Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13325 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13325 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 6870-2012 proposto da:
RIZZUTO GIUSEPPA RZZGPP48H49F126F, RIZZUTO FRANCESCO
RZZFNC51L19F126P, RIZZUTO ANA RZZNAA62D63Z614B, nella
qualità di eredi legittimi di BUTERA AUDENZIA,
considerati domiciliati ex lege in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
2015
793

difesi dall’avvocato LUIGI LA PLACA giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA FORESTE;

Data pubblicazione: 30/06/2015

- intimato –

Nonché da:
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA
REGIONE SICILIANA (Gestione separata di liquidazione
del soppresso Consorzio di bonifica “Basso Belice –

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difeso per legge;
– ricorrente incidentale contro

RIZZUTO GIUSEPPA RZZGPP48H49F126F, RIZZUTO FRANCESCO
RZZFNG51L19F126P, RIZZUTO ANA RZZNAA62D63Z614B;
– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 01/02/2011, R.G.N.
1352/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato LUIGI LA PLACA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso incidentale, quanto
al ricorso principale accoglimento dei primi due
motivi rigetto del 3 ° motivo, assorbito il 40 .

2

Carboy”), in persona dell’Assessore pro tempore,

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il

12 settembre 1996 Audenzia

Butera ha convenuto davanti al Tribunale di Sciacca il Consorzio
Basso Belice Carboy, chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni subiti il 9 aprile 1996, a seguito della caduta accidentale

Fiori, affidato alla custodia del Consorzio. Ha quantificato i
danni in £ 100 milioni, oltre rivalutazione e interessi.
Il Consorzio ha resistito, eccependo fra l’altro il proprio
difetto di legittimazione passiva, per il fatto che proprietaria
del pozzetto era l’ESA (Ente Svilupo Agricolo Sicilia), avendo
esso dismesso l’utilizzazione del manufatto fin dal 1994 a seguito
della realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione. Ha
comunque addebitato il sinistro alla responsabilità
dell’infortunata.
All’udienza del 17 febbraio 1998 il processo è stato interrotto
per l’intervenuta soppressione del Consorzio con decreto 23 maggio
1997, ed è stato riassunto nei confronti del
liquidatore all’uopo

commissario

nominato, il quale pure ha eccepito il

proprio difetto di legittimazione passiva,

indicando quale

legittimato l’Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste,

subentrato nel rapporto in virtù dell’art. 29 della legge Regione
Sicilia 25 maggio 1995 n. 45.
Con sentenza depositata nel giugno del 2003 il Tribunale ha
ritenuto passivamente legittimato il commissario

giudiziale, ma

ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo
3

in un pozzetto di raccolta delle acque sito in Menfi, Contrada

mancante la prova che la custodia delle strutture irrigue
nell’ambito delle quali si era verificata la caduta – fosse nella
disponibilità del commissario, anziché dell’ente proprietario
ESA.
Proposto appello dalla Butera, il commissario è rimasto contumace,

Foreste-Gestione separata del Consorzio di bonifica Basso Belice
Carboy, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale nel
capo in cui il Tribunale ha ravvisato la legittimazione passiva
del commissario. Ha rilevato che al Consorzio Basso Belice sono
subentrati due soli soggetti: l’Assessorato agricoltura e Foreste,
per i rapporti in essere facenti capo all’ente soppresso, ed il
Consorzio di nuova istituzione Agrigento 3.
In grado di appello sono state ammesse ed esperite prove
testimoniali e CTU.
Il 3 aprile 2010 è deceduta la Butera e si sono costituiti i suoi
eredi, Giuseppa, Francesco e Ana Rizzuto, insistendo nelle domande
proposte.
Con sentenza 10 dicembre 2010 – l ° febbraio 2011 n. 113 la Corte
di appello di Palermo ha ritenuto essersi formato il giudicato
sulla legittimazione passiva del commissario liquidatore poiché
questi, restando contumace, non ha impugnato la sentenza di primo
grado. Ha ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 111 cod. proc.
civ. l’intervento e l’appello incidentale dell’Assessorato, quale
successore a titolo particolare del Consorzio.

