Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 17/06/2011), n.13332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 395/2009 proposto da:

SERVIMATIC DI ZANDONELLA REMO & C. S.N.C. IN

LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore, Sig.

Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPORTELLI Fabio, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1314/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 10/10/2007, depositata il

16/11/2007, r.g.n. 1395/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

C.M. intimò sfratto per morosità alla Servimatic s.n.c., esponendo che P.I. (suo dante causa iure successionis) aveva concesso in locazione un immobile ad uso commerciale all’intimata, resasi peraltro inadempiente all’obbligazione di pagamento dei canoni per un importo di circa 2000 Euro.

Il tribunale di Belluno accolse la domanda, convalidando lo sfratto.

La corte di appello di Venezia, investita del ricorso proposto dalla Servimatic, lo rigettò, ritenendo infondata l’eccezione di litispendenza sollevata dalla ricorrente (per essere pendente dinanzi al tribunale di Belluno un procedimento di opposizione all’esecuzione, del tutto disomogeneo rispetto all’instaurato appello) e parimenti infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza sulla data di comparizione (essendone in esso indicate due diverse), ben potendo la società intimata facilmente ovviare a tale incertezza mediante l’ordinaria diligenza (recandosi, cioè, presso la cancelleria del tribunale per accertare in quale delle due date fosse fissata realmente l’udienza).

La sentenza è stata impugnata dalla società Servimatic con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo (e unico) motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. – conseguente nullità del provvedimento di convalida di sfratto.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la corte se l’indicazione di due diverse date di comparizione nell’atto di intimazione di sfratto integri un vizio tale per cui la corte di appello di Venezia avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto di citazione e disporre d’ufficio la rinnovazione dell’atto medesimo.

Al quesito, così come ritualmente posto, il collegio ritiene di non poter fornire risposta positiva.

Questa corte ha di recente affermato (Cass. 7253 del 2006) che (anche) l’erronea indicazione della data di udienza non integra un’ipotesi di nullità dell’atto di citazione volta che l’errore appaia (come nel caso di specie) riconoscibile e il convenuto possa ovviarvi in base al contenuto dell’atto, o quando, iscritta la causa a ruolo, egli possa facilmente attivarsi secondo buona fede per conoscere la data esatta di comparizione (ipotesi, quest’ultima, predicabile tout court nel caso di specie).

A tale giurisprudenza il collegio intende dare continuità, non ravvisando (nè essendo prospettati dal ricorrente) motivi per discostarsene.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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