Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13334 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Francesco Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MA.RE. DI GINOCCHIO IVANA & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Lorenzo D’ASCIA dell’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

La Ma. Re. s.a.s. di Ginocchio Ivana & C. ha impugnato, dinanzi al giudice tributario, un avviso di irrogazione di sanzioni per l’impiego di due lavoratrici dipendenti che non risultavano dalle scritture aziendali.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della società.

Per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, ricorre l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi.

La società intimata non ha svolto alcuna attività processuale.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, per la prima volta in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito. Il motivo, però, è inammissibile perchè sul punto si è formato il giudicato implicito, come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 28545/2008). Non rileva il fatto che soltanto con sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale (successiva alla pubblicazione della sentenza della CTR) sia stata dichiarata la illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria anche controversie relative alla irrogazione di sanzioni di natura extratributaria. Il contrasto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con la Costituzione (e quindi il difetto di giurisdizione del giudice tributario), preesistente alla pronuncia del giudice delle leggi (che si è limitato a dichiararla), avrebbe potuto e/o dovuto essere eccepito dinanzi ai giudici di merito per evitare il definitivo consolidamento della giurisdizione a favore del giudice tributario.

Nella specie, invece, l’Agenzia ha implicitamente rinunciato a sollevare la questione, avendo lasciato esaurire entrambi i gradi del giudizio di merito senza eccepire l’anomalia della celebrazione di un giudizio di natura sanzionatoria-lavoristica dinanzi al giudice speciale dei tributi.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che “Il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell’art. 136 Cost., della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge Di Attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. Tale efficacia retroattiva, tuttavia, si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. SS.UU. 28545/2008).

Con il secondo motivo, peraltro non autosufficiente, denunciando vizi di motivazione in relazione alla non adeguata valutazione del peso probatorio che doveva essere attribuito alla mancata iscrizione delle lavoratrici nei libri matricola e alla omessa comunicazione all’INAIL, ritenute semplici irregolarità, l’Agenzia delle Entrate tende ad ottenere una inammissibile replica delle valutazioni di merito.

Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo, con il quale L’Agenzia critica come insufficiente il tratto motivazionale nel quale la CTR, valorizzando il contenuto di un verbale di conciliazione sindacale, ha ritenuto attendibili le tesi difensive della società.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato senza provvedere sulle spese, a carico della sola parte ricorrente e soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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