Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13333 del 28/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Verbania, n.

4, nello studio dell’avv. Roberto Ferri, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/22/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, depositata in data 23 luglio 2010;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 giugno 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

Sentito per il controricorrente l’avv. Roberto Ferri;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 351/02/2008 accoglieva il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dal Signor S.T. avverso la cartella di pagamento notificata in data 14 giugno 2005, aderendo all’eccezione fondata sulla tardività dell’iscrizione a ruolo.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo legittima l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a unico motivo, cui il Sette resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 23, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, per aver la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’iscrizione a ruolo.

3 – Deve in via preliminare esaminarsi l’eccezione del controricorrente, secondo cui – contrariamente a quanto risulta dal ricorso – la decisione impugnata era stata notificata alla controparte in data 11 luglio 2011.

3.1 – Tale circostanza, positivamente verificata dal Collegio, legittimato ad esaminare gli atti processuali in considerazione della natura procedurale del vizio denunciato, comporta, ancor prima dell’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia notificata della sentenza di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “qualora, o in base ad eccezione del controricorrente, o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso” (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005;

Cass., 10 agosto 2015, n. 16632).

3.2 – Tanto premesso, essendo risultato che nel caso in esame la copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente non esibisce l’attestazione di intervenuta notifica, il ricorso dell’Amministrazione va dichiarato improcedibile.

4 – Le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA