Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13330 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 17/06/2011), n.13330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20171/2006 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Rappresentante legale Dott. B.M., Direttore della

Direzione Crediti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO HILME S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo curatore

Dott. S.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato CARLONI EMANUELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FALCONI Arnaldo giusta procura

speciale del Dott. Notaio RICCARDELLI NICOLA in LATINA del

19/10/2010, REP. N. 13413;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO INDUSTRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1056/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 10/02/2006, depositata il 27/02/2006

R.G.N. 4286/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Roma, nel gennaio del 2003, condannò il Ministero dell’industria al pagamento, in favore della curatela del fallimento Hilme s.p.a., della somma di oltre 768 mila Euro, accogliendo nel contempo l’eccezione di compensazione per maggior credito sollevata dalla Banca nazionale del lavoro a fronte di una domanda di pagamento di circa i milione 400 mila euro contestualmente avanzata nei suoi confronti dalla curatela fallimentare.

La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dalla BNL, lo rigettò (dopo aver dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto dal Ministero).

La sentenza è stata impugnata dall’istituto di credito con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento Hilme.

Le parti hanno entrambe depositato memoria illustrative.

La difesa della BNL ha replicato con note scritte alla requisitoria del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Dirimente risulta il contenuto del primo motivo di doglianza, il cui accoglimento comporta l’assorbimento dei successivi motivi.

Con il primo motivo, difatti, la difesa della ricorrente denuncia violazione della L. fall., art. 52 cpv. – improponibilità, in sede di cognizione ordinaria, di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere, nei confronti del fallimento, l’accertamento di un credito pecuniario – omesso esame della circostanza decisiva che la domanda giudiziale ordinaria contro la BNL era stata proposta dopo la dichiarazione di fallimento.

Il motivo merita accoglimento.

Secondo quanto opinato dal giudice territoriale, difatti, affinchè potesse legittimamente predicarsi l’esistenza di un interesse della BNL ad invocare l’integrale rigetto della domanda di condanna formulata nei suoi confronti dal fallimento Hilme, quanto al pagamento della somma di i milione 395 mila Euro, sarebbe stato onere dell’istituto di credito proporre specifica domanda riconvenzionale, volta a far valere il proprio complessivo controcredito alla restituzione delle somme erogate alla società fallita a titolo di mutuo agevolato. Onde, in mancanza di tale domanda, ogni interesse dell’odierna ricorrente a veder rigettata la domanda principale del fallimento doveva dirsi insussistente, all’esito del rigetto di tale domanda per effetto della dichiarata compensazione.

Omette del tutto di considerare la corte di appello capitolina che tale domanda riconvenzionale sarebbe risultata, nella specie, del tutto improponibile in sede di giudizio di cognizione ordinaria poichè, giusta disposto della L. Fall., art. 52 cpv., in pendenza della procedura concorsuale l’accertamento di un credito da far valere nei confronti del fallito non poteva che essere riservato alla sede sua propria, quella, cioè, della verificazione fallimentare, inderogabilmente disciplinata dagli artt. 92 e 103 della legge speciale, atteso che il giudizio di cognizione ordinaria fu introdotto, dopo l’inizio della procedura concorsuale, proprio dal fallimento Hilme.

All’accoglimento del motivo in esame consegue, come già sottolineato nell’Incipit della motivazione, l’assorbimento delle restanti ragioni di doglianza svolte dalla ricorrente.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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