Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13330 del 26/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017), n. 13330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9377/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M., CA.VA., F.A., T.G.,
DE.CO.R DI CA.VA. & C. SNC, elettivamente domiciliati
in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO GARUTTI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TITO BORTOLATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis, comma 1, del 11 maggio 2017;
udita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Aprile;
rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullando l’atto impositivo costituito da avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef 2003, n. (OMISSIS) per Irpef 2004, n. (OMISSIS) per Iva e Irap 2003 e n. (OMISSIS) per Iva e Irap 2004;
Resistono DE.CO.R. SNC DI CA.VA., CA.VA., C.M., F.A. e T.G. (soci della detta società) con controricorso;
considerato che:
il ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (artt. 1189, 2697, 2729 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972 artt. 19, 21, 51 e 54, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, art. 28 quater, lettera a) direttiva comunitaria n. 388 del 1977, oltre che sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale su un fatto controverso decisivo per avere ritenuto provata, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma in presenza di movimenti bancari per importo inferiore alle fatture ricevute, l’effettiva erogazione delle prestazioni sulla base della allegazione di documentazione relativa ai contratti per le opere e all’effettiva apertura dei cantieri edili e della affermazione che le prestazioni medesime sarebbero state in larga parte saldate in contanti, contraddittoriamente affermando la mancanza di prova circa la consapevole partecipazione dell’impresa al disegno asseritamente evasivo dell’impresa individuale emittente delle fatture per operazioni inesistenti ovvero per importi inferiori a quelli reali;
il ricorso è infondato poichè la sentenza gravata – che effettivamente presenta un passaggio motivazionale apparentemente estraneo alla fattispecie oggetto del giudizio, la quale che non richiede la partecipazione al disegno evasivo dell’emittente, ma piuttosto l’utilizzo di fatture false – nel complesso si presenta del tutto aderente al quadro normativo di riferimento poichè, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, è stata esclusa la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, tanto che sono state ritenute sufficienti le allegazioni difensive in ordine alla effettività delle prestazioni, esaminandosi puntualmente la questione posta dall’appellante;
le spese del grado vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale svolto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017