4

mentre si è costituito l’Assessorato Regionale Agricoltura e

Nel merito, in accoglimento dell’appello principale, ha ritenuto
fondata la domanda proposta dagli eredi della Butera nei confronti
del Commissario, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. poiché
l’impianto irriguo è stato preso in consegna dall’ESA solo nel
1997. Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado,

liquidatore al risarcimento dei danni, in una somma non superiore
ad C 51.645,69 (somma che, per effetto di rivalutazione ed
interessi, è stata quantificata complessivamente C 84.600,00),
avendo gli appellanti proposto domanda esclusivamente entro i
limiti di tale somma.
Con atto notificato il 5 marzo 2012 Giuseppa, Francesco e Ana
Rizzuto propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso l’Assessorato Regionale, proponendo due
motivi di ricorso incidentale.
Il resistente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale, che attiene alla
responsabilità per l’incidente e all’individuazione del soggetto
che è tenuto a risponderne.
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di
diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia, l’Assessorato afferma che
erroneamente la Corte di appello ha ritenuto essersi formato il
giudicato sulla legittimazione passiva del Commissario liquidatore
per il fatto che questi non ha proposto appello sul punto.
5

ha condannato in solido l’Assessorato Regionale ed il Commissario

Assume di avere esso stesso proposto l’appello incidentale, quale
successore

ex lege

del Commissario e quale parte ritualmente

costituita in grado di appello; deduce che il Commissario non
poteva essere considerato custode del pozzetto, trattandosi di
organo meramente tecnico, privo di legittimazione giuridica e di

45 del 1995 ha assegnato solo il compito di stabilire chi dovesse
succedere al soppresso Consorzio di bonifica Basso Belice-Carboy,
nei rapporti ad esso intestati: se il nuovo Consorzio Agrigento 3,
oppure esso Assessorato; che in ogni caso l’ente subentrante
doveva essere individuato nel nuovo Consorzio Agrigento 3, ai
sensi degli art. 2, 8 e 24 della citata legge regionale n.
45/1995, nonché dell’art. 31 legge regionale n. 10/1999; che
erroneamente quindi è stata emessa condanna.
2.- Il motivo è in parte fondato nei termini e nei limiti che
seguono.
2.1.- Deve essere in primo luogo disattesa la tesi del ricorrente
secondo cui non l’Assessorato, ma il Consorzio Agrigento 3 sarebbe
subentrato nel rapporto in oggetto, già facente capo al Consorzio
Basso Belice.
A norma dell’art.

24 legge n. 45/1995, i nuovi Consorzi (fra i

quali l’Agrigento 3)

“subentrano nei diritti e negli obblighi

compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della
presente legge” (2 0 comma), mentre l’Assessorato regionale
subentra nei

rapporti giuridici attivi e passivi del soppressi

consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione
6

(9 ° comma).

capacità processuale, al quale la legge regionale della Sicilia n.

L’art. 31 legge reg. Sicilia n. 10/1999 a sua volta ribadisce che
“La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 24 della legge
regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che
ciascuno del consorzi costituiti ai sensi dell’art. 6 della
medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo

all’esercizio di funzioni che sono attribuite al nuovi enti
consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/1995 o da
altre disposizioni di legge in vigore”,

mentre l’Assessorato

regionale dell’Agricoltura e delle foreste subentra nei rimanenti
rapporti, non trasferiti (art. 31, 3 0 coma).
Il ricorrente non specifica

quali siano i diritti e gli obblighi

già facenti capo al Consorzio Basso Belice, compatibili con quelli
oggi attribuiti al Consorzio Agrigento 3; quali siano le funzioni
dei nuovi enti consortili comuni ai vecchi, quindi quali siano
di fatto i rapporti che si debbono ritenere trasferiti
all’Assessorato.
Il ricorrente neppure specifica di avere dedotto e dimostrato
circostanze e presupposti della sua asserita estraneità al
rapporto controverso, sì da giustificare le censure rivolte alla
sentenza impugnata. Il difetto di legittimazione è affermato in
termini apodittici e indimostrati.
Sotto ogni profilo, pertanto, le censure in oggetto sono
inammissibili.
2.3.- Questa Corte ha peraltro accertato, sulla base della
disamina delle citate disposizioni normative, che
7

