Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13332 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SPIRITO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso 16757-2011 proposto da:
SALATINO ALFREDO SLTLRD44C28G400K,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO BALDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO MARTIRE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
2015
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contro
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) 02438750586 in
persona del Sindaco in carica On. GIOVANNI ALEMANNO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
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Data pubblicazione: 30/06/2015
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
ROSSI, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;
RISORSE
R.P.R.
SPA
04906911005
in
persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
dmicillata In
ROMA,
VIA ATTIMO FRIGUWI 106, préi.e3ge
studio dell’avvocfito MICHELE TAMPONI, che
, la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CECILIA
NUSINER giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 4914/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2010, R.G.N.
4686/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato CECILIA NUSINER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
preliminarmente per la cancellazione dal ricorso
delle parole di parag. 20 righe 13 e 15, 1 0 -2 0 e 3 °
IRAAcjrfo,
Trimmmi9íbilità
in dubordine rigett_
ricorso;
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del
pro tempore Prof. ROBERTO DIACETTI, elettivamente
R.G. 16757/11
Svolgimento del processo
Il Salatino citò in giudizio il Comune di Roma e la Risorse
– R.p.R. spa perché fosse dichiarato che egli era succeduto
al suo defunto fratello nella conduzione in locazione di un
prio diritto di prelazione.
Il Tribunale di Roma, mutato il rito da ordinario a locatizio, respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla
Corte d’appello di Roma, ritenendo tardive tutte le domande
proposte dopo il cambiamento di rito (con le correlate istanze istruttorie).
Propone ricorso per cassazione il Salatino attraverso cinque motivi. Rispondono con controricorso Roma Capitale e la
Risorse R.p.R. spa.
Motivi della decisione
Il primo motivo – attraverso il quale il ricorrente censura
la sentenza per violazione dell’art. 426 nc.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 – è infondato, siccome le domande
alle quali è fatto riferimento sono state tardivamente proposte in primo grado dopo la memoria di costituzione depositata a seguito del cambiamento di rito, nonché per la
prima volta nel giudizio d’appello.
Il secondo motivo – che lamenta la violazione dei principi
del giusto processo e dell’art. 111 Cost. – sostiene che il
ricorrente ha chiesto sin dal 1 0 grado del giudizio di pro-
Cons. jpiriw est.
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appartamento del Comune stesso, con riconoscimento del pro-
R.G. 16757/11
vare “l’erroneità e la sostanziale falsità documentale derivata dall’ingiustificato rifiuto del Comune di prendere
atto della reale situazione abitativa
Il motivo è inam-
missibile per genericità e difetto d’autosufficienza, sic-
l’indicazione dei documenti ai quali è fatto riferimento.
Il
terzo motivo
censura la
“erroneità della sentenza per
interversione delle parti processuali – Violazione degli
artt. 100 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.”
e sostiene che il giudice avrebbe statuito sulle
eccezioni poste dalla sola Soc. Risorse per Roma benché
questa fosse l’unica controparte costituitasi e non legittimata alla difesa del Comune contumace, ponendo le stesse
quali unici motivi a base della sentenza.
Il motivo è infondato. Si legge nella parte espositiva della sentenza impugnata che, nel grado d’appello, s’è effettivamente costituita la sola Risorse, riproponendo la sua
preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva,
eccependo l’inammissibilità delle domande nuove tardivamente proposte in primo grado e con il ricorso in appello,
nonché l’infondatezza di quelle ritualmente proposte. La
sentenza, nel respingere l’appello del Salatino, ha affrontato il merito della causa, accertando che l’appellante non
era stato indicato dal fratello come familiare convivente
al momento della conclusione del contratto di locazione con
Cons. Sp tto est.
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come neppure contiene una concreta censura, né
RG, 16757/11
il Comune di Roma, ma aveva portato la residenza presso
l’immobile solo sei mesi dopo la morte del fratello stesso.
Tutto ciò premesso, dunque, la sentenza ha accolto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Risorse
Infine, ha condannato quest’ultimo a rivalere Risorse delle
spese sostenute nel giudizio d’appello. Così ricostruita la
vicenda, il provvedimento impugnato si manifesta immune da
qualsiasi censura di legittimità.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Esso, infatti, si limita a menzionare una serie di
documenti (dai quali si desumerebbe la prova che il Salatino viveva nell’appartamento in questione con il fratello)
senza neppure indicarne e riprodurne il contenuto, erroneamente supponendo, così, che questo giudice di legittimità
sia demandato ad un nuovo studio ed una diversa valutazione
degli atti di causa.
Altrettanto inammissibile per genericità e difetto
d’autosufficienza è il quinto motivo,
laddove il ricorrente
si limita a lamentare l’omessa pronunzia
“sulle contesta-
zioni mosse dall’attore circa il mutamento di rito”, affermando che la controversia da lui introdotta non atteneva ad
un rapporto locativo, bensì era diretta a stabilire la data
della sua reale residenza nell’appartamento in questione e
la sua coabitazione con il fratello. In primo luogo, occor-
Cons. pirito est.
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ed ha affermato l’infondatezza dell’appello del Salatino.
R.G. 16757111
re rilevare che la censura doveva essere svolta sotto il
profilo del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e non (come è avvenuto) sotto quello del vizio della motivazione, posto che in
concreto è lamentata l’omessa pronunzia. In secondo luogo,
lari la tesi sostenuta”, ma di questi particolari non è
fornita alcuna indicazione e contezza.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le parti controricorrenti
delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, in C
5200,00, di cui C 5000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015
i:
vi si sostiene che “è stata illustrata nei minimi partico-