Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13326 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13326 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 10444-2012 proposto da:
CATALDO

PAOLA

CTLPLA57M44F839Q,

considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO SANTUCCI DE MAGISTRIS giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CARITA’ STEFANIA CRTLSS72M56L845Z, CARITA’ VITTORIO
CRTVTR62L19F839Y, CARITA’ SIMONETTA CRTSNT65L46F839C,
CARITA’ ALESSIA CRTSFN61C59F839T, quali eredi del

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Data pubblicazione: 30/06/2015

dottor EDUARDO CARITA’, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO VINTI, che li rappresenta e difende giuste
procure speciali in calce ai ricorsi notificati;
– controricorrentí –

ENERGAS SPA 00309310605, KALORGAS SPA;
– intimati –

Nonché da:
ENERGAS

SPA

00309310605,

in

persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, signor
PASQUALE ANTONIO MENALE, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DE LUCIA 15, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO IANNONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARMINE PAUDICE,
giusta procura speciale in calce al ricorso
principale notificato;
– ricorrente incidentale contro

CATALDO PAOLA CTLPLA57M44F839Q, CAR1TA’ STEFANIA
CRTSFN61C59F839T, CARITA’ VITTORIO CRTVTR62L19F839Y,
CARITA’ SIMONETTA CRTSNT65L46F839C, CARITA’ ALESSIA
CRTLSS72M56L845Z, KALORGAS SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 625/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/02/2011, R.G.N.

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nonchè contro

4952/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato CHIARA GEREMIA per delega;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Il 26 febbraio 1991, a causa di una fuga di gas, si è verificata
un’esplosione all’interno di una palazzina di Napoli, che ha
provocato la distruzione dell’appartamento di proprietà di Paola
Cataldo e di Eduardo Carità, il quale ultimo ha riportato lesioni

Con sentenza n. 3800/2007 il Tribunale di Napoli ha attribuito la
responsabilità del sinistro alla s.r.l. Kalorgas ed alla s.p.a.
Energas, in via fra loro solidale, e ha liquidato i danni in
favore della vedova e dei figli del Carità, deceduto nelle more
del processo.
Proposto appello principale dai figli del defunto, Stefania,
Vittorio, Simonetta e Alessia Carità, e incidentale da Paola
Cataldo, da Kalorgas e da Energas, con sentenza 15 – 28 febbraio
2011 n. 625 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente
modificato la liquidazione dei danni, ponendo a carico delle
società responsabili la metà delle spese del grado.
La Cataldo

propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso i fratelli Carità e la s.r.l. Energas.
Quest’ultima propone ricorso incidentale.
La Cataldo e i fratelli Carità hanno depositato memoria
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di tardività
del ricorso principale, proposta da Energas, sul rilievo che il
termine lungo per l’impugnazione sarebbe venuto a scadere il 14

4

personali.

aprile 2012, e che la notificazione del ricorso è stata richiesta
solo il 16 aprile successivo.
Il termine per l’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
veniva a scadere non sabato 14 aprile, come afferma la resistente,
bensì domenica 15 aprile, poiché la sospensione feriale dei

essendo il periodo di tempo che intercorre fra il 1 ° luglio e il
15 settembre di ogni anno (Cass. civ. 3 giugno 2003 n. 8850;
Cass. 4 ottobre 2013 n. 22699, fra le tante).
Ai sensi dell’art. 155 4 ° comma cod. proc. civ.,

il termine che

venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al primo
giorno successivo non festivo, nella specie al giorno 16 aprile,
in cui è stata chiesta la notifica del ricorso.
Se la richiesta fosse avvenuta il 14 aprile,

il termine non

sarebbe stato prorogato, non essendo applicabile al caso in esame
il 5 ° comma dell’art. 155, entrato in vigore a decorrere dal 1 °
marzo 2006 e applicabile alle sole cause iniziate dopo tale data.
Ma, si ripete, il conteggio dei giorni di sospensione feriale del
termine, eseguito dalla resistente, è errato.
Essendo ammissibile e procedibile il ricorso principale, può
essere preso in esame il ricorso incidentale tardivo di Energas,
che pone questioni logicamente preliminari.
2.-

Con il primo motivo Energas denuncia violazione dell’art. 24

Cost. assumendo che la Corte di merito le avrebbe attribuito la
responsabilità del sinistro avvalendosi esclusivamente di guanto
accertato dalle sentenze penali, nel corso di un processo al quale

