Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017),  n. 13332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5813/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CLAUDIO PREZIOSI (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, ricorre avverso la sentenza n. 577 del 17/11/2011 della CTR di Napoli, Sez. distaccata di Salerno, che, in accoglimento delle deduzioni del contribuente S.M. (quale titolare dell’omonima ditta individuale), rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, confermando la decisione di primo grado della CTP di Avellino che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (recupero di maggiori imposte sul presupposto di operazioni commerciali di acquisto inesistenti per l’anno di imposta 2003). Controricorre S.M., il quale chiede la conferma della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Nei termini di legge il contribuente ha depositato memoria con cui sviluppa ulteriori argomentazioni con riferimento ai quattro punti di “replica” già oggetto del controricorso.

Tanto premesso, il ricorso è anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza. La parte che in sede di ricorso per cassazione si duole di un’errata valutazione di risultanze istruttorie non può invocare il sindacato di legittimità trascrivendo solo passi di prove documentali, fuorvianti nella loro parzialità, e sostituire una personale rielaborazione delle prove alla sintesi operata dal giudice di merito del complessivo materiale probatorio, in tal modo contrapponendo alla ratio decidendi una propria valutazione, ma deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione sul “decisum” (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 10576 del 4/7/2003, Rv. 544806; Cass., Sez. 1, n. 7295 del 7/4/2005, Rv. 580544).

Nel caso in esame, le doglianze del ricorrente si fondano sul rilievo che i giudici di seconde cure avrebbero disatteso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. (nominato in sede di appello al fine di verificare la realità o meno delle operazioni commerciali in contestazione), evidenziandosi, al riguardo, il solo passaggio della consulenza in cui si darebbe atto che la società (I Giacobini) presso cui la ditta del contribuente avrebbe effettuato gli acquisti, seppur iscritta all’INAIL, non ha mai provveduto ad effettuare la denunzia annuale delle retribuzioni, nè denunce di nuovo lavoro e tantomeno ad effettuare i relativi pagamenti (è stata assolta solo la denunzia nominativa). Tuttavia, la sentenza impugnata, nel ritenere superata la presunzione di inesistenza soggettiva delle operazioni de quo, ha fatto riferimento ad una molteplicità di elementi documentali non solo relativi all’effettuazione e tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla ditta oggetto di verifica e alla diretta riferibilità alle prestazioni effettuate (non contestati dall’Agenzia delle Entrate), ma anche attinenti alla stessa società emittente le fatture, con particolare riguardo all’esistenza di diversi passaggi della società sino alla sua successiva cancellazione (avvenuta nel 2006) e all’esistenza della documentazione relativa ai lavori effettuati (desunta dai contratti prodotti) che depongono nel senso della realità delle prestazioni, complesso di elementi con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi (anzi con riferimento a quelli introdotti dal contribuente non li ha nemmeno contestati).

Peraltro, per completezza, va osservato che i motivi di ricorso sono anche infondati. Invero, il giudice di secondo grado ha fondato la sua decisione su una molteplicità di elementi favorevoli al contribuente ricavabili anche dalla stessa c.t.u., ritenendo, dunque, implicitamente recessivo il passaggio evidenziato dall’Agenzia ricorrente, con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione del principio dell’onere della prova, nè tantomeno la paventata violazione di legge in relazione all’assenza di motivazione e/o valutazione ed esame di un fatto decisivo che è stato invece oggetto di specifico apprezzamento e valutazione.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La natura non complessa delle questioni esaminate e l’applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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