Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13332 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9581-2019 proposto da:

S.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI PODDIGHE;

– ricorrente –

contro

ABACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZIMO ZAMPESE;

– controricorrente –

Contro

SORIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 882/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata

il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.G.A. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari avverso quattro avvisi di accertamento, emessi dalla Sorit spa (ora Abaco spa) concessionaria per la riscossione del Comune di Sassari, relativi alla Tosap per gli anni 2011-2014.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti, accoglieva integralmente i ricorsi relativi agli anni 2011 (avviso di accertamento n. (OMISSIS)) e 2013 (avviso di accertamento n. (OMISSIS)) e parzialmente il ricorso per l’anno 2012 (avviso di accertamento n. (OMISSIS)) mentre rigettava il ricorso relativo all’anno 2013 (avviso di accertamento n. (OMISSIS))

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sardegna rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, la natura temporanea e giornaliera dell’occupazione del suolo pubblico da parte dello S..

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, Abaco spa si è costituita depositando controricorso. S.G. ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42 per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità dell’imposta in quanto come si evince dall’atto amministrativo versato in atti la concessione ad occupare il suolo pubblico ha durata indeterminata e non prevede alcun obbligo di rimozione nè pone limitazioni di sorta in ordine al proprio esercizio.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42 e artt. 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente fondato il proprio giudizio su elementi presuntivi non conducenti

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 La questione controversa è quella della individuazione della tipologia di tariffa applicabile alla occupazione di suolo pubblico realizzata da S.G.A. per l’attività commerciale di rivendita di fiori e piante esercitata mediante una bancarella in (OMISSIS).

2.2 Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42 intitolato “Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa” prevede che ” le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno”.

2.3 La giurisprudenza di questo Collegio ha avuto modo di precisare che ” In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 42,44 e 45 l’occupazione deve essere considerata permanente quando (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. c) l’atto di concessione ne prevede l’utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all’anno. Di converso, va considerata temporanea l’occupazione priva di autorizzazione (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 2) ovvero (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all’anno, nonchè l’occupazione, anche se di durata superiore all’anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell’occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell’atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell’esatto discrimen legale per qualificare come temporanea, ovvero come permanente, detta occupazione, dovendosi, invece, verificare sempre se l’atto di concessione limiti o meno l’occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perchè la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell’occupazione” (cfr Cass. 2708/2007 e 31218/2018).

2.4 Nel caso di specie la CTR, sulla scorta dell’esame del titolo autorizzativo ha qualificato come temporanea dell’occupazione di suolo pubblico.

2.5 La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge si risolve in una critica alla sentenza per non aver accolto la tesi del contribuente della natura temporanea dell’occupazione contenendo giudizi e valutazioni che si contrappongono all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parimenti incensurabile in cassazione è l’apprezzamento degli elementi probatori che è attività istituzionalmente riservata al giudizio di merito.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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