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termini processuali si protrae per 46 giorni e non per 45, tale

essa non ha partecipato e nel corso del quale, quindi, non ha
potuto svolgere le proprie difese.
2.1.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Pur denunciando violazione di legge – peraltro in termini
genericamente riferiti al solo art. 24 Cost. – la ricorrente mette

valutazione delle prove sulla base dei quali la sentenza impugnata
è pervenuta alla sua decisione e non risponde alle argomentazioni
con le quali ha respinto le sue censure.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado in
ordine alla responsabilità sul rilievo che il Tribunale ha
ritenuto circostanze provate, in quanto non contestate in sede
civile, l’avvenuta fornitura del gas e la sua mancata
odorizzazione da parte delle società a cui Energas è subentrata;
che, quanto all’individuazione delle cause dello scoppio, ha
fatto riferimento agli accertamenti svolti in sede penale (ai
quali le soc. Cleam e Laborgas non avevano partecipato) solo al
fine di trarne argomenti di valutazione di natura indiziaria, ed
ha formato il suo convincimento sulla base della valutazione
in sede civile e dei suddetti

complessiva delle prove raccolte
elementi indiziari

“fondati su circostanze obiettive,

non

disattese da concrete risultanze di tenore contrario, né dedotte,
né tanto meno provate”

(cfr. Sentenza impugnata, p. 8-9)

Il motivo di ricorso non offre argomenti idonei a conferire
giuridico fondamento alle censure, peraltro generiche, sollevate
dal ricorrente, né sotto il profilo della violazione di legge, né

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in questione esclusivamente gli accertamenti in fatto e la

vizi

quanto ad eventuali

di

insufficienza,

illogicità

o

contraddittorietà della motivazione, che non risultano neppure
specificamente enunciati.
2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia
violazione degli art. 100 e 110 cod. proc. civ. e 48 T.U. 31

eredi Carità non hanno fornito la prova della loro legittimazione
ad agire in risarcimento dei danni, non avendo adeguatamente
dimostrato non solo di essere eredi del danneggiato, ma anche e
soprattutto di avere accettato l’eredità e pagato l’imposta di
successione (all’epoca in vigore).
2.3.-

Il

motivo

è

manifestamente

infondato,

oltre

che

inammissibile, poiché non risponde alle specifiche argomentazioni
con cui la Corte di appello ha respinto la suddetta eccezione.
Paola Cataldo e i fratelli Carità sono la vedova e i figli del
danneggiato, Eduardo Carità. In quanto tali, sono eredi legittimi
e necessari dello stesso, per espressa disposizione di legge (art.
565 ss., 536 ss. cod. civ.).
Quanto alla prova dell’accettazione dell’eredità .e.p.s.el-i-tà; tale
accettazione può essere anche tacita (art. 474 e 476 cod. civ.) e
la proposizione di domanda giudiziale avente ad oggetto

fondata sulla

risarcimento dei danni spettanti al defunto,
propria qualità di eredi,

il

costituisce per l’appunto tipica

manifestazione tacita della volontà di accettare.
L’eccezione

fondata

sull’art.

48

manifestamente infondata.

7

T.U.

n.

316/1990

è

ottobre 1990 n. 346 sull’imposta di successione, assumendo che gli

La norma richiedeva a suo tempo la presentazione della denuncia di
successione; non la prova dell’avvenuto pagamento della relativa
imposta, e la sentenza di appello ha accertato

che la denuncia di

successione è stata effettivamente prodotta in giudizio dai figli
del Carità (p. 7 della sentenza).

3.- Con il primo motivo del ricorso principale la Cataldo denuncia
violazione degli art. 3 Cost., 1219, 2 ° comma, 2043 e 2059 cod.
civ., per avere la Corte di appello quantificato il danno da
inabilità permanente occorso al Carestia Eduardo con riferimento
alla durata effettiva della vita di lui – deceduto nel corso del
giudizio di primo grado – anziché attenersi alla valutazione
fondata sulla probabile durata della vita media: valutazione che
comporterebbe una discriminazione in danno degli eredi, nei casi
in cui la liquidazione del danno non avvenga in tempi rapidi e la
morte dell’infortunato sopraggiunga prima della liquidazione dei
danni.
3.1.- Il motivo non è fondato.
La

Corte

di

appello

si

uniformata

è

giurisprudenza di questa Corte per cui,

alla

consolidata

se al momento della

liquidazione dei danni in favore degli eredi la vittima
dell’illecito sia perita per causa indipendente dal sinistro, la
durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla
probabilità statistica e diventa un dato noto, sicché la
quantificazione del danno biologico subito dal defunto va
correlata alla durata della vita effettiva (Cass. civ. Sez.

