Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13329 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13329
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11104-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BBF COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1115/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1115 del 1 luglio 2015, depositata il 2 novembre 2015, favorevolmente scrutinando, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 32/2013, il gravame del contribuente, ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società BBF Costruzioni s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria, catastale (nonchè degli interessi e sanzioni pertinenti), dovute in seguito alla decadenza della agevolazione prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della Tariffa allegata, Parte I, art. 1, sesto periodo, vigente ratione temporis, in dipendenza dell’omesso avveramento della condizione, stabilita dalla legge, della rivendita degli immobili da parte della impresa acquirente entro tre anni dall’acquisto.
2. – La Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 2 maggio 2014.
3. – La società è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria provinciale aveva fondato il rigetto del ricorso introduttivo, sulla base del rilievo che la impresa contribuente, la quale aveva beneficiato delle tariffe agevolate (sub condizione della rivendita infra triennale), non aveva rivenduto alcune delle unità immobiliari, acquistate in blocco, ovvero le aveva alienate dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data dell’acquisto, sicchè, non essendosi avverata la condizione stabilita per la fruizione della agevolazione, ne conseguiva la decadenza.
La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza, osservando: non è condivisibile la opinione secondo la quale “in materia di norme tributarie agevolative si debba procedere con interpretazione rigida/stretta”; l’interpretazione della norma, adottata in “senso (…) restrittivo”, è “iniqua” ed è contraria alla ratio legis dell’alleggerimento del carico fiscale gravante “su una parte del settore immobiliare”; la revoca del beneficio e la conseguente applicazione delle tariffe ordinarie dovevano essere, invece, limitate ai soli immobili “invenduti o venduti successivamente allo spirare del triennio”, in quanto la “norma in discussione nella dispone, nello specifico, ai fini della revoca su trasferimenti interi o parziali degli immobili”, non avendo, d’altre parte, alcun “senso pratico ed economico” l’alternativa che le stesse parti stipulassero contestualmente distinti atti di vendita per ciascun immobile.
2. – La ricorrente sviluppa due motivi di gravame.
2.1 – Col primo motivo l’Avvocatura generale dello Stato deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, e in relazione alla relativa Tariffa allegata, – Parte I, art. 1, sesto periodo, (vigente ratione temporis).
La ricorrente obietta che, a dispetto del contrario ed erroneo assunto del giudice a quo, le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione.
E sulla base del rilievo che pacificamente la intimata impresa contribuente aveva acquistato gli immobili in blocco pattuendo un unico prezzo, censura la violazione della disposizione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 1, la quale stabilisce “Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”; sicchè, nella specie, in difetto della pattuizione di “corrispettivi distinti” per ciascuna delle unità immobiliari, deve essere applicata per tutte la (più elevata) aliquota ordinaria.
2.1 – Col secondo motivo la ricorrente, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intervenuto frazionamento, in epoca successiva all’acquisto, delle unità immobiliari.
3. – Il ricorso è fondato.
3.1 – Assorbente è lo scrutinio del primo motivo.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità le norme tributarie, recanti esenzioni o agevolazioni, in quanto derogatrici al regime fiscale ordinario, sono “di stretta interpretazione” (Sez. Un., sentenza n. 9560 del 02/05/2014, Rv. 630841 – 01; e, da ultimo, Sez. 5, ordinanza n. 7387 del 17/03/2020, Rv. 657414 – 01).
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della Tariffa allegata, – Parte I, art. 1, comma 1, sesto periodo (nel testo vigente ratione temporis) accorda l’aliquota ridotta “se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”.
L’omessa attuazione del proposito dichiarato comporta pacificamente la decadenza dal beneficio.
Nel caso del contestuale acquisto in blocco di più unità immobiliari, in mancanza di una specifica disciplina della parziale attuazione del trasferimento degli immobili acquistati, anche l’omessa rivendita, nel termine triennale, di uno solo dei beni, non consente di ritenere realizzata la condizione, cui è subordinata la agevolazione, e ne comporta la decadenza.
La conclusione è accreditata dalla considerazione del disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 1, posto che nella specie, in difetto della pattuizione di “corrispettivi distinti” per ciascuna delle unità immobiliari, la alternativa tesi della applicazione della aliquota ordinaria per le sole unità immobiliari non rivendute (con conservazione della aliquota agevolata per quelle trasferite entro il termine triennale), risulta resistita dalla disciplina normativa (di cui fondatamente la ricorrente denunzia la violazione) della applicazione, per tutti i beni, della “aliquota più elevata” e, pertanto, della aliquota ordinaria.
3.2 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
La considerazione dello sviluppo dell’iter processuale nei gradi di merito consiglia la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro quattromila per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021