Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1333 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 22/01/2020), n.1333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30675-2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

dell’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI

GENOVA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 403/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 16 gennaio/12 marzo 2018, la Corte di Appello di Genova respinse il gravame proposto da E.M. contro l’ordinanza, resa, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dal tribunale di quella stessa città il 7 aprile 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne sostanzialmente non credibili le dichiarazioni del richiedente e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso questa sentenza E.M. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, – rubricato “Violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione, in particolare, all’art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione, ed al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c – ter). Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32. Violazione dell’art. 19 del T.U. Immigrazione. Omesso esame della domanda di protezione umanitaria” – che ascrive alla corte distrettuale di non aver indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive in cui versa il ricorrente. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il descritto motivo è complessivamente insuscettibile di accoglimento, fin da ora precisandosi che il suo esame avverrà sulla base della disciplina, afferente la cd. protezione umanitaria, anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018: questa Corte, infatti, ha recentemente sancito, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 2945929461; n. Cass. n. 4890 del 2019), che “la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre diposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima – come quella in esame. Ndr – dell’entrata in vigore (5 /10/ 2018) della nuova legge”.

1.1. Giova premettere che, come ribadito, tra le ultime, da Cass. n. 252 del 2019, la protezione umanitaria – secondo i parametri normativi qui ritenuti applicabili – è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604 del 2017). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cgr. Cass. n. 4455 del 2018. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461).

1.2. Fermo quanto precede, nella specie non sussiste, innanzitutto, il denunciato omesso esame di domanda, posto che la corte genovese ha chiaramente scrutinato, e respinto, con motivazione congrua, la domanda dell’odierno ricorrente volta al riconoscimento della protezione umanitaria.

1.3. Costituisce, poi, principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

1.3.1. Nella specie, la corte territoriale, dopo aver ricordato i requisiti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria: i) ha sostanzialmente condiviso la non credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla Commissione, con valutazione in fatto, qui evidentemente non sindacabile (se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità – Cass., SU. n. 8053 del 2014 – in cui è oggi prospettabile, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 12 marzo 2018, il vizio motivazionale, nella specie, peraltro non denunciato); ii) ha ponderato, indicando le fonti del proprio convincimento, la situazione sociale politica ed economica della specifica zona della Nigeria (Edo State) di provenienza dell’odierno ricorrente, escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); iii) ha negato la sussistenza di specifici elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, a tal fine esaminando la documentazione medica (“attestante uno stato diffuso di prurito sul viso e sul corpo ed un comprensibile stato depressivo per la propria travagliata storia personale”. Cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), escludendo la gravità della riscontrata patologia, altresì considerata non ostativa al suo rientro nel Paese di origine; iv) ha escluso la rilevanza della situazione di insicurezza alimentare e sanitaria prospettata dal ricorrente con riferimento al proprio Paese, giudicandola, di per sè, insufficiente a giustificare il riconoscimento della invocata protezione in assenza di emergenze eccezionali dovute ad eventi climatici o a catastrofi naturali; v) ha, quindi, concluso, per l’infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria, evidenziando, peraltro, che l’appellante nemmeno aveva legami familiari in Italia o ivi svolgeva attività lavorativa.

1.3.2. Le argomentazioni del motivo in esame investono, invece, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (0-. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

1.4. Peraltro, come affermato, ancora di recente, da Cass. n. 231 del 2019, il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, però, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, del T.0 Immigrazione, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 4455 del 2018. In senso sostanzialmente conforme vi vedano anche Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461). Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio Cass. n. 19197 del 2015).

2. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronunce sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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