Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13331 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13331 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 10624-2012 proposto da:
CAMPAGNA GIUSEPPE CMPGPP56B16E326D, BELLINI NAZARIO
BLLNZR59S09A565Z, BELLINI VALENTINA BLLVNT85P44A565R
rispettivamente erede testamentario il primo nonché
marito separato ma non divorziato il secondo e figlia
unica della de cuius – tutti eredi di JANKHOFER
2015
803

EDWIGE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
GIZZI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO ZAULI giusta procura speciale a
margine del ricorso;

Data pubblicazione: 30/06/2015

- ricorrenti contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA , AMENDOLA ALESSANDRO,
CASADEI LUCIANA;
– intimati –

MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore
speciale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
ORNELLA MAGLIOZZI, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 21, presso lo studio
dell’avvocato LUCA LO GIUDICE, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente

incidentale –

contro

CAMPAGNA GIUSEPPE CMPGPP56B16E326D, BELLINI NAZARIO
BLINZR59S09A565Z, BELLINI VALENTINA BLLVNT85P44A565R
rispettivamente erede testamentario il primo nonché
marito separato ma non divorziato il secondo e figlia
unica della de cuius – tutti eredi di JANKHOFER
EDWIGE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
GIZZI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO ZAULI giusta procura speciale a
margine del ricorso principale;
– controricorrenti all’incidentale –

2

Nonché da:

nonché contro

AMENDOLA ALESSANDRO;
– intimato-

avverso la sentenza n. 1188/2011 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2011,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento dei motivi n. 5-6-7-11-12 del
ricorso principale; rigetto o assorbimento degli
altri motivi nonché del ricorso incidentale;

3

R.G.N. 2453/2003;

12.G.N. 10624/12
, Udienza dei 26 marzo 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 6.1.1991 Edwige Jankhofer rimase vittima d’un sinistro stradale,
allorché era trasportata su un veicolo condotto da Alessandro Amendola, di
proprietà di Luciana Casadei, ed assicurato dalla Ausonia s.p.a. (che in
seguito muterà ragione sociale in Milano Assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi,

In conseguenza del sinistro patì lesioni personali.

2. Nel 1992 Edwige Jankhofer convenne dinanzi al Tribunale di Bologna i
responsabili, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Pendente il giudizio, l’attrice morì per leucemia.
I suoi eredi (Giuseppe Campagna, Nazario Bellini e Valentina Bellini),
costituendosi e coltivandone la domanda, sostennero che tale malattia fosse
una conseguenza del sinistro, invocandone le ovvie conseguenze sul piano
del risarcimento.

3. Il Tribunale di Bologna con sentenza 17.4.2003 accolse la domanda, ma
escluse che la morte dell’attrice fosse stata causata dal sinistro, e liquidò
alle parti attrici il solo risarcimento del danno alla salute patito alla vittima
primaria in vita, e da questa trasmesso agli eredi jure haereditario.
La sentenza venne appellata dagli eredi Jankhofer in via principale, e dalla
Milano in via incidentale.
La Corte d’appello di Bologna con sentenza 10.10.2011 n. 1188 accolse in
parte l’appello principale, e liquidò il danno nella maggior somma, rispetto a
quanto ritenuto dal Tribunale, di circa 750.000 euro, oltre accessori.
Anche la Corte d’appello escluse, tuttavia, un valido nesso di causa tra il
sinistro del 1991 e la morte di Edwige Jankhofer, rigettando il motivo di
gravame proposto su tale questione.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale
da Giuseppe Campagna, Nazario Bellini e Valentina Bellini, sulla base di 18
motivi di ricorso illustrati da memoria.

Pagina 34215

per brevità, “la Milano”).

(v‘m-

R.G.N. 10624/12
Udienza del 26 marzo 2015

La Milano ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale
fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza

Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe nulla per non avere
rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio. Soggiungono che la consulenza
d’ufficio andava rinnovata “perché v’era stata una notevole evoluzione
scientifica”.

1.2. Il motivo rasenta la temerarietà.
Da un lato, infatti, la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica è
rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e la relativa valutazione
non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di
motivazione, non certo sotto il profilo della nullità processuale.
Per altro verso, i ricorrenti non sono in grado di indicare alcun vizio
scientifico contenuto nella c.t.u., in tesi erroneamente recepito dalla Corte
d’appello, e tale da tramutarsi in un vizio logico della motivazione.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano genericamente la
“ingiustizia della decisione”, per avere escluso il nesso di causa tra il sinistro
e la leucemia che condusse a morte Edwige Jankhofer.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché non deduce
alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., in violazione del principio di
specificità dei motivi del ricorso per cassazione; sia in ogni caso perché
chiede a questa Corte una diversa ricostruzione del nesso di causa rispetto
a quanto ritenuto dal giudice di merito: e dunque sollecita una tipica
valutazione di merito.

