Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13327 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24394/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 136, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA COSENZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO NOTARO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto la

cassazione della sentenza;

udito per il controricorrente l’Avvocato NOTARO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 14.6.2012, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Lecco con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.C.A. avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 1 febbraio 2007, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5, in quanto il fabbricato aveva una superficie superiore a 200 mq. ed aveva come pertinenza un’area scoperta di superficie di oltre sei volte l’area coperta. I giudici d’appello hanno ritenuto che mancava il presupposto della superficie del fabbricato superiore a mq. 200 per il disconoscimento dell’agevolazione.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

3. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione D.M. 2 agosto 1969, art. 5. Sostiene che sussistevano entrambi i requisiti per la revoca dell’agevolazione previsti dalla norma, ovvero la superficie del fabbricato superiore a 200 mq. e l’area scoperta superiore di oltre sei volte l’area coperta, e che, in ogni caso, la norma richiedeva che fosse sufficiente la sussistenza di uno dei due presupposti sicchè, anche escludendo che il fabbricato avesse superficie superiore a mq. 200, in ogni caso la sola sussistenza dell’area scoperta superiore di oltre sei volte quella coperta era elemento sufficiente per l’esclusione dell’agevolazione.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha omesso di considerare la perizia dell’UTE, dalla quale si evinceva che la casa aveva una superficie pari a 207 mq.

5. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero la norma di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 5, prevede che non godono di agevolazione per l’acquisto della prima casa “le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”. Entrambe le condizioni debbono, pertanto, sussistere mentre è escluso che una sola di esse valga ad escludere l’agevolazione. Quanto alla circostanza che il fabbricato aveva superficie superiore a mq. 200, la CTR ha accertato, con giudizio di merito sindacabile solo per il profilo del vizio di motivazione, che la superficie stessa era inferiore a mq. 200 e tanto era sufficiente per affermare la spettanza dell’agevolazione.

6. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la ricorrente sostiene che la motivazione è carente laddove la CTR ha affermato che la superficie del fabbricato era inferiore a mq. 200 in quanto avrebbe dovuto valutare la perizia dell’UTE. Sennonchè la ricorrente medesima riporta nel ricorso il testo della perizia dell’UTE che indica in mq. 207 la superficie dell’abitazione così suddivisa: “a) Piano interrato-h-m. 1,95-locale sgombero, cantina per una superficie utile di mq. 38,00; b) Piano terra…mq. 120,00; c) Piano primo.. mq.

49. Il tutto per una superficie utile di circa mq. 207,00”. Ora, dovendosi escludere dal computo della superficie le cantine, proprio dalla perizia dell’UTE si evince che essa è pari a mq. 169.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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