Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1333 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DEL

RIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIOLO FRANCESCA, giusta

procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA

FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 486/08 del TRIBUNALE di VELLETRI – Sezione

Distaccata di FRASCATI, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

PASQUALE PAOLO MARIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – B.D. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Velletri – sezione distaccata di Frascati con la quale il giudice ha cosi’ statuito allo stato la competenza del tribunale di Velletri e nella specie della sezione distaccata di Frascati e’ stata ben radicata ai sensi dell’art. 18 c.p.c. per la residenza in (OMISSIS) di uno dei due ingiunti in solido, fissando l’udienza per il proseguimento dell’istruttoria.

Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile. Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica – come nella specie -, infatti, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto (S.U. 21.7.2008 n. 16754). Nella specie, il Giudice Unico, con l’ordinanza in questione, ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo allo stato correttamente radicata la competenza per territorio, senza il preventivo invito alle parti a precisare le conclusioni, e disponendo, con il provvedimento adottato, la prosecuzione del giudizio.

Ne consegue che non puo’ ritenersi che egli abbia inteso emettere una decisione definitiva sulla competenza.

Di qui, l’inammissibilita’ del ricorso per regolamento di competenza proposto avverso il detto provvedimento”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

Per mero errore materiale, nella relazione e’ stata indicata S.U. 2.7.2008 n. 16754, mentre il riferimento va attribuito a Cass. ord. 21.7.2 006 n. 16754; cui debbono aggiungersi, nello stesso senso, S.U. ord. 12.5.2008; Cass. ord. 22.11.2007 n. 24284; Cass. ord. 29.5.2008 n. 14183; cass. ord. 20.3.2010 n. 6825.

Per il resto, le osservazioni contenute nella memoria non alterano i termini del problema, ne’ conducono ad una diversa conclusione rispetto a quella indicata nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA