Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13326 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8279-2016 proposto da:

M.C., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RUSSO CORVACE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO CINQUE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2015 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 360/08/15 del 24 giugno 2015, depositata il 28 settembre 2015, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 111/1/14, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente M.M., avverso l’avviso di accertamento col quale il reddito di impresa era stato elevato in L. 472.547.000, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 1992.

2. – Gli eredi del contribuente (deceduto nel corso dei gradi di merito), M.L. e M.C., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, mediante atto del 24 marzo 2016.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 4 maggio 2016.

4. – I ricorrenti con memoria del 5 ottobre 2017 hanno esposto – e documentato – di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, di aver versato la somma di Euro 64.211,73 (assertivamente dovuta); e hanno instato per la sospensione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Nel caso in cui il contribuente si avvalga della definizione agevolata della controversia, alla omessa presentazione di alcuna istanza di trattazione della causa, a opera della parte interessata, entro il termine di sospensione del giudizio del 31 dicembre 2018, la disposizione della D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, comma 10, quarto periodo, connette l’effetto processuale della estinzione del processo. Recita, infatti, la norma: “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione, presentata entro il 31 dicembre 2018, dalla parte che ne ha interesse”.

Nel presente giudizio non risultano istanze di trattazione. Sicchè consegue la estinzione del processo.

2. – La estinzione del processo, conseguente alla definizione agevolata della controversia, comporta la compensazione delle spese processuali ope legis (Sez. Un., ordinanza n. 672 dell’8/09/1983, Rv. 431340 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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