8

3, 25

Il ricorso incidentale è respinto.

febbraio 2004 n. 3806; 24 ottobre 2007 n. 22338; 31 gennaio 2011
n. 2297; 14 novembre 2011 n. 23739, fra le tante).
Le generiche censure della ricorrente, attinenti esclusivamente al
dato casuale del pregiudizio da essi subito per essere il
congiunto deceduto prima della liquidazione dei danni, non

giustificare una diversa decisione.
4.- Il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda di rimborso
dei canoni di locazione che il Carestia Eduardo avrebbe pagato
negli anni successivi al 1994 a causa dell’indisponibilità
dell’appartamento ove prima abitava, distrutto dall’esplosione.
La ricorrente assume che la Corte di appello non ha esaminato il
documento da essa prodotto, contenente la dichiarazione scritta
della locatrice circa la durata della locazione fino al 1999, con
indicazione dell’ammontare dei canoni pattuiti.
3.1.- Il motivo è infondato oltre che inammissibile.
In primo luogo il documento asseritamente non esaminato non
risulta prodotto con il ricorso, né la ricorrente specifica se sia
stato allegato al fascicolo di causa, come sia contrassegnato e
come sia reperibile fra gli altri atti e documenti, donde
l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod.
proc. civ. (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n.
23019; Cass. oiv. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio
2010 n. 8025;

Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass.

civ. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2966;

9

Cass. civ. S.U. 3

offrono argomento razionale e giuridicamente fondato per

novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica
indicazione del luogo in cui il documento si trova).
In secondo luogo la censura attiene alla valutazione degli
elementi di prova, che è rimessa alla discrezionalità della Corte
di merito e che non è suscettibile di riesame in sede di

La Corte di appello ha rilevato che le ricevute di pagamento dei
canoni, prodotte in giudizio dagli attori, coprono solo il periodo
fino al 1994 ed ha ritenuto non sufficienti le deposizioni
testimoniali relative agli anni successivi, considerato fra
l’altro

“che la stessa locatrice riferiva un canone diverso da

quello indicato nel capitolo di prova orale”

(Sentenza, pag. 15).

Ha ritenuto quindi mancante la prova certa e convincente
dell’effettivo esborso richiesto per il periodo successivo,
ritenendo così implicitamente ininfluente la dichiarazione scritta
proveniente da un terzo e non confermata in giudizio sotto
giuramento.
4.- Inammissibile e infondato è anche il terzo motivo, che
denuncia violazione degli art. 143, 144, 542 e 2043 cod. civ.,
nel capo in cui la sentenza impugnata ha attribuito a tutti gli
eredi il credito relativo al rimborso dei canoni di locazione,
senza considerare che la spesa riguardava la residenza del nucleo
familiare e i doveri di assistenza reciproca fra i coniugi, ragion
per cui essa sola e non tutti gli eredi avrebbe avuto il diritto
al rimborso delle spese sostenute per la locazione.

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legittimità ove risulti correttamente motivata.

In primo luogo la domanda non risulta essere stata formulata nei
precedenti gradi di giudizio, come hanno eccepito i resistenti
Carità, e in ogni caso la sentenza impugnata non l’ha presa in
esame e la ricorrente non ha specificato nel ricorso

in quale

sede e tramite quali atti l’avrebbe in quella sede proposta.

formulata, con specifico riferimento alle norme giuridiche che
dovrebbero giustificarne la fondatezza.
Non si comprende se la ricorrente rivendichi somme da essa
anticipate per la locazione di altra abitazione / quale partecipe
del nucleo familiare del danneggiato – nel qual caso farebbe
valere un diritto spettantele iure proprio e non nella qualità di
erede, che ha fatto valere in questa sede,…o se voglia far valere
un suo credito verso il coniuge defunto per il mancato godimento
dell’abitazione; questione che riguarderebbe la divisione
dell’eredità fra vedova e figli e che non costituisce oggetto
della presente controversia.
In ogni caso, non ricorrono i presupposti di sostanza e di forma
indispensabili perché il motivo di ricorso possa essere preso in
esame.
5.-

Anche il ricorso principale deve essere respinto.

6.- Le spese processuali si compensano fra ricorrente principale e
ricorrente

incidentale,

in

considerazione

soccombenza.

11

della

reciproca

In secondo luogo neppure in questa sede è stata chiaramente

Si compensano anche nei confronti dei coeredi resistenti, in
considerazione della loro adesione ai primi due motivi di ricorso
e dell’inconsistenza del terzo motivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso

Roma, 26 marzo 2015

incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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