Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13329 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017),  n. 13329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8651/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STACO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis, comma 1, del 11 maggio 2017;

udita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Aprile;

rilevato che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 86/26/2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Torino, confermando la sentenza n. 37/04/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, ha rigettato l’appello proposto da Agenzia delle Entrate, annullando l’atto impositivo costituito da cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpef 2004 nei confronti di M.P.;

Resiste M.P. con controricorso;

considerato che:

i motivi di ricorso censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, art. 329 c.p.c., comma 1, art. 100 c.p.c., – per aver ritenuto l’acquiescenza alla sentenza di primo grado da parte della soccombente Agenzia delle Entrate, in ragione dell’avvenuto sgravio del ruolo, tanto da giungere a ritenere l’inammissibilità dell’appello pur in presenza dell’interesse all’impugnazione, essendo stato disposto lo sgravio unicamente in adempimento della decisione dell’autorità giudiziaria di primo grado;

il ricorso è fondato poichè l’affermazione della sentenza gravata è del tutto errata in quanto non tiene conto del costante orientamento di legittimità secondo il quale “in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato” (Sez. 5, Sentenza n. 6334 del 01/04/2016 Rv. 639630-01).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Torino cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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