“In tema di

ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi

successione tra consorzi di bonifica, la legge reg. Sicilia 25
maggio 1995, n. 45 (che all’art. 24 ha stabilito la soppressione
dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi “nei diritti
compatibili con le funzioni ad essi spettanti”, nonché il
trasferimento all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle
attivi

e passivi

dei

soppressi

consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione”), e la
successiva legge reg. 27 aprile 1999, n. 10 (che all’art. 31 ha
dettato una norma d’interpretazione autentica), hanno previsto che
la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti
consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via
definitiva al consorzi di nuova istituzione, mentre delle
obbligazioni assunte da un consorzio soppresso in relazione ad
opere

che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime,

del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo
successorio, l’Assessorato regionale”

(Cass. civ. S.U. 29 luglio

2008 n. 20550).
La domanda di cui si discute in questa sede, che attiene alle
responsabilità per custodia e per difetto di manutenzione in cui
ebbe ad incorrere il Consorzio soppresso, certamente non concerne
opere attribuite al quadro di competenze trasferite ai nuovi
consorzi.
La successione nei rapporti già facenti capo ai vecchi consorzi essendo

correlata alle funzioni trasferite

concerne la

successione definitiva nelle funzioni; non il subentro contingente

8

foreste dei “rapporti giuridici

nei

vecchi

rapporti

(Cass.

civ.

S.U.

n.

20550/2008,

in

motivazione).
La tesi del ricorrente è quindi anche manifestamente infondata.
2.4.- Così accertato che l’Assessorato è stato correttamente
individuato dalla Corte di appello quale successore del Consorzio

valutare le censure rivolte dal ricorrente alla ritenuta
legittimazione passiva del Commissario liquidatore.
La censura è fondata quanto al capo della sentenza impugnata che
ha ritenuto essersi formato il

giudicato sul punto.

Ed invero, l’appello proposto dall’Assessorato, quale successore a
titolo particolare del Commissario, volta che si è perfezionato il
passaggio delle consegne dal Consorzio estinto ai

nuovi soggetti

(Consorzi di nuova istituzione e Assessorato Regionale, ognuno per
la parte di sua competenza), ha impedito il passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado anche nei confronti del Commissario,
quale dante causa del rapporto controverso e litisconsorte
necessario in appello, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.
(Cass. civ. Sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1535; Idem. 24 febbraio
2010 n. 4486, fra le tante).
Pertanto, pur se correttamente il commissario era stato ritenuto
passivamente legittimato in primo grado (contrariamente, anche
qui, a quanto assume il ricorrente), quale soggetto nominato allo
scopo di accertare le situazioni debitorie e creditorie dei
consorzi soppressi e a provvedere all’amministrazione e alla
liquidazione di dette posizioni (art. 8, 5
9

0 coma legge reg.

Basso Belice-Carboy nel rapporto controverso, si tratta di

ik

Sicilia n. 45/1995 e art. 31, 5 0 e 6 ° comma legge reg. Sicilia
n. 10/1999), una volta subentrato nel rapporto l’Assessorato
Regionale, quale specifico successore e destinatario dei diritti e
degli obblighi conseguenti, poteri del Commissario
liquidatore sono venuti a cessare.

quale dovevano essere indirizzate le domande risarcitorie relative
a fatti verificatisi prima dell’estinzione del Consorzio Basso
Belice poiché, a norma dell’art. 8, 5 ° coma, legge n. 45/1995,
“fino alla costituzione dei consorzi previsti dall’art. 5 le
gestioni straordinarie degli attuali consorzi sono

rette

da

commissari nominati dall’assessore regionale per l’agricoltura e
le foreste, scelti tra funzionari dell’amministrazione regionale”,
e a norma dell’art. 31, 6 0 comma della legge reg. Sicilia 27
aprile 1999 n. 10 “I

commissari liquidatori __provvedono

all’accertamento delle situazioni debitorie e creditorie
enti soppressi]

