Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13327 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8434-2016 proposto da:

M.P.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BODRITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 970/2015 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

– La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 970 del 21 aprile 2015, depositata il 24 settembre 2015, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona n. 31/1/12, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente M.P.F. avverso l’avviso di liquidazione, recante l’importo complessivo di Euro19.784,46 a titolo di imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, interessi e sanzioni pertinenti, dovuti in seguito alla decadenza delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in relazione alla compravendita dell’immobile “in corso di costruzione”, sito nel comune di (OMISSIS), alla località (OMISSIS) della frazione (OMISSIS).

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 24 marzo 2016. E, con memoria del 23 settembre 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – La Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita, con atto del 4 maggio 2016, esclusivamente al fine della partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria provinciale aveva sostenuto che il termine di diciotto mesi, stabilito dalla disposizione agevolatrice, per il trasferimento della residenza nel comune ove è sito l’immobile acquistato, decorresse dalla stipula dell’atto di acquisto solo in relazione agli immobili ultimati, mentre nel caso dell’acquisto di fabbricati in corso di costruzione, il dies a quo del ridetto termine sarebbe stato costituito dalla data della ultimazione dei lavori.

La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando a confutazione della tesi del primo giudice: le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione; il termine in questione è perentorio; la contribuente è incorsa nella decadenza dalla agevolazione, in quanto “ha chiesto il cambio della residenza in data 21 settembre 2009”, precisamente sette giorni dopo la scadenza del termine in parola, spirato il 14 settembre 2009; la circostanza che la mancata ultimazione dei lavori edilizi in corso sull’appartamento acquistato “in corso di costruzione”, non avesse consentito alla contribuente di stabilirvi la propria abitazione nel termine di legge, è irrilevante, in quanto non concretizza alcun caso di forza maggiore la quale soltanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, impedisce la decadenza.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi,

2.1 – Con il primo motivo di ricorso la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1, nota II-bis, (comma 1) lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e in relazione all’art. 2697 c.c..

Sostiene la ricorrente: il ritardo nel trasferimento della residenza è addebitabile a cause non imputabili a essa contribuente, costituite (per come documentato dalla relazione tecnica del geom. Cavalieri prodotta in prime cure) dalla necessità, insorta in corso d’opera, della esecuzione di interventi di rinforzo della struttura muraria portante, dal tempo occorso per il rilascio del permesso di costruzione, pari a 1o8 giorni; dalle condizioni atmosferiche inclementi della stagione invernale che comportarono la sospensione dei lavori per circa 90 giorni; la ratio della norma agevolatrice si correla al disposto dell’art. 47 Cost., comma 2, che impegna la Repubblica a favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà della abitazione; il legislatore ordinario ha modificato la originaria disposizione estendendo l’ambito della agevolazione; secondo la giurisprudenza di legittimità e le risoluzioni ministeriali la decadenza è esclusa se il ritardo nel trasferimento della residenza è dovuto “a fatti non imputabili all’acquirente beneficiato”; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha reputato che solo l’impedimento (al trasferimento della residenza) dovuto a forza maggiore impedisca la decadenza; che siano equiparabili i casi dell’acquisto dell’immobile già ultimato e di quello in corso di costruzione; e che la disposizione agevolatrice sia di stretta interpretazione.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso la contribuente, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1, nota II-bis, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; e in relazione all’art. 2697 c.c. e in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1.

La ricorrente con adesivo richiamo a pertinente arresto di legittimità (Sez. 5, ordinanza n. 3507 dell’11 febbraio 2011) sostiene che il termine di dicono mesi stabilito della superiore disposizione ha “carattere meramente sollecitatorio” sicchè al medesimo “non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere la decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all’inutile decorso del termine triennale, decorrente (…) dalla registrazione dell’atto”.

Soggiunge la contribuente: il ritardo di sette giorni, occorso nel trasferimento della residenza “non è contrario alla buona fede che ha guidato l’esponente nel richiedere l’agevolazione (…) senza intento speculativo”.

2.3 – Col terzo motivo la ricorrente, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente si duole dell’omessa considerazione dei fatti rappresentati nella relazione tecnica del geom. C. (illustrati nel primo motivo).

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

Il Giudice a quo si è correttamente uniformato alla giurisprudenza di legittimità, su entrambi i punti decisivi: a) della esclusione della ricorrenza del caso di forza maggiore e della irrilevanza della circostanza, addotta dalla contribuente, che a lei non fosse ascrivibile il ritardo occorso nel trasferimento della residenza; b) della perentorietà del termine concesso dalla norma agevolatrice all’acquirente pel trasferimento della propria residenza nel comune ove è sito l’immobile acquistato, con conseguente decadenza, in caso di inosservanza, dalla agevolazione tariffaria.

3.1 – Il primo e il secondo motivo del ricorso meritano di essere congiuntamente esaminati per la connessione delle questioni proposte e perchè la questione formulata col secondo mezzo, circa la natura del termine in parola, riveste carattere preliminare sul piano logico-giuridico.

3.1.1 – Erronea è la negativa della ricorrente circa la perentorietà del termine assegnato all’acquirente dall’art, 1, nota II-bis, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il trasferimento della residenza nel comune ove è sito l’immobile acquistato.

Il non recente precedente (Sez. 5, ordinanza n. 3507 dell’11/02/2011, n. m.) invocato dalla ricorrente – nel senso, appunto, che al termine in parola “non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere della decadenza”, v. ordinanza, p. 6 – risulta per vero superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, pacificamente consolidatasi nel senso contrario della perentorietà del termine (v. gli arresti infra citati).

