Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L. – C.V. – CA.VI. elettivamente

domiciliati in Roma, via Settembrini, n. 30, nello studio dell’avv.

Raffaella Pago, che li rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Vincenzo Ioffredi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/06/11 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, depositata in data 14 giugno 2011;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 giugno 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per i ricorrenti l’avv. Raffaella Rago;

sentito per la controricorrente l’avvocato dello Stato Roberta

Guizzi;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – I signori C.L., V. e Vi.

acquistarono, con atto registrato il 21 febbraio 2000, un immobile sito in (OMISSIS), usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa.

1.1 – L’Agenzia delle Entrate – che aveva riconosciuto all’atto della registrazione le agevolazioni richieste – con avviso notificato in data 7 marzo 2006 procedette alla revoca delle stesse, recuperando le imposte dovute ed irrogando le previste sanzioni, essendo emerso che i richiedenti avevano rivenduto il bene acquistato in data 18 dicembre 2001, ovvero prima della decorrenza del quinquennio, senza procedere entro un anno all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

1.2 – La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza del 19 ottobre 2009 accolse il ricorso dei contribuenti, essenzialmente incentrato sulla decadenza dell’Ufficio, per decorso del termine triennale previsto dal d.P.R. n. 131 del 1986.

1.3 – Con la decisione indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, escludendo che si fosse verificata la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, sul presupposto della ritenuta applicabilità nella fattispecie, riguardante la revoca di agevolazioni, della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

1.4 – Avverso detta pronuncia i signori C. ricorrono per cassazione in forza di due motivi, illustrati da memoria. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per aver la C.T.R. erroneamente affermato, nella fattispecie in esame, l’applicabilità della proroga biennale che avrebbe dovuto essere esclusa, anche sulla base di un orientamento dei giudici di merito all’uopo richiamato, in ragione dell’interpretazione letterale delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, con conseguente decadenza dell’Ufficio dalla pretesa impositiva, viceversa affermata dalla decisione impugnata.

2.1 – Con il secondo mezzo la violazione sopra indicata viene prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale.

3. Il ricorso è infondato e va rigettato. Vale bene premettere che la seconda censura presenta un ineludi-bile profilo di inammissibilità, laddove il vizio motivazionale non viene denunciato in relazione alla ricostruzione di aspetti di natura fattuale, del resto assolutamente pacifici, ma in ordine a una questione giuridica, per altro già prospettata nel precedente motivo.

3.1. I ricorrenti assumono che erroneamente sarebbe stata ritenuta l’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga biennale per la liquidazione prevista dalla disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 11.

3.2 – Questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le molte, Cass. 13 novembre 2015, n. 23222; Cass., 18 aprile 2014, n. 9012; Cass., 8 gennaio 2013, n. 279) il principio dell’applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie. Ciò essenzialmente, in considerazione del fatto che la L. n. 289 del 2002, all’art. 11, comma 1 bis, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” finisce con l’assimilare pienamente le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili di cui al comma precedente. Ne consegue l’applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis, della proroga prevista nel comma 1, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

3.3 – D’altra parte, dal tenore della stessa rubrica dell’art. 11, in cui, a seguito dell’aggiunta del comma 1 bis al solo primo comma originariamente previsto, fu inserita la dizione “proroga dei termini”, che segue a ciascuna delle ipotesi di definizioni agevolate della lite, emerge un ulteriore elemento che conforta l’indirizzo ripetutamente espresso in materia da questa Corte, che va pertanto confermato.

3.4 – Nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati”, pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, ultimo periodo art. 11, comma 1.

4 – La sentenza impugnata va dunque confermata, per essere stato correttamente applicato il seguente principio di diritto: “In tema di perdita dell’agevolazione fiscale concessa ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni, così come quello, ad esse connesso, per il recupero del credito d’imposta usufruito per il relativo acquisto, è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni”.

4.1 – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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