Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13330 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 17/06/2011), n.13330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20171/2006 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (OMISSIS), in persona del
Rappresentante legale Dott. B.M., Direttore della
Direzione Crediti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO HILME S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo curatore
Dott. S.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FALCONI Arnaldo giusta procura
speciale del Dott. Notaio RICCARDELLI NICOLA in LATINA del
19/10/2010, REP. N. 13413;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO INDUSTRIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1056/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 10/02/2006, depositata il 27/02/2006
R.G.N. 4286/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Roma, nel gennaio del 2003, condannò il Ministero dell’industria al pagamento, in favore della curatela del fallimento Hilme s.p.a., della somma di oltre 768 mila Euro, accogliendo nel contempo l’eccezione di compensazione per maggior credito sollevata dalla Banca nazionale del lavoro a fronte di una domanda di pagamento di circa i milione 400 mila euro contestualmente avanzata nei suoi confronti dalla curatela fallimentare.
La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dalla BNL, lo rigettò (dopo aver dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto dal Ministero).
La sentenza è stata impugnata dall’istituto di credito con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento Hilme.
Le parti hanno entrambe depositato memoria illustrative.
La difesa della BNL ha replicato con note scritte alla requisitoria del P.G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente risulta il contenuto del primo motivo di doglianza, il cui accoglimento comporta l’assorbimento dei successivi motivi.
Con il primo motivo, difatti, la difesa della ricorrente denuncia violazione della L. fall., art. 52 cpv. – improponibilità, in sede di cognizione ordinaria, di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere, nei confronti del fallimento, l’accertamento di un credito pecuniario – omesso esame della circostanza decisiva che la domanda giudiziale ordinaria contro la BNL era stata proposta dopo la dichiarazione di fallimento.
Il motivo merita accoglimento.
Secondo quanto opinato dal giudice territoriale, difatti, affinchè potesse legittimamente predicarsi l’esistenza di un interesse della BNL ad invocare l’integrale rigetto della domanda di condanna formulata nei suoi confronti dal fallimento Hilme, quanto al pagamento della somma di i milione 395 mila Euro, sarebbe stato onere dell’istituto di credito proporre specifica domanda riconvenzionale, volta a far valere il proprio complessivo controcredito alla restituzione delle somme erogate alla società fallita a titolo di mutuo agevolato. Onde, in mancanza di tale domanda, ogni interesse dell’odierna ricorrente a veder rigettata la domanda principale del fallimento doveva dirsi insussistente, all’esito del rigetto di tale domanda per effetto della dichiarata compensazione.
Omette del tutto di considerare la corte di appello capitolina che tale domanda riconvenzionale sarebbe risultata, nella specie, del tutto improponibile in sede di giudizio di cognizione ordinaria poichè, giusta disposto della L. Fall., art. 52 cpv., in pendenza della procedura concorsuale l’accertamento di un credito da far valere nei confronti del fallito non poteva che essere riservato alla sede sua propria, quella, cioè, della verificazione fallimentare, inderogabilmente disciplinata dagli artt. 92 e 103 della legge speciale, atteso che il giudizio di cognizione ordinaria fu introdotto, dopo l’inizio della procedura concorsuale, proprio dal fallimento Hilme.
All’accoglimento del motivo in esame consegue, come già sottolineato nell’Incipit della motivazione, l’assorbimento delle restanti ragioni di doglianza svolte dalla ricorrente.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011