Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13328 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13328 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 177 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Sa bati no Marcello,

rappresentato e difeso, giusta

mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giovanni De
Notariis, col quale domicilia in Roma, alla via Albalonga,
n. 7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero
ricorrente contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del
ministro pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona
del direttore pro tempore
intimati—

RG n. 177/2008

Angeli a-Mar

mo estensore

Data pubblicazione: 29/05/2013

Pagina 2 di 8

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Molise, sezione 4°, depositata in data 20 ottobre 2006, numero 30/4/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per il contribuente l’avv. Giovanni De Notariis;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale

Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
L’ufficio notificò al contribuente in data 27 marzo 2003, in riferimento al
ruolo reso esecutivo in data 31 dicembre 2001, una cartella di pagamento
concernente l’Iva del 1998 e relativi interessi e sanzioni, che Sabatino Marcello
impugnò per difetto di motivazione, per l’intervenuta decadenza dal termine per
la notifica della cartella stabilita dall’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 602 del 1973, per l’intervenuta decadenza dall’iscrizione nei
ruoli esecutivi a norma dell’articolo 17 del medesimo decreto e per la
maturazione della prescrizione della pretesa impositiva.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza
che la Commissione regionale ha confermato, escludendo la maturazione di
qualsivoglia decadenza.
Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a tre motivi.
Sia il Ministero dell’economia, sia l’Agenzia delle entrate non spiegano
difese.
Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso, nella parte in
cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo
alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito
del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 1° comma, del
RG n. 177/2008

Angel

la Pprrino estensore

9

Pagina 3 di 8

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i
“poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle
finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle
Agenzie fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate e la
controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass.

11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010,
n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass.
22 maggio 2008, n. 13149).
2.- Col primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia
e dell’omessa motivazione in ordine al primo motivo di ricorso, concernente il
difetto di motivazione della cartella di pagamento.
Il motivo è infondato sotto entrambi i suoi profili.
Quanto a quello dell’omissione di pronuncia, questa Corte ha già avuto
occasione di rimarcare che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa
pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è
necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa
indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la
decisione adottata comporti, come nel caso in esame, la reiezione della pretesa
fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando
la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti
incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. civ., 4
ottobre 2011, n. 20311).
In particolare, si è precisato (Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5444), la
differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5, art. 360 c.p.c.
si coglie nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una
domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo
RG n. 177/2008

Angelina-M

stensore

3

Pagina 4 di 8

d’appello uno dei fatti costituitivi della «domanda» di appello), là dove, nel caso
dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa
non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di
fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti
costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali
della controversia.

1.1.-11 motivo, anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, è comunque
infondato.
Lo stesso contribuente riferisce in ricorso che la cartella specificava in
motivazione che le somme richieste <>.
Va, allora, richiamato l’orientamento della Corte, secondo cui allorché
l’amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi —o iva- un
mero errore materiale o di calcolo emergente

ictu ocu/i, e provveda di

conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla
procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36 bis, 2° comma,
lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 —o
dell’omologa norma contenuta nell’articolo 54bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633-, essa non è tenuta ad alcuna
particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando
la contestazione dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni
della documentazione allegata dal contribuente (Cass. 21 aprile 2011, n. 9224);
e, nel nostro caso, il contribuente non ha dedotto che l’emissione della cartella
sia derivata da interpretazioni giuridiche o da elaborazioni della documentazione
da lui allegata.
3.-Col secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia l’omessa
pronuncia e la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’eccezione di
RG n. 177/2008

Angelina-

ino estensore

4

Pagina 5 di 8

nullità del ruolo per essere stato reso esecutivo oltre i termini di decadenza
all’uopo previsti.
Premessa anche in questo caso la distinzione dinanzi indicata tra l’omissione
di pronuncia e l’omissione di motivazione, il motivo è infondato sotto entrambi i
profili, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente preso posizione
sull’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo, escludendola: si veda il

punto della sentenza, dove si legge che <> (così, tra le più recenti, Cass. 12 gennaio 2012, n. 257).
4.2.-Ciò posto, la Corte ha ulteriormente chiarito (vedi, in particolare, Cass.
30 novembre 2005, n. 26104) che l’invito della Consulta di munire l’articolo 25

del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 di un termine
per la notifica della cartella, a seguito della modifica intervenuta nel corso del
2001, che aveva eliso il termine previgente (con il decreto legislativo numero
193 del 2001 che aveva soppresso, nell’art. 25, le parole “entro l’ultimo giorno
del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”), è stato seguito dal
legislatore, con riguardo non soltanto al nuovo regime della notificazione di ogni
tipo di cartella riferibile a tributi, ma anche con riguardo alla notifica delle
cartelle “in deroga” alla disciplina dettata per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni ex articolo 36bis del
decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.
4.3.-In tal caso, ha proseguito la Corte, il decreto legge numero 106 del
2005, come convertito dalla legge numero 156 del 2005, ha stabilito che <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA