Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13329 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Faretra s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la decisione n. 96/09/07 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, sezione staccata di Sassari, emessa il 17

aprile 2007, depositata il 15 maggio 2007, R.G. 334/02;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, sulla base dei controlli, svolti dall’UCLAF (Unità di coordinamento della lotte anti frode della Comunità europea), relativi alla regolare esecuzione di un progetto finanziato da fondi strutturali della Comunità europea, si contestava alla società Faretra s.r.l. l’annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti e la mancata regolarizzazione di fatture passive ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 3, quanto alla imposizione IVA per l’anno 1996. La società ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell’avviso e la stessa sussistenza delle contestate violazioni. L’Amministrazione finanziaria si è costituita rilevando in particolare l’assenza dei presupposti per l’applicazione alla ricorrente del beneficio previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72, della non imponibilità, in materia di IVA, delle operazioni effettuate dai soggetti che stipulano con la CE contratti di ricerca scientifica;

2. La CTP di Sassari ha respinto il ricorso e la CTR, in parziale accoglimento dell’appello della società, ha invece ritenuto applicabile il beneficio di cui all’art. 72;

3. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate deducendo due motivi di impugnazione con i quali lamenta: a) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., b) la insufficiente e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (dedotta insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 72);

4. Relativamente al primo motivo di ricorso la Agenzia sottopone alla Corte il seguente quesito: se la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72, comma 3, n. 3, si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti della Comunità Europea ovvero nei confronti delle imprese che hanno concluso con la comunità contratti di ricerca e di associazione; se pertanto ha violato la detta disposizione la sentenza che ha ritenuto non imponibili le operazioni fatturate alla società Faretra da parte dei suoi fornitori in relazione a un contratto che, per stessa ammissione della contribuente, non rientra fra i contratti di ricerca e di associazione bensì fra i progetti dimostrativi destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità effettive dei sistemi, metodi e tecniche di produzione corrispondenti agli obiettivi della politica agricola comune;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto una interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 72 è contraria al carattere speciale e non estensibile in via analogica delle disposizioni tributarie che dispongano benefici mentre la motivazione resa dalla C.T.R. sulla ricognizione dei presupposti per l’applicazione della norma agevolativa appare effettivamente apodittica;

2. sussistano i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Sardegna che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di Cassazione, alla C.T.R. della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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