Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13330 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 01/06/2010), n.13330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Maria Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato D’AMELIO PIERO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MIRABILE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER

IL LAZIO;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

65447 della CORTE DEI CONTI di ROMA;

uditi gli avvocati Piero D’AMELIO, Carlo MIRABILE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale CICCOLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

sezioni unite, dichiari il difetto di giurisdizione della Corte dei

conti.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti ha formulato istanza nei confronti della RTI Videoslot s.p.a. (quale concessionaria dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato) per resa dei conti giudiziali (spontaneamente non depositati) relativi agli esercizi 2004, 2005 e per gli anni successivi di durata della concessione, concernenti la gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario, le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6;

che la Lottomatica Videolot Rete s.p.a. formula ricorso ex art. 41 c.p.c., affinchè sia dichiarato che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, posto che essa, quale concessionaria di servizi, non gestisce beni pubblici, non incassa entrate dello Stato, non maneggia denaro pubblico (bensì somme ricevute dai giocatori a titolo di corrispettivo per i servizi resi);

osserva:

è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione dei quale elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. n. 2440 del 1923, art. 74, R.D. n. 827 del 1924, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante (oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa) il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. soprattutto Cass. SU 10 aprile 1999, n. 232; SU 28 marzo 1974, n. 846);

nella specie, la società ricorrente è concessionaria dell’Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato per la rete telematica e titolare unico dei nulla osta all’esercizio degli apparecchi e congegni per il gioco lecito; essa assicura che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonchè la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale; inoltre, la società contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento; come tale essa riveste la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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