Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13333 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Francesco Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PALAMARA, rappresentata e difesa dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/6/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

uditi gli avvocati Fabio PUCCI per delega dell’avvocato Vincenzo

Iacovino, Lorenzo D’ASCIA dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo

(giurisdizione delle Commissioni tributarie); assorbiti gli altri

motivi.

 

Fatto

La sig.ra R.S. ha impugnato, dinanzi al giudice tributario, un atto di irrogazione di sanzioni per avere impiegato lavoratori dipendenti senza che gli stessi risultassero dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La CTP, adita in primo grado, ha rigettato il ricorso della R.. La CTR lo ha accolto in parte, applicando un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, ricorre la sig.ra R., contro l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, per la prima volta in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito. Il motivo, però, è inammissibile perchè sul punto si è formato il giudicato implicito, come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. 28545/2008). Non rileva il fatto che soltanto con sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale (successiva alla pubblicazione della sentenza della CTR) sia stata dichiarata la illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria anche controversie relative alla irrigazione di sanzioni di natura extratributaria. Il contrasto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con la Costituzione (e quindi il difetto di giurisdizione del giudice tributario), preesistente alla pronuncia del giudice delle leggi (che si è limitato a dichiararla), avrebbe potuto e/o dovuto essere eccepito dinanzi ai giudici di merito per evitare il definitivo consolidamento della giurisdizione a favore del giudice tributario.

Nella specie, invece, la R. ha implicitamente rinunciato a sollevare la questione ab imis, avendo ella stessa adito direttamente il giudice tributario ritenuto, evidentemente, legittimamente competente.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che “Il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell’art. 136 Cost., della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge Di Attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. Tale efficacia retroattiva, tuttavia, si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. SS.UU. 28545/2008).

Anche gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili. Infatti, con il secondo motivo vengono denunciati, contraddittoriamente, omissioni insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello perchè la CTR non avrebbe adeguatamente valutato tutto il f materiale probatorio acquisito. A parte la contraddittoria denuncia di omissione e contraddittorietà o insufficienza della motivazione, il motivo è inammissibile per carenza del quesito sintesi (Cass. 2652/2008), per carenza di autosufficienza e perchè tende ad ottenere una rivalutazione di merito della materia del contendere.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, in quanto tale T. M. aveva con la ricorrente un mero rapporto di (f) collaborazione. Trattasi evidentemente di una richiesta di merito che attiene alla definizione del tipo di rapporto intrattenuto con il lavoratore, come tale inammissibile.

Conseguentemente, il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremilasettecento/00, di cui Euro tremilacinquecento/00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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