Nè appare pertinente al caso in esame – a fronte del dettato normativo e della pacifica inosservanza del termine di legge da parte della contribuente -l’evocazione “del canone di buona fede” sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10.

3.1.2 – Palesemente infondata è l’ulteriore censura rivolta dalla ricorrente al Giudice a quo sulla base dell’assunto secondo il quale le norme tributarie agevolatrici non sarebbero “di stretta interpretazione” come, invece, correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale.

In proposito è sufficiente il richiamo della conforme giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Sez. 5, ordinanza n. 11337 del 12/06/2020, Rv. 658026 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 7387 del 17/03/2020, Rv. 657414 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 32635 del 12/12/2019, Rv. 656370 – 01; Sez. 5, sentenza n. 31333 del 29/11/2019, Rv. 655945 – 01; Sez. 5, sentenza n. 29966 del 19/11/2019, Rv. 656338 – 02).

3.1.3 – La tesi della ricorrente, circa la non equiparabilità – ai fini della decadenza per la inosservanza del termine stabilito dall’art. 1, nota II-bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – del caso dell’acquisto di un immobile “già edificato” (e abitabile) col caso di acquisto di “un appartamento in costruzione”, e la correlata censura alla sentenza della Commissione tributaria regionale sono confutate, esattamente in termini, da Sez. 5, sentenza n. 7067 del 26/03/2014, Rv. 630591 – 01, secondo la quale “non vi è ragione di differenziare il regime fiscale in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, rispetto a quello di un immobile già edificato”.

3.1.4 – Esattamente la Commissione tributaria regionale ha escluso nella specie la ricorrenza della causa di forza maggiore in relazione al mancato trasferimento, entro il termine decadenziale di legge, della residenza della ricorrente nel comune ove è sito l’immobile acquistato.

Per vero la questione della forza maggiore è stata espressamente introdotta dalla contribuente soltanto colla memoria del 23 settembre 2020 (pp. 2 e 3). Nel ricorso la parte si è limitata a sostenere che “il ritardo nel trasferimento” sarebbe dipeso da “fatti non imputabili all’acquirente beneficiato” (p. 8 del ricorso); e anzi ha censurato il rilievo della Commissione tributaria regionale ha quale aveva affermato che “il mantenimento” della agevolazione è consentito “solo in presenza di casi di forza maggiore” (v. ricorso p. 10).

In ordine alla questi iuris se la forza maggiore che impedisca all’acquirente di trasferire la residenza nel comune ove è sito l’immobile acquistato nel termine di legge, escluda la decadenza dalla agevolazione in parola, la giurisprudenza di legittimità, dopo l’iniziale negativa (Sez. 5, sentenza n. 2552 del 20/02/2003, Rv. 560597 – 01), ha riconosciuto che la ricorrenza del caso di forza maggiore comporta la conservazione del beneficio e ha stabilito i requisiti che, a tal fine, devono connotare la vis maior, definendola in termini di “fatto oggettivo”, “sopravvenuto rispetto alla stipula” della compravendita, “inaspettato”, “non prevedibile”, “inevitabile”, “sovrastante la volontà del contribuente” e al medesimo “non imputabile neanche a titolo di colpa” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17225 del 12/07/2017, Rv. 644938 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 26328 del 19/10/2018, Rv. 651435 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 1588 del 23/01/2018, Rv. 647102 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17225 del 12/07/2017, Rv. 644938 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 6076 del 09/03/2017, Rv. 643331 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 25437 del 17/12/2015, Rv. 638158 01; Sez. 5, sentenza n. 14399 del 07/06/2013, Rv. 627170 – 01).

Sulla base di tali principi, alcune pronunce, esattamente in termini, hanno escluso la ricorrenza della forza maggiore nei casi “di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione”, ovvero “di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato” (Sez. 6 5, sentenza n. 5015 del 12/03/2015, Rv. 634480 – 01; Sez. 5, sentenza n. 7067 del 26/03/2014, Rv. 630591 – 01); e/o di “ritardo della P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere di ristrutturazione” dell’immobile acquistato (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 4800 del 10/03/2015, Rv. 635067 – 01).

Riguardo a tale ultimo caso (del ritardo della pubblica amministrazione nella concessione di autorizzazioni, permessi o licenze) gli arresti invocati dalla ricorrente nella memoria (Sez. 5, sentenza n. 2588o del 23/12/2015, Rv. 638204 – 01 e Sez. 6-5, ordinanza n. 912 del 20/01/2016, n. m.) non suffragano la tesi della ricorrenza della forza maggiore nella specie.

Nei precedenti in questione, infatti, la forza maggiore è stata precipuamente riconosciuta in considerazione della ricorrenza – nei casi ibidem scrutinati a differenza di quello in esame – della conclamata “inerzia” e “nell’anomalo ritardo della pubblica amministrazione nel concedere un’autorizzazione”, laddove il contribuente aveva presentato la relativa domanda “in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza”.

3.2 – Consegue alle considerazioni espresse che la relazione tecnica prodotta dalla contribuente e i fatti rappresentati nell’elaborato (v. supra il paragrafo sub 2.1) appaiono non solo privi del carattere della decisività, ma anche francamente ininfluenti.

Sicchè anche il residuo terzo motivo del ricorso risulta infondato. 3.4 – Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.

3.5 – Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali in quanto la Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difese nel presente giudizio.

Il rigetto del ricorso comporta, tuttavia, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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