Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13327 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13327 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 32145 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente i Oli

contro

1/

Elettrica Val di Reno s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione 13°,
depositata in data 25 ottobre 2006, numero 122;
RG n. 32145/2007

Ang

rrino esiensore

Data pubblicazione: 29/05/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 maggio 2013
dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

L’ufficio notificò alla contribuente un processo verbale di constatazione
concernente l’omissione dei versamenti trimestrali dell’Iva per l’anno 1984, col
quale richiedeva il pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti da tali
omissioni e la società procedette al pagamento di un sesto del massimo delle
sanzioni liquidate nel processo verbale.
A tale pagamento seguì, tuttavia, nel 1991, l’emissione di una cartella di
pagamento concernente l’omissione dei versamenti trimestrali dell’Iva per
l’anno 1984 e dei relativi interessi.
La società impugnò la cartella e la Commissione tributaria provinciale
accolse il ricorso reputando, per un verso, che la mancanza di un prodromico
avviso di accertamento aveva privato il contribuente del proprio diritto di difesa
e, per altro verso, che la cartella di pagamento era stata emessa quando, ormai,
era inutilmente decorso il termine di prescrizione della pretesa impositiva.
La sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi.
La società non si difende.
Diritto
/.- Va preliminarmente rilevato che il procedimento notificatorio del ricorso,
a quanto emerge dagli atti, non è andato a buon fine, in quanto la relata di
notifica evidenzia che il plico non è stato recapitato all’indirizzo, per
irreperibilità del destinatario. Il difensore dell’Agenzia ha al riguardo chiesto
rinvio per procedere a nuova notifica.
RG n. 32145/2007

Angel

Perrino estensore

9

RE (.7
Ai

7 7..4,739N.n

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2.- Va sul punto ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui
qualora la notificazione dell’atto, da compiere entro un termine perentorio, non
si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi
ha la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento

effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa
sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i
tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo
della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente
necessarie (Cass., sez.un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., ord. 15 gennaio 2010,
n. 581; Cass. 22 marzo 2010, n. 6846).

2. /.-Nel nostro caso, la ricorrente non si è alcun modo attivata per dare
impulso al procedimento notificatorio, di guisa che il contraddittorio non si è
instaurato.
2.2.-Ed è da ritenere tardiva la richiesta di procedere al rinnovo della notifica,
intervenuta dopo oltre cinque anni dall’originaria attivazione del procedimento
notificatorio.
3.-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
per questi motivi
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.

notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà

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