Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13334 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017),  n. 13334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8007/2012 proposto da:

BEG SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GIONTELLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

BEG s.p.a., in persona del legale rappresentante, ricorre, con due motivi (il primo articolato in due profili di censura), avverso la sentenza della CTR di Roma n. 74 del 16/12/2010 che, respingendo l’appello della società contribuente, ha confermato la decisione della CTP di Roma che aveva escluso la deducibilità di spese di viaggio e rappresentanza ritenute non inerenti per gli anni 2003-2004.

Controricorre l’Agenzia delle Entrate, la quale chiede la conferma della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 9097 del 07/04/2017 (Rv. 643792-01). Nel caso in esame, la dedotta omessa valutazione di elementi di prova favorevoli alla società ricorrente nella specie relativa al mancato apprezzamento di documentazione giustificativa dell’inerenza delle spese di viaggio finisce per risolversi in una richiesta di riesame della documentazione prodotta nei giudizi di merito, non consentita a questa Corte.

Del pari inammissibile risulta poi il secondo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per la soluzione della controversia, posto che la documentazione prodotta a sostegno dell’inerenza delle fatture (OMISSIS) di viaggio contestate risulta essere stata interamente valutata ed apprezzata dalla Corte territoriale, mediante anche il richiamo alla decisione (conforme) di primo grado, con motivazione che non risulta nè apparente nè apodittica, essendosi fatto anche espresso riferimento a quei documenti utili a dimostrare la ragionevolezza dell’argomentazione contraria alla tesi del ricorrente.

Infondato risulta il terzo ed ultimo motivo con cui la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 74 T.U.I.R., per avere la CTR negato la deducibilità delle spese di rappresentanza su basi puramente oggettive, facendo riferimento alla natura dei beni, mentre la disposizione non farebbe alcun riferimento a “indeducibilità oggettiva”. Al riguardo, deve invece evidenziarsi come la CTR abbia negato che le spese compiute potessero ascriversi alla categoria di quelle sostenute al fine di promuovere l’immagine ed il prestigio dell’azienda sulla base di una valutazione di fatto. La decisione della CTR non ha quindi assunto a fondamento la ratio secondo cui sussisterebbero beni per propria natura insuscettibili di essere oggetto di spese di rappresentanza, ma ha in concreto escluso con motivazione congrua – in ragione della natura delle res e dell’assenza di causali specifiche di riferimento – il nesso finalistico richiesto dalla norma tra l’attività di impresa e gli acquisti. Tutto ciò preclude qualsiasi esame in sede di legittimità.

Va, pertanto, rigettato il ricorso.

Quanto alle spese del presente giudizio, la natura strettamente interpretativa delle questioni sollevate consente di disporne la compensazione tra le parti.

La natura non complessa delle questioni esaminate e l’applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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