Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13326 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21026-2012 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MONACO,

rappresentato e difeso dall’avvocato UGO BOIRIVANT giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BOIRIVANT che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza depositata il giorno 1 marzo 2012, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTR di Livorno con cui era stato accolto il ricorso proposto da Ba.Ma. avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e della maggiore imposta sostitutiva relativa al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, emessi sul presupposto che l’immobile da lei acquistato con atto del 9.8.2006, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 in quanto aveva una superficie coperta di mq. 270, superiore al limite di mq. 240 previsto dall’art. 6 D.M. stesso, ed aveva come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta. I giudici d’appello hanno ritenuto che la mera applicazione dell’art. 1 D.M. citato escludesse la concedibilità dei benefici richiesti dalla parte.

2. B.D., nella qualità di erede di Ba.

M., ricorre per la cassazione della sentenza formulando un motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la CTR ha omesso di prendere in considerazione le argomentazioni in ordine all’insussistenza nell’immobile delle caratteristiche descritte al D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 ed ha motivato la decisione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle caratteristiche di cui all’art. 1 citato D.M. laddove mai era stato rilevato, nè nell’atto impositivo nè nel precedente grado di giudizio, che si trattasse di abitazione realizzata su area destinata dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.

4. Rileva preliminarmente la Corte l’inammissibilità del controricorso in quanto depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.. Invero il ricorso introduttivo è stato notificato il 21 settembre 2012 mentre il controricorso è stato inoltrato per la notifica il 12.12.2012.

5. In ordine al motivo di ricorso, si osserva che esso è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo omesso di specificare il ricorrente quali erano le ragioni fatte oggetto di doglianza sulle quali la CTR avrebbe omesso di motivare, così impedendo alla Corte di decidere sulla base del ricorso proposto la fondatezza delle ragioni esposte.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 4000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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