Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 18/05/2021), n.13332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enric – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4497/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Imperia scarl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 173/7/11, depositata il 21 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 173/7/11, depositata il 21 dicembre 2011, la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza della medesima CTR n. 96/06/09.

La CTR osservava in particolare che non sussisteva l’affermata sussistenza di un vizio revocatorio della sentenza impugnata, trattandosi piuttosto di un mero errore materiale consistente nell'”inversione nominativa del soggetto che non ha centro di attività stabile nel territorio nazionale”, trattandosi di un errore la cui natura emergeva “inconfutabilmente” dalla sentenza impugnata stessa, la quale peraltro letta nel suo complesso risultava avere comunque escluso che la San Marco sarl, società di diritto francese, avesse una “stabile organizzazione” in Italia, essendo questo il fatto assunto dall’agenzia fiscale come presupposto della propria pretesa impositiva nei confronti della società contribuente italiana, in quanto fatturante in esenzione IVA (sul diverso presupposto che si trattasse di operazioni “infracomunitarie”).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

L’intimata società contribuente non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella previgente versione, applicabile ratione temporis) – lamenta l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso, poichè la CTR ha ritenuto l’inammissibilità della proposta revocazione della sentenza impugnata con tale mezzo, qualificando l’errore revocatorio dedotto come mero errore materiale e comunque escludendo che si potesse rilevare un vizio revocatorio nella sentenza impugnata medesima.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perchè motivata circa l’insussistenza del dedotto vizio revocatorio.

Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondate.

Nel caso di specie risulta chiaro ed è del resto pacifico che oggetto della ripresa fiscale portata dall’avviso di accertamento impugnato è l’IVA non addebitata dalla società contribuente alla società francese San Marco sarl, assumendosi da parte dell’Ente impositore che le operazioni “non ivate” non riguardassero direttamente detta società non residente e fossero quindi da considerarsi esenti in quanto “infracomunitarie”, bensì una sua stabile organizzazione in Italia, con la conseguente assoggettabilità all’imposta.

Nella sentenza della CTR ligure fatta oggetto di istanza di revocazione (n. 96 del 2009), stando ai passi riportati in ricorso (pag. 6 e 11), si è escluso che la Cooperativa Imperia scarl potesse essere considerata quale “centro di attività stabile della San Marco sari” e più precisamente che “neppure, in assenza di altri elementi che possano evidenziare la dipendenza, varrebbe a dimostrare l’esistenza di un “centro di attività stabile” la circostanza (che peraltro non si verifica nel caso di specie per quanto il sig. M.A., marito dell’amministratore della Cooperativa, fosse sia amministratore della San Marco sarl sia dirigente della cooperativa Imperia) che la società italiana sia interamente controllata da quella estera”.

Appare perciò evidente che, correttamente o meno (ma in questo giudizio non rileva) in tale sentenza il giudice tributario di appello ha valutato la questione della sussistenza o meno del fatto costitutivo essenziale della pretesa creditoria erariale ossia l’esistenza in Italia di una “stabile organizzazione” della società francese destinataria delle fatture emesse dalla Cooperativa Imperia in esenzione IVA.

Che si tratti di errore materiale non è poi così rilevante come affermatosi nella sentenza impugnata, quanto piuttosto è dirimente che si tratti dell’allegazione di un errore di giudizio in fatto, come tale non passibile di impugnazione per revocazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

In tal senso l’impugnata decisione si esprime in modo adeguato, rilevando che “La sentenza (impugnata per revocazione, ndr), letta complessivamente, alla luce degli argomenti in fatto e diritto esposti, nel dictum giudiziale ha escluso che S. Marco sarl abbia in Italia una stabile organizzazione: ossia ha risolto e deciso il punto controverso della vicenda dedotta in causa costituente il presupposto della pretesa impositiva”.

Deve perciò ritenersi che il giudice tributario di appello ha valutato l’impugnazione secondo il consolidato principio di diritto che “Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (Cass., n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 – 01).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione della società contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA