legale”, intendendosi per tale quella
formalmente conseguita dalle parti in causa all’interno del processo
con le modalità previste dall’art. 300 c.p.c., vale a dire la dichiarazione
del procuratore in udienza, la notifica (nell’ambito del processo e
dunque al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.), la
certificazione dell’ufficiale giudiziario (cfr., fra le altre, Cass.
Ric. 2010 n. 24988 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-3-

data della comunicazione inviata dal curatore direttamente

3138/1968, 2874/1969, 356/1970, 2993/1972), avendosi cura di
precisare che non avrebbe alcuna rilevanza l’eventuale conoscenza
dell’evento interruttivo di fatto acquisita aliunde dalla parte (Cass.
1991/1975, 27/1980, 3512/1982, 5840/1982, 2147/1983, 4618/1985,
14691/1999, 2828/2001, 12603/2002, 5050/2003, 20361/2008,

utilizzabile nei soli casi in cui si tratti della parte rimasta priva di
procuratore (Cass. 5840/1982, 5629/1984).
La semplice raccomandata inviata dal curatore al Comune di
Gaeta 1’8 agosto 2008 era quindi inidonea a far decorrere il termine per
la riassunzione del processo, che pertanto, in mancanza di prova della
legale conoscenza, nel senso sopra indicato, dell’evento interruttivo da
parte del medesimo Comune, doveva ritenersi ancora pendente alla
data dell’udienza del 15 aprile 2009, in cui era ritualmente proseguito
con la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.
4. — La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto
sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio
2013.

3085/2010) e che la stessa notificazione personale alla parte è

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