Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13329 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/01/10 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, depositata in data 10 ottobre 2010;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 giugno 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. GIACALONE Gioovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La signora M.S. acquistò con atto registrato il 7 agosto 2003 un immobile sito in (OMISSIS), usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa.

1.1 – L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Firenze, che aveva riconosciuto all’atto della registrazione le agevolazioni richieste, con avviso notificato in data 27 febbraio 2008 procedette alla revoca delle stesse, recuperando le imposte dovute ed irrogando le previste sanzioni, essendo emerso che la richiedente aveva rivenduto il bene acquistato in data 10 dicembre 2003, ovvero prima della decorrenza del quinquennio, senza procedere entro un anno all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

1.2 – La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza del 17 giugno 2009, respinse il ricorso della contribuente, essenzialmente incentrato sulla decadenza dell’Ufficio per decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986.

1.3 – Con la decisione indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l’appello della M., ritenendo che si fosse verificata la decadenza dell’Amministrazione dalla pretesa impositiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, sul presupposto della ritenuta inapplicabilità nella fattispecie, riguardante la revoca di agevolazioni, della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

1.4 – Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione in forza di unico motivo. L’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, per aver la CTR erroneamente escluso, nella fattispecie in esame, l’applicabilità della proroga biennale che avrebbe dovuto essere affermata in ragione dell’interpretazione letterale, funzionale e costituzionalmente orientata delle citate disposizioni della L. n. 289 del 2002, la quale avrebbe quindi dovuto escludersi la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa impositiva, viceversa affermata dalla decisione impugnata.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. La ricorrente assume che erroneamente sarebbe stata esclusa l’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga biennale per la liquidazione prevista dalla disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 11.

3.2 – Questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le molte, Cass. 13 novembre 2015, n. 23222; Cass., 18 aprile 2014, n. 9012; Cass., 8 gennaio 2013, n. 279) il principio dell’applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie. Ciò essenzialmente, in considerazione del fatto che la L. n. 289 del 2002, all’art. 11, comma 1 bis, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” finisce con l’assimilare pienamente le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili di cui al Gomma precedente. Ne consegue l’applicabilità anche alle violazioni di cui al comma l bis della proroga prevista nel comma 1, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

3.3 – D’altra parte, dal tenore della stessa rubrica dell’art. 11 in cui, a seguito dell’aggiunta del comma 1 bis al solo comma 1 originariamente previsto, fu inserita la dizione “proroga dei termini”, che segue a ciascuna delle ipotesi di definizioni agevolate della lite, emerge un ulteriore elemento che conforta l’indirizzo ripetutamente espresso in materia da questa Corte, che va pertanto confermato.

3.4 – Nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che “i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati”, pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, ultimo periodo della quale si è affermata la riferibilità anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni tributarie.

4 – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Toscana, che si atterrà al seguente principio di diritto: “in tema di perdita dell’agevolazione fiscale concessa ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni, così come quello, ad esse connesso, per il recupero del credito d’imposta usufruito per il relativo acquisto, è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, coma 1 ed è, conseguentemente, prorogato di due anni”.

4.1. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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