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

Pagina 4

(vvvi-

impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..

R.G.N. 10624/12
Udienza del 26 marzo 2015

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere
il nesso di causa tra la morte della vittima per leucemia ed il sinistro

3.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate al § 2.2.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.
4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe contemporaneamente affetta sia da una violazione di
legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. “6 e 13
convenzione di Roma e 47 Carta di Nizza”); sia da una nullità processuale,
ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi

(WL

dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe viziata da
“antimodemismo”, perché ha deciso la questione ad essa sottoposta (e cioè
se sussistesse un nesso di causa tra sinistro e leucemia) sulla base d’una
perizia eseguita molti anni prima.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Con esso i ricorrenti lamentano nella sostanza che, a causa del tempo
trascorso tra l’epoca in cui fu eseguita la c.t.u. e l’epoca della decisione, il
progresso scientifico avrebbe potuto consentire maggiori certezze circa
l’esistenza d’un valido nesso di causa tra sinistro e leucemia.
Si tratta dunque di una censura con la quale i ricorrenti, lungi dal
prospettare una violazione di legge, un vizio processuale od un vizio
motivazionale, censurano una scelta istruttoria (non rinnovare la c.t.u.), per
di più sulla base di una mera ipotesi e non di dati scientifici certi ed
attendibili.

5. Il quinto motivo di ricorso.

Pagina 5

stradale del 1991.

R.G.N_ 10624/12
Udienza del 26 marzo 2015

5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c..
Si assumono violati gli artt. 1223, 2056, 2059 c.c.; 3, 24, 32, 111 e 117
cost. (nonché ulteriori precetti normativi, citati tuttavia in modo non

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare il
danno alla salute patito in vita da Edwige 3ankhofer in base ai noti criteri
uniformi predisposti dal Tribunale di Milano.

5.2. Il motivo è inammissibile, perché solleva una questione nuova.
I ricorrenti infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,
non indicano se e quando abbiano invocato, già nei gradi di merito,
l’applicazione delle c.d. tabelle milanesi.
Vale dunque il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “nella
liquidazione del danno non patrimoniale, l’applicazione di criteri diversi da
quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere
fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto
quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della
mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed
abbia altresì versato in atti dette tabelle” (Sez. 3, Sentenza n. 24205 del
13/11/2014, Rv. 633430; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 23778
del 07/11/2014, Rv. 633403).

6. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale.
6.1. Sesto e settimo motivo del ricorso principale possono essere esaminati
congiuntamente.
Con essi i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e l’error íuris, per
non avere la Corte d’appello “personalizzato” il risarcimento del danno non
patrimoniale.

6.2. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, per due ragioni:

Pagina 6

rik-

conferente).

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Udienza del 26 marzo 2015

– sia in quanto i ricorrenti non indicano dove e quando abbiano, nei gradi di
merito, allegato fatti idonei a giustificare la personalizzazione;
– sia perché sollecitano nella sostanza una valutazione di merito.

7. I motivi ottavo, nono e decimo del ricorso principale.

esaminati congiuntamente.
Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza sarebbe “nulla”, e comunque
immotivata ed erronea, nella parte in cui non ha accordato loro il
risarcimento del “danno morale” patito dalla vittima primaria, che avrebbe
dovuto essere liquidato in misura pari al 100% del danno biologico.

7.2. Tutti e tre i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, per
tre ragioni.
La prima è che i ricorrenti prescindono del tutto dal consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale
derivante dalla lesione della salute ha natura unitaria, sicché nella
liquidazione di esso occorre avere riguardo ai pregiudizi concretamente
subiti dalla vittima, e non alle “etichette” definitorie coniate dalla prassi
(danno biologico, morale, alla vita di relazione, ecc.).
La seconda è che la Corte d’appello, nel liquidare il danno non patrimoniale
patito da Edwige Jankhofer, ha tenuto debito conto delle sofferenze morali,
condividendo il criterio liquidativo adottato dal Tribunale (così la sentenza
impugnata, p. 8): e dunque non sussiste il vizio di omessa pronuncia.
La terza ragione di inammissibilità è che l’accertamento e la stima del danno
costituiscono apprezzamenti di merito, incensurabili in sede di legittimità se
non per difetto di motivazione. Nel caso di specie, però, i ricorrenti non
spiegano perché mai la cospicua somma liquidata dalla Corte d’appello non
sarebbe sufficiente a ristorare il pregiudizio patito dalla vittima, e quali
circostanze di fatto ritualmente dedotte e provate la Corte d’appello avrebbe
trascurato di considerare.

