Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13333 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21097/2006 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato

MENGHINI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARENGO FAUSTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORRATI CARLO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2072/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/01/2005, depositata il

28/12/2005 R.G.N. 3157/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito l’Avvocato LUPONIO ENNIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F., con atto di citazione notificato il 25.5.89, conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria B.R., chiedendo gli venisse riconosciuto il diritto a riscattare dal convenuto ex. L. n. 590 del 1965 e L. n. 817 del 1971 il fondo agrario censito a Catasto Terreni del comune di Alessandria al Foglio 48 mappale 38 per il prezzo di L. 7.800.000.

Esponeva l’attore che, con atto pubblico (per notaio Finesso in data 1/9/88), registrato e trascritto, B.P. aveva venduto a B.R. il terreno in questione al prezzo sopra indicato e che esso attore, coltivatore diretto, in possesso dei requisiti previsti per legge, aveva diritto di prelazione; chiedeva quindi che l’adito Tribunale dichiarasse il suo subentro nella posizione dell’acquirente B.R., previo pagamento del relativo prezzo, con ogni consequenziale pronuncia.

Si costituiva in giudizio B.R., chiedendo la reiezione delle domande attoree; deduceva, in particolare, il convenuto che sul fondo in questione era insediato un affittuario coltivatore diretto, G.L., e che, pertanto, in forza della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, era venuto meno il diritto di prelazione dell’attore.

Con sentenza del 20.3.2003, il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda.

A seguito dell’appello del C., costituitosi il B., che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 28.12.2005, così statuiva: in accoglimento dell’appello incidentale, con integrale assorbimento dell’appello principale, e in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la richiesta di riscatto agrario azionata da C.F. nei confronti di B.R. con atto di citazione notificato il 25.5.1989.

Ricorre per cassazione con due motivi il C.; resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 334 c.p.c.. Si censura in particolar modo la sentenza impugnata laddove afferma che “l’appello incidentale, nonostante tale atto di acquiescenza è ammissibile perchè vi è stata l’impugnazione di controparte e tale possibilità è disciplinata dall’art. 334 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si deduce “omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31 e della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”; in particolare si afferma che “il C., come riconosciuto dal Tribunale ha dimostrato il possesso di tutte le condizioni previste per l’esercizio del diritto di riscatto”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe dette censure.

Quanto al primo motivo si osserva: correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.. Più volte questa Corte (tra le altre S.U. n. 2331/91 e, a seguire, n. 2126/2006) ha statuito che la parte contro cui è stata proposta impugnazione può proporre impugnazione incidentale tardiva, vale a dire anche quando per essa è decorso il termine o ha fatto acquiescenza alla sentenza nei confronti di qualsiasi capo della sentenza (anche autonomo rispetto a quello oggetto dell’impugnazione principale), non esistendo alcun limite oggettivo in ordine all’ammissibilità di tale forma di gravame; tra l’altro non condivisibile è l’assunto del C. secondo cui egli non sarebbe stato in primo grado neppure parzialmente soccombente poichè, a parte la considerazione che egli stesso contraddittoriamente dichiara di aver riproposto i motivi del suo appello principale, dimostrando con ciò un effettivo interesse ad impugnare (sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 21289/2005), deve rilevarsi che l’odierno ricorrente risulta per tabulas nel giudizio di primo grado parzialmente soccombente in ordine alla condanna al pagamento delle spese notarili, tassa di registro e trascrizione, con evidenti, quindi, conseguenti effetti pregiudizievoli a suo carico.

Infondato è, poi, il secondo motivo: non sussiste il dedotto difetto di motivazione dell’impugnata decisione, con particolare riferimento alle condizioni previste per l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto la Corte territoriale, con ampie e logiche argomentazioni, da conto del proprio decisum, in particolare affermando che “nella presente causa è sicuramente indimostrata e non provato il requisito della mancata vendita nel biennio precedente di fondi rustici, non essendo per nulla idonea a tale scopo prodotta, in primo grado, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” e che, conformemente a quanto statuito da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 10153/1998), deve negarsi qualsiasi efficacia probatoria, in sede giudiziale, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine a qualità personali, stante il principio dell’onere della prova.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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