Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1333 del 22/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1333 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
ORDINANZA
sul ricorso 1012-2012 proposto da:
MARASCIO PEPPINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato LENOCI
MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARASCIO FRANCESCO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FRANZE’ TERESA, CAGLIOTI ALFREDO, CAGLIOTI MARIA
ANTONIETTA, CAGLIOTI ARISTODEMO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VAL MAIRA 75, presso lo studio
dell’avvocato FIGA’ GIACOMO, che li rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
controricorrend –
Data pubblicazione: 22/01/2014
avverso la sentenza n. 1123/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dell’8/12/2010, depositata il 23/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Vezzosi Fabio (delega avvocato Lenoci M. Cristina)
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.
Ric. 2012 n. 01012 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con sentenza n. 126/2002 il Tribunale di Catanzaro – adito da Peppino Marascio nei confronti
di Teresa Franzé, Aristodemo Caglioti, Alfredo
Caglioti, Mariantonietta Caglioti e Roberto
Caglioti con azione negatoria servitutis, relativamente al passaggio esercitato dal convenuti su
una strada – dichiarò improponibile la domanda,
essendo ancora pendente tra le stesse parti un
giudizio possessorio promosso in precedenza e
avente per oggetto il medesimo passaggio.
Impugnata da Peppino Marascio, la decisione è
stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza n. 1123/2010 ha rigettato
il gravame.
Peppinto Marascio ha proposto ricorso per
cassazione, in base a un motivo. Teresa Franzé,
Aristodemo Caglioti, Alfredo Caglioti, Mariantonietta Caglioti si sono costituiti con controricorso. Roberto Caglioti non ha svolto attività
1012/2012
1
380-bis c.p.c;
difensive nel giudizio di legittimità.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso
ingiustificatamente la Corte d’appello ha escluso
la configurabilità, nella specie, di quella
situazione di «pregiudizio irreparabile», che
consente di agire in petitorio anche in pendenza
del possessorio, a norma dell’art. 705 c.p.c.,
nel testo risultante dalla sentenza della Corte
costituzionale 3 febbraio 1992 n. 25.
La doglianza non appare accoglibile.
Si verte in tema di accertamenti di fatto e
di apprezzamenti di merito, incensurabili in
questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della
motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poiché il giudice a quo ha
dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e
logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, spiegando che l’eventuale esito
sfavorevole a Peppino Marascio del giudizio
possessorio non comporterebbe per lui alcun
pregiudizio non solo irreparabile ma neppure
grave, trattandosi soltanto di rimuovere l’aiuola
1012/2012
2
Peppino Marascio lamenta che erroneamente e
delimitata da cordolo che restringe la strada in
questione. La modesta consistenza dell’opera di
cui si tratta e la sua agevole ripristinabilità
compiuta dalla Corte d’appello. Quella contraria,
prospettata dal ricorrente, non può costituire
idonea ragione di cassazione della sentenza
impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di
legittimità»;
– i resistenti hanno presentato una memoria;
– in camera di consiglio sono comparse e sono
stati sentiti il difensore del ricorrente e il
pubblico ministero;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono state utilmente contrastate dai
rilievi svolti dal ricorrente in sede di discussione: rilievi basati sull’assiomatico assunto
secondo cui un «pregiudizio irreparabile» è
automaticamente ravvisabile in tutti i casi in
cui si tratti di demolire un manufatto, anche
quando ha la modesta consistenza di un’aiuola
spartitraffico di agevole ripristinabilità;
– il ricorso viene pertanto rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente a rimborsare
1012/2012
3
rendono senz’altro plausibile la valutazione
ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a
2.500,00 euro per onorari, con gli accessori di
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a
rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di
cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a
2.500,00 euro per onorari, con gli accessori di
legge.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Goldoni)
Funzionario Giudiziario
—
‘Co
EUERI A
DEPOSITAIOWICANC
…………….
Roma, ………unzionacio Giudiziario
legge;