Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1333 del 19/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4321/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta ope legis;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso

l’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARIO ALOI, giusta procure a

margine del controricorso e della costituzione in giudizio;

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO TALOTTA, giusta procura in calce al

controricorso;

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI VECCHIO, giusta procura a margine del

controricorso;

CO.GI., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO PONTORIERO, giusta procura in calce al

controricorso;

S.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FORTUNATA STAROPOLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.P., C.G., G.G., PR.GI.,

CA.GI., I.S., Z.C., PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1271/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato dello Stato TITO VARRONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il controricorrente B.N., gli Avvocati GIUSEPPE

MARIO ALOI e ORESTE MORCAVALLO (quest’ultimo deposita una

“costituzione in giudizio”) che hanno chiesto: eccezione di

incostituzionalità art. 22, in riferimento T.U. n. 167 del 2000,

art. 143, in subordine; ancora in subordine alle Sezioni Unite; in

via principale inammissibilità;

udito, per il controricorrente C., l’Avvocato DOMENICO

PONTORIERO, con delega anche degli avvocati dei controricorrenti

G., S. e ST., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto delle istanze di

invio atti alla Corte Costituzionale e alle Sezioni Unite, per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 4 febbraio 2015 il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dal Ministero dell’Interno di dichiarare la incandidabilità di B.N. (sindaco del Comune di (OMISSIS)), G.G., S.A., St.Do., P.P., C.G., Co.Gi., G.G., Pr.Gi., Ca.Gi., I.S., Z.C. (consiglieri del medesimo comune), in quanto responsabili di forme di ingerenza della criminalità organizzata con l’effetto di avere esposto l’amministrazione a pesanti condizionamenti. In particolare, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1271 del 2015, rigettando il reclamo del Ministero, ha condiviso l’interpretazione del primo giudice secondo cui la sanzione di incandidabilità, prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, non può che riguardare esclusivamente la prima tornata elettorale amministrativa che abbia luogo nella Regione di interesse dopo l’adozione del provvedimento di scioglimento ed opera esclusivamente in relazione ad una sola delle possibili elezioni amministrative indicate dalla norma, con conseguente consumazione del potere sanzionatorio riguardo alle elezioni successive alla prima. Ciò premesso, la Corte, rilevando che nel caso in esame, successivamente allo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero, avevano già avuto luogo elezioni regionali, provinciali e comunali, ha confermato il provvedimento di improcedibilità.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui si sono opposti G.G., St.Do., Co.Gi., B.N. e S.A. mediante controricorsi; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il Ministero dell’Interno e B.N. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, proposta dai controricorrenti sul rilievo che il ricorso in oggetto è stato notificato dal Ministero oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 11, secondo cui nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione relativo a cause elettorali “tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà”.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare continuità in mancanza di convincenti argomenti contrari, si è consolidata nel senso che al giudizio di cassazione avente ad oggetto l’incandidabilità degli amministratori comunali nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, non si applicano i termini dimidiati previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, commi 1 e 11 – che rinvia al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg. – in ragione del richiamo contenuto nell’ultima parte del dell’art. 143, medesimo comma 11 al rito camerale contenzioso previsto dagli artt. 737 c.p.c. e segg. (Cass., sez. 1, n. 11579, 11994 e 14531 del 2016). Ne consegue che, essendo il termine per impugnare la sentenza, in mancanza di notifica, quello ordinario di sei mesi e non quello di trenta giorni dalla comunicazione (D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 22, comma 10), nè quello “lungo” (dimezzato) di tre mesi, il ricorso in esame è tempestivo.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11 e dell’art. 737 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, secondo il significato letterale della norma la candidatura dovrebbe ritenersi preclusa per il primo turno elettorale di ognuna delle elezioni successive allo scioglimento del consiglio comunale.

Il motivo è fondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si deve dare continuità, è nel senso che la misura interdittiva dell’incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11 e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali (Cass., sez. 1, n. 18696 e 23299 del 2015, n. 9883 e 23069 del 2016).

L’eccezione, sollevata in questa sede in relazione agli artt. 2, 3 e 51 Cost., di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 11, del Testo Unico, nella parte in cui applica a soggetti che non sono stati condannati in via definitiva per determinati reati la misura dell’incandidabilità a determinate cariche elettive, è stata già ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1747 del 2015, p. 4.1) con argomentazioni pienamente condivisibili.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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