Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13328 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Faretra s.r.l. in liquidazione;
– intimata –
avverso la decisione n. 94/9/07 della Commissione tributaria
regionale di Cagliari, sezione staccata di Sassari, emessa il 17
aprile 2007, depositata il 15 maggio 2007, R.G. 331/02;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, a seguito di indagini dell’UCIAF su una frode ai danni della Comunità europea che sarebbe stata perpetrata dalla società Faretra s.r.l. per ottenere l’illegittimo percepimento di finanziamenti previsti dal regolamento comunitario 4256/88, era stato rideterminato il reddito della società Faretra s.r.l. per l’esercizio 1995-1996 con conseguente maggiorazione dell’imposizione Irpeg e Ilor;
2. L’accertamento, basato sul riscontro di fatture emesse dalla Faretra s.r.l. ma relative ad operazioni inesistenti, è stato ritenuto fondato dalla C.T.P. di Sassari e dalla C.T.R. della Sardegna che ha accolto l’appello della società contribuente limitatamente alla non applicabilità dell’I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72;
3. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate deducendo nella decisione della C.T.R. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1. Ritiene la ricorrente che la decisione sia incorsa in un manifesto vizio di extra-petizione nella parte in cui ha affermato l’applicabilità del regime di esonero dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32;
Ritiene che:
1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto l’oggetto del giudizio tributario è costituito dall’impugnazione di uno o più specifici atti mentre la pronuncia relativa all’applicabilità dell’esonero dell’IVA si presenta estranea all’atto impugnato costituito dall’accertamento che ha rideterminato le imposte Irpeg e Ilor per l’esercizio 1994/1995;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile, atteso, peraltro, che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata, nè il ricorso introduttivo nè l’appello della contribuente (allegati al ricorso) contemplavano la (del resto, inconferente) deduzione della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72; che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e annullamento della pronuncia sulla non applicabilità dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72 e conferma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d’appello. Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata. Conferma la statuizione sulle spese del giudizio di appello. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010