Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13331 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati

e difesi dall’avvocato SALONE ENRICO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso

l’Ufficio di rappresentanza della regione stessa, rappresentata e

difesa dagli avvocati CAMBA ALESSANDRA, TRINCAS SANDRA, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3280/2008 del TRIBUNALE di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,

dichiari la giurisdizione dell’A.G.O., con le pronunce di legge.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso con cui il S. e la P. chiedono il regolamento di giurisdizione in relazione alla causa da loro proposta innanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti della Regione Autonoma Sardegna per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo di cui alla della L.R. 3 luglio 1998, n. 21, art. 1 (per avere subito danni nell’incendio del loro appartamento, appiccato – come accertato nel giudizio penale – in relazione all’attività amministrativa svolta dal S. presso il comune di Sarroch);

letto i controricorso della Regione Autonoma Sardegna, che sostiene la giurisdizione del G.A. in ragione della posizione giuridica vantata dagli interessati, che si sostanzierebbe in quella di interesse legittimo;

osserva:

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio in ragione del quale spetta alla giurisdizione del G.O. l’azione proposta per il riconoscimento di un indennizzo, collegato ad un determinato evento, per la cui. erogazione la legge non attribuisce alcun potere discrezionale alla P.A., risolvendosi l’attività di questa nella mera stima dei danni subiti (tra le varie, cfr. Cass. S.U. 10 maggio 2006, n. 10701);

che, nella specie (in cui non è posto in discussione che i danni lamentati siano stati occasionati dall’attività svolta dall’istante presso l’Amministrazione e che in relazione a questa stessa attività l’indennizzo sia richiesto), la menzionata legge regionale non concede all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’erogazione dell’indennizzo, posto che: esso deve essere riconosciuto in favore dei funzionar specificamente elencati; deve essere pari al danno effettivamente subito; la relativa gestione può essere affidata a compagnia assicuratrice con la quale la Regione abbia stipulato polizza assicurativa; in alternativa a quest’ultima modalità l’accertamento e la liquidazione dei danni può essere affidata ad un soggetto dotato di particolare professionalità, il quale può servirsi anche di apposita perizia; la Delib. Regionale n. n. 21 del 1924, dell’8 aprile 2008 (che stabilisce criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi) è successiva sia rispetto all’epoca dei fatti dedotti in causa, sia alla data di introduzione della causa stessa ed è, in ogni caso, inidonea a comprimere la posizione soggettiva costituita dalla legge regionale;

posizione soggettiva che, dunque, deve essere individuata come di diritto soggettivo, con conseguente assoggettamento della relativa controversia alla giurisdizione del G.O..

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la resistente Regione al pagamento delle spese sopportate dai ricorrenti nel giudizio per regolamento di giurisdizione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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