Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13334 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enric – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22720/2013 R.G. proposto da:

Termofrigo srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Emilio Traverso, Graziella

Vittoria Simonati e Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma,

via Crescenzio n. 91, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 20/36/13, depositata il 19 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

Vista la requisitoria del PG che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 20/36/13, depositata il 19 febbraio 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla Termofrigo srl avverso la sentenza n. 33/40/12 della Commissione provinciale tributaria di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2005.

La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata era pienamente condivisibile e che perciò andava senz’altro confermata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi articolati in più censure, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto di tipo c.d. “farcito” non è fondata, dovendosi ribadire il principio di diritto che “In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Cass., Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 01; successive conformi, Cass., n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681 – 01; Cass., n. 20335 del 24/08/2017, Rv. 645601 – 01).

Ciò posto, va rilevato che quale censura comune ai tre complessi motivi proposti è la denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – della nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale “assoluto” in relazione ad ogni singolo profilo della materia del contendere (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118, disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6).

Tali censure, da esaminare pregiudizialmente come “ragione più liquida” e congiuntamente per connessione evidente, sono manifestamente fondate.

Il giudice tributario di appello, dopo l’illustrazione dell’oggetto del processo, del suo svolgimento, del contenuto della sentenza della CTP e delle posizioni delle parti, ha dato il seguente apporto motivazionale: “Questa Commissione Regionale ritiene fondate e condivisibili le ragioni poste a fondamento della sentenza appellata; in particolare, ritiene che la documentazione agli atti del giudizio e i criteri documentali seguiti dall’Ufficio per la determinazione degli addebiti siano corretti e immuni da vizi di forma e di sostanza”.

Appare evidente che questo modo di basare la decisione giurisdizionale corrisponde al paradigma della “motivazione apparente” e della motivazione per relationem “inautonoma”; che quindi, come denunciato, la sentenza impugnata debba considerarsi nulla per tale vizio di attività.

Va infatti ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

– “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass., n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 – 01) e che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass., n. 15884 del 26/06/2017, Rv. 644726 – 01).

In conclusione, vanno accolte dette censure comuni ai tre motivi del ricorso, assorbite le residue censure, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale) in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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