Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13328 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7252-2019 proposto da:

COMUNE DI LONATO DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– ricorrente –

contro

LEM ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI

1, presso lo studio dell’avvocato MARCO LOMBARDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANBATTISTA BOSCAINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3639/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

1. Lem Italia srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TIA, anni di imposta 2007 – 2012, notificato in data 19.1.2015 dal Comune di Lonato del Garda, relativo al complesso immobiliare industriale sito in (OMISSIS), per un ammontare complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, di Euro 67.467,53.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia rigettava il ricorso

3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello ed annullava l’avviso di accertamento osservando: a) che, in accoglimento del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., l’atto impositivo andava considerato nullo in quanto, con riferimento alle somme superiori ad Euro 9.970,90, importo determinato per l’anno di imposta 2012, era privo di motivazione e di contraddittorio; b) che in ogni caso avendo la società fornito la prova di aver provveduto allo smaltimento a proprie spese dei rifiuti assimilabili non era dovuta la quota variabile della tariffa.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Lonato del Garda sulla base tre motivi. La società Lem srl si è costituita depositando controricorso. La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con primo motivo di impugnazione l’Ente territoriale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR ha erroneamente rilevato il vizio di ultrapetizione per avere la CTP qualificato come errore materiale la mancata motivazione dell’avviso di accertamento contestato.

1.1. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4, art. 14, e del regolamento comunale 13 marzo 2016, n. 20, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello ritenuto illegittima la pretesa impositiva sull’errata considerazione che lo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte di Lem srl comportava la totale esenzione della quota variabile di tariffa e non già una riduzione della stessa come invece disposto dalla normativa di settore.

1.2 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR accolto l’appello sulla base di argomentazioni intrinsecamente contraddittorie all’esclusione della pretesa impositiva e, viceversa, conformi alla tesi avanzata dall’Ente comunale circa la legittimità della sola riduzione della quota variabile.

2 Il primo motivo è fondato

2.1 La contribuente con il terzo motivo del ricorso avverso l’atto di accertamento rubricato “illegittimità della richiesta di pagamento con riguardo al complessivo importo dovuto in Euro 64.467,53” si doleva del fatto che il Comune di Lonate avesse quantificato, nella parte riservata al riepilogo, l’importo complessivo di Euro 64.467,53 richiamando la sola bolletta n. (OMISSIS) emessa in data 2.11.2012 relativa alla somma di Euro 9.970,90 dovuta da Lem Italia srl per l’anno 2012. Il Comune a pagina 17 delle controdeduzioni, trascritte in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, replicava quanto segue: “l’atto impugnato sebbene nella parte riservata al riepilogo richiami la sola bolletta n. (OMISSIS), sintetizza invero la posizione debitoria complessa di Lem Italia srl con riferimento alla tariffa dalla stessa dovuta per tutti gli anni accertati. Difatti gli importi per tariffa indicati nell’atto impugnato sono esattamente quelli di cui alle note d’accredito emesse dal Comune, post riduzione regolamentare, con riferimento ad entrambe le bollette di pagamento (la n. (OMISSIS) e la nr. (OMISSIS)); il confronto tra atto impugnato e note d’accredito è eloquente. Inoltre, che trattasi del complessivo debito tributario maturato dalla società nel corso degli anni è circostanza ben nota alla medesima fin dall’emissione delle bollette da cui sono poi scaturite le relative note di credito e l’intimazione di pagamento: basti leggere la comunicazione con cui Lem ha chiesto l’eliminazione della quota variabile della Tariffa di cui alle bollette in discussione per rendersene conto”.

2.2 La CTP ha sul punto così motivato: “pretestuosa a parere della Commissione è pure l’eccezione che sottolinea che l’avviso di accertamento in oggetto sia relativo, per come nello stesso affermato, al 2012. E’ chiaro e palese che l’avviso di accertamento riguardi tutti gli anni contestati dal Comune e ciò proprio in ragione della pregressa corrispondenza tra il Comune e la Società oggi ricorrente. Trattasi evidentemente di errore materiale, facilmente riconoscibile dalla parte”.

2.3 Tale capo della sentenza è stato fatto oggetto di specifico motivo di appello da parte del contribuente per violazione dell’art. 112 c.p.c. e ciò sulla considerazione che la motivazione “da un lato travalica il potere riservato al Giudice di pronunciarsi in ordine alle eccezioni e controeccezioni sollevate dalle parti, senza poter provvedere d’ufficio a valutazioni autonome e dall’altro si sostituisce, illegittimamente, al potere amministrativo facente capo all’ente impositore che, per la ipotesi in cui avesse ritenuto la sussistenza di un errore materiale ben poteva dar corso alla remissione del provvedimento in via di autotutela con correzione dell’asserito errore”.

2.4 La CTR ha accolto la predetta censura ritenendo che ” non spettasse al giudice qualificare come errore materiale la mancata motivazione dell’avviso di accertamento contestato”.

2.5 Contrariamente a quanto affermato giudici di seconde cure, al giudice investito della questione della motivazione dell’atto impositivo è consentito, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, accertare la sussistenza di un errore dell’avviso di accertamento per non aver richiamato nel riepilogo anche la bolletta di pagamento nr (OMISSIS) ritenuto, sulla scorta della corrispondenza intercorsa tra ufficio e contribuente, ininfluente sulla determinazione della pretesa tributaria e sulla sua comprensione da parte del contribuente (cfr. Cass. 27307/2019 e 21313/2018).

3. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo motivo.

3.1 Il presupposto dell’applicazione della TIA è l’occupazione o la detenzione locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. Secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria di settore (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3, 4 e art. 14, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, n. 3 e dal Regolamento del Comune di Lonate sul Garda, art. 9) solo i locali all’interno dei quali, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali pericolosi e tossici e rifiuti speciali non assimilati sono esenti dal pagamento

3.2 Il comprovato avviamento al recupero dei rifiuti urbani e assimilati comporta la possibilità di esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della Tarsu, bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi più specificatamente, dal decreto Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2). Il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, che nella fase transitoria può essere applicato dai comuni anche ai fini Tarsu nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento dei rifiuti urbani” prevede, infatti, non già l’esenzione dell’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione.

3.3 La CTR non ha fatto corretta applicazione della normativa sopra passata in rassegna in quanto, pur in presenza di rifiuti speciali assimilabili, ha ritenuto che l’autosmaltimento dei rifiuti determinasse l’esonero dal pagamento per l’intero della quota variabile della tariffa.

3.4 In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla competente CTR anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità,

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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