Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13331 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13331 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 29/05/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14687 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, domiciliato ope legis in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura dello Stato
ricorrente contro
Gemarc s.r.1., nella qualità d’incorporante della s.r.l.
Compagnia Finanziaria Nord, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato in calce ai controricorso, dall’avv. Claudio
I,ucisano, presso lo studio del quale in Roma, alla via
Crescenzio, n. 91, elettivamente domicilia
controricorrente
RG n. 146872008

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e nei confronti di
Uniriscossioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, sezione 36°, depositata in data 4 giugno 2007, n. 20/36/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2013

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e per la
contribuente l’avv. Claudio Lucisano;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
La s.r.l. Compagnia finanziaria Nord ricevette la notifica di una cartella di
pagamento concernente l’iva relativa all’anno 1997, che risultava non versata.
La società impugnò la cartella sia nei confronti dell’ente impositore, sia nei
confronti del concessionario per la riscossione, eccependo la tardività della
notificazione della cartella e chiedendo, in subordine, di dichiarare la cessazione
della materia del contendere per l’intervenuto condono.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la commissione
tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, sia pure con
diversa motivazione, fondata sulla mancanza di sottoscrizione della cartella,
affermando inoltre l’inesistenza della notifica della sentenza a Uniriscossioni
s.p.a. nonché l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al rimborso d’ufficio
di quanto versato senza titolo per il condono, al quale la società non poteva
aderire.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso ad otto motivi.
La contribuente resiste con controricorso, mentre s.p.a. Uniriscossioni non
spiega difese.
RG n. 14687/2008

AngeIina-Mria Pe tinoestensore
,

dal consigliere Angelina-Maria Penino;

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Diritto

L

Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare

congiuntamente, perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta, in
entrambi i casi ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione,
rispettivamente dell’articolo 17 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo

d’appello presso la sede di Uniriscossioni s.p.a. anziché nel domicilio eletto è
valida e non inesistente come ritenuto dalla sentenza impugnata e, in subordine,
che (secondo motivo) una tale notificazione è da ritenere affetta non da
inesistenza, sibbene da nullità, sanabile mediante rinnovazione della
notificazione, che il giudice tributario doveva disporre.

I. /.-Entrambi i motivi sono inammissibili per carenza d’interesse.
I motivi, che propongono la medesima questione sotto due diverse
angolazioni, si riferiscono, difatti, alla notifica dell’appello eseguita nei
confronti di un terzo, s.p.a. Uniriscossioni, e della conseguente statuizione
emessa nei confronti di tale terzo, alla quale la ricorrente è estranea.
Va osservato sul punto che, in caso d’impugnazione della cartella di
pagamento da parte del contribuente, rispetto all’Agenzia delle entrate (in
generale, rispetto all’ente impositore), titolare del credito oggetto di
contestazione nel giudizio, il concessionario è mero destinatario del pagamento,
o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’articolo 1188 del codice
civile, soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento
(in termini, fra molte, Cass. 15 aprile 2011, n. 8613). Tanto più in un’ipotesi,
come quella in esame, in cui si lamenta l’intempestività della notifica della
cartella; e ciò in quanto, secondo l’orientamento della Corte, <>(Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939).

1.2.-A tanto va aggiunto, con specifico riguardo al primo motivo, proposto

in via principale, che la stessa prospettazione di validità della notificazione
proposta dall’Agenzia delle entrate non potrebbe che condurre alla conferma
della statuizione di definitività della sentenza di primo grado nei confronti di
Uniriscossione s.p.a., la quale, in tesi, nonostante la ritualità della notifica, non
ha comunque proposto impugnazione alcuna.
2.-Col terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 10 comma, numero
4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione
dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Commissione tributaria regionale ha
dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione,
in base ad un elemento, cioè, estraneo al novero delle doglianze proposte dalla
società contribuente.

2.1.-È infondata sul punto l’eccezione di giudicato proposta dalla società,
secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe richiamato per relationem la
motivazione della sentenza di primo grado, che non è stata oggetto
d’impugnazione. La lettura della sentenza impugnata evidenzia difatti che
l’intera motivazione è calibrata, quanto alla cartella, sulla mancanza di
sottoscrizione, di guisa che il riferimento alla diversa motivazione è funzionale
giustappunto a giustificare diversamente il medesimo dispositivo della sentenza
di primo grado che in questo senso è richiamata.

2.2.-Ciò posto, il motivo è fondato.
È pacifico tra le parti e la stessa società lo ammette, che la questione della
mancanza di sottoscrizione della cartella non sia stata sollevata col ricorso
introduttivo.
RG n. 14687/2008

Angelina-Maria

ensore

4

2SENT 7 1- 3
Al SE’, :

h.

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i

2.3. Va per conseguenza applicato il consolidato orientamento della Corte, in
base al quale nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della
domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o
sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai
motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa

ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente
deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi
all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per
vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al
giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei
al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente (vedi, fra molte,
Cass. 22 settembre 2011, n. 19337).

3.-L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento degli altri, che
lo postulano e determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che deliberà i
motivi di appello ritualmente introdotti.
per questi motivi
La Corte
-dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso;
-accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.

dell’amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel

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