8. I motivi undicesimo e dodicesimo del ricorso principale.

Pagina 7

rt-

7.1. Lottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso possono essere

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Udienza del 26 marzo 2015

8.1. L’undicesimo ed il dodicesimo motivo del ricorso principale possono
essere esaminati congiuntamente.
Con essi i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza d’appello, per non
avere liquidato le spese di c.t.u. e di c.t.p., e comunque per non avere

8.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale, che
impone – per quanto si dirà – la cassazione con rinvio della sentenza
impugnata, anche per le spese.

9. Il tredicesimo motivo del ricorso principale.
9.1. Col 13° motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360,
n. 4, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la sentenza sarebbe nulla per non essersi
pronunciata sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistito
nelle spese mediche sostenute dalla vittima, ma non documentate.

9.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha espressamente qualificato “non provato” il danno
emergente consistito nelle spese di cura (pag. 9 della sentenza impugnata),
e che le spese di cura non fossero state documentate dalla vittima lo
ammettono gli stessi ricorrenti.
Né i ricorrenti indicano, in violazione del principio di autosufficienza, da quali
fatti noti la Corte d’appello sarebbe potuta risalire, ex art. 2729 c.c., al fatto
ignorato dell’esistenza e dell’ammontare d’un danno emergente
rappresentato dai costi delle cure.

10. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale.
10.1. Col 14 0 motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.
3, c.p.c..

Pagina 8

provveduto sulle relative domande.

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Udienza del 26 marzo 2015

Lamentano che la Corte d’appello, non cumulando gli interessi con la
rivalutazione monetaria, avrebbe “violato i principi cardine dell’ordinamento
italiano ed europeo”.

10.2. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza fatto

obbligazioni di valore, sanciti da questa Corte a partire dalla nota decisione
pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480.

11. Il quindicesimo motivo del ricorso principale.
11.1. Col 15° motivo del proprio ricorso i ricorrenti lamentano nella
sostanza un error in procedendo. Deducono che la Corte d’appello avrebbe
errato nel ritenere inammissibile perché nuova la domanda, da essi
formulata intervenendo in causa dopo la morte di Edwige Jankhofer, di
risarcimento del danno patito jure proprio per la morte della vittima
primaria.
i

11.2. 11 motivo è manifestamente inammissibile.
La Corte d’appello, se da un lato ha dichiarato la domanda di risarcimento
del danno jure proprio inammissibile perché nuova, dall’altro – con una
ulteriore ratio decidendi – l’ha altresì reputata infondata, sul presupposto
che non fu il sinistro stradale a causare la morte di Edwige Jankhofer.
Pertanto il rigetto del motivo di ricorso concernente la questione del nesso
di causa tra sinistro e morte assorbe l’esame del presente motivo di ricorso.

12. Il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo del ricorso
principale.
12.1. Col 16°, col 17° e col 18 0 motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
l’erroneità della sentenza d’appello sia nella parte in cui ha ritenuto di
compensare le spese nella misura del 50% le spese del doppio grado di
giudizio; sia nella parte in cui ha erroneamente individuato lo “scaglione” di
valore sul quale ha liquidato le spese.

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corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno da mora nelle

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Udienza del 26 marzo 2015

12.2. Tutti e tre i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso
incidentale e dalla cassazione con rinvio, anche per le spese, della sentenza
impugnata.

13. Il ricorso incidentale della Milano.

che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha liquidato in modo irrazionale il
danno biologico, tenendo conto della vita media e non di quella
effettivamente vissuta dalla vittima.

13.2. Il motivo è manifestamente fondato, in virtù del principio già
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui

“ove la persona

danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa
indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la
determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure
successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile
della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.

(Sez. 3,

Sentenza n. 10980 del 09/08/2001, Rv. 548927; nello stesso senso Sez. 3
Sentenza n. 22338 del 24/10/2007, Rv. 599941; Sez. 3, Sentenza n.
23739 del 14/11/2011, Rv. 620529).
Per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il
giudice di merito adotterà il criterio della proporzione, secondo cui il
risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di
anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità,
come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di
anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.

14. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.q.m.

Pagina 10

13.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Milano sostiene

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Udienza del 26 marzo 2015

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso principale, ad eccezione dei motivi 11 0 , 12°, 16°, 17° e
18°, che restano assorbiti;
– ) accoglie il ricorso incidentale;
– ) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di

– ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 26 marzo 2015.

Bologna in diversa composizione;

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