Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13331 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8939-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURi-1 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.L. in proprio e nella qualità di Procuratrice generale

di D.L. e D.C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5831/4/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. D.G. (al quale nel corso del giudizio erano succeduti gli eredi L.O., D.C.F. e D.L.) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con il quale agli immobili di sua proprietà, siti in (OMISSIS) e (OMISSIS),distinti al catasto urbano al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) e (OMISSIS) subalterni 516 47, 48 e 50 e inseriti nella microzona 19 Parioli venivano disposte le seguenti modifiche: unità immobiliare sub 516 A/2 da classe 3 a classe 4 con conseguente passaggio da rendita di Euro 402 a rendita di Euro 468,68, unità immobiliare A/2 sub 47 da classe 2 a classe 4 con conseguente passaggio da rendita di Euro 919,29 a rendita di Euro 1.249,83; unità immobiliare C/6 sub 48 da classe 7 a classe 9 con conseguente passaggio da rendita di Euro 236,64 a rendita di Euro 322.01, unità immobiliare A/2 sub 50 da classe 2 a classe 4 con conseguente passaggio da rendita di Euro574,56 a rendita di Euro 781,14.

2.La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava osservando: a)che l’avviso non poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto non dava conto nè delle trasformazioni interne degli immobili nè delle dei miglioramenti del contesto urbano di riferimento; b) che era mancata ogni forma di interlocuzione tra Ufficio e contribuente nella fase precontenziosa e endoprocedimentale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati si sono costituiti depositando controricorso con ricorso incidentale subordinato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme in materia di motivazione degli avvisi catastali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che l’avviso di modifica delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, ha tenuto conto del miglioramento del contesto urbano di riferimento e dell’anomalo scostamento tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone.

2 In accoglimento dell’eccezione sollevata dal contribuente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

2.1 La decisione di rigetto dell’appello dell’impugnata sentenza oltre a far leva sulla carenza di motivazione dell’atto di modifica catastale fonda il giudizio di invalidità dell’atto anche su una ulteriore ed autonoma ratio decidendi.

2.2 Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza: ” sotto altro aspetto si deve rilevare (che) la pretesa tributaria trova la sua fondatezza procedimentale di una decisione partecipata mediante a promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino come sancito dalla Corte Costituzionale, nonchè dallo Statuto del contribuente. Nella specie tutto ciò è mancato”.

2.3 L’Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso si è limitata a censurare solo le regioni giuridiche dell’impugnata sentenza afferenti la carenza di motivazione dell’atto non attingendo l’ulteriore nucleo motivazionale della decisione relativo difetto di contraddittorio tra Amministrazione e contribuente.

2.4 Va al riguardo richiamato il principio affermato da questa Corte in più pronunce secondo il quale nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr. ex multis, Cass. Sez.U.16602/2005 e numerose successive conformi)

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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