Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13328 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27792/2012 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI

11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUERRINI che si riporta agli

atti;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 12.6.2012, rigettava l’appello proposto da P. A. avverso la decisione della CTP di Lucca con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 2.12.2004, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5. Rilevava la CTR che sussistevano entrambi i presupposti richiesti dalla norma di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 5, poichè la superficie scoperta pertinenziale era superiore a sei volte quella coperta e il fabbricato aveva una superficie utile coperta di mq. 247, di cui mq.

60,20 relativa al piano seminterrato che risultava tinteggiato, pavimentato e con impianti completi, compreso quello di riscaldamento.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando un motivo illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 2 agosto 1969, art. 5 e art. 132 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che la CTR non ha considerato che il vano interrato era privo di luce diretta, essendo dotato di sole bocche di lupo, ed, inoltre, che il fabbricato era stato costruito in data antecedente il D.M. del 1969, per il che avrebbe dovuto trovare applicazione il D.M. del 1961.

4. Osserva la Corte che ricorso è inammissibile, oltre che infondato.

In primo luogo il motivo formulato è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosi attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

In ogni caso nella decisione impugnata non si riscontra violazione e falsa applicazione delle norme invocate dal contribuente, atteso che la CTR ha compiuto una corretta ricognizione della norma di legge (D.M. 2 agosto 1969, art. 5) ed ha motivato in fatto dando conto degli elementi rilevanti per escludere la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione invocata. Va, considerato, invero, che la Corte di legittimità ha interpretato la norma di cui all’art. 5 citato nel senso che, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre far riferimento del D.M. 2 agosto 1969, art. 5, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire “unico alloggio padronale”, ossia a consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità, siccome da esso non richiamato; nè è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012).

Ne deriva che correttamente la CTR ha incluso nel calcolo della superficie utile i vani seminterrati, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile e dotati di bocche di lupo, avendone ravvisato le caratteristiche di vani idonei allo svolgimento della vita abitativa.

Infondato è, poi, il motivo nella parte in cui si assume che, per il fabbricato che occupa, si sarebbe dovuto applicare il D.M. 4 dicembre 1961. Invero la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, come convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, fra le abitazioni non di lusso, “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969”, e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6. Alla disposizione dettata dal successivo art. 10 del detto D.M., a tenore della quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, va attribuita – in base a quanto previsto da precedenti norme agevolative (della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e della L. 7 febbraio 1968, n. 26) e, soprattutto, in considerazione della finalità, incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso, da tali norme perseguita – non una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore, atteso che soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell’abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell’epoca (cfr. Cass. n. 17600/10; Cass. n. 21791/12; Cass. n. 5691/14 Cass. n. 13064/2006).

Infine va rilevato che le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la cui applicazione è invocata dal ricorrente con la memoria illustrativa, non sono applicabili nel caso di specie posto che l’art. 10, comma 5, del decreto medesimo prevede che le disposizioni stesse si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 3000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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