[degli

e, relativamente ai rapporti in corso,

all’amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie
e creditorie, presentando le risultanze all’Assessorato regionale
dell’agricoltura e delle foreste il quale accrediterà le somme
necessarie, compatibilmente alle disponibilità del bilancio”.
Ne consegue che, per le funzioni non trasferite ai Consorzi di
nuova istituzione il commissario liquidatore nominato dalla
Regione era il soggetto a cui dovevano essere indirizzate le
domande, anche giudiziali, relative ai rapporti facenti capo ai
vecchi Consorzi, pur se l’interesse sostanziale faceva capo alla
10

Quest’ultimo era in precedenza legittimato, quale soggetto al

Regione ed all’Assessorato regionale, il quale era tenuto a
somministrare al Commissario i fondi per il funzionamento del suo
ufficio e per la liquidazione dei rapporti ereditati.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che il
commissario liquidatore fosse formalmente legittimato, nel

attori e a gestire la presente lite per conto dell’ente
(Assessorato) che sarebbe subentrato nel rapporto: tanto è vero
che il Commissario citato in riassunzione dopo la dichiarazione
di estinzione del Consorzio Basso Belice, non ha sollevato
eccezioni circa la sua legittimazione a gestire la lite, e che
l’Assessorato – subentrato nella posizione del Consorzio fin dal
1999 – non è intervenuto nel giudizio per provocarne una nuova
interruzione, dichiarando formalmente l’avvenuta cessazione della
gestione commissariale, ma ha lasciato che il processo proseguisse
fino sua definizione con sentenza del 2003.
La Corte ha però omesso di considerare che l’Assessorato Regionale
si è ritualmente costituito nel giudizio di appello, dichiarando
di essere subentrato nei rapporti già facenti capo al soppresso
Consorzio di bonifica Basso Belice-Carboy, e che, proponendo
appello (incidentale) avverso la sentenza di primo grado, ne ha
impedito il passaggio in giudicato anche nei confronti del
commissario liquidatore, suo dante causa, quanto alla titolarità
del rapporto controverso ed alla legittimazione sostanziale, quale
soggetto destinatario della domanda di condanna.

ll

giudizio di primo grado, a rispondere alle contestazioni degli

2.4.-

La

sentenza

impugnata

deve

essere

quindi

cassata

limitatamente al capo in cui ha emesso condanna al risarcimento
dei danni a carico del Commissario liquidatore e, di conseguenza,
anche nel capo in cui ne ha disposto la condanna al pagamento
delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

ult. comma ult. inciso, cod. proc. civ., poiché – dopo la
costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale, quale
soggetto formalmente legittimato a succedere nel rapporto – la
causa non poteva essere proseguita nei confronti del Commissario
liquidatore.
3.- Con il secondo motivo l’Assessorato regionale denuncia
violazione di norme di diritto (art. 2051 cod. civ.) e vizi di
motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha ravvisato a
carico del Consorzio estinto ed a carico di esso Assessorato
Regionale la responsabilità per custodia. Assume che
danneggiati non hanno fornito alcuna prova circa l’effettiva
sussistenza di alcun potere-dovere di custodia in capo al
Commissario liquidatore sul pozzetto di raccolta delle acque ove
è caduta la Butera.
3.1.-

Il

motivo

è

manifestamente

oltre

che

ratio decidendi

della

infondato,

inammissibile perché non congruente con la
sentenza impugnata.

Il Commissario liquidatore è subentrato, come si è detto, nella
posizione del Consorzio Basso Belice-Carboy dopo l’estinzione
dell’ente, per gestire i rapporti ad esso facenti capo nella fase
12

La cassazione va disposta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382,

di passaggio agli enti che gli sono succeduti.

E’ chiaro,

pertanto, che il rapporto di custodia rilevante agli effetti della
responsabilità era quello esistente alla data del sinistro,
allorché era in vita ed operante il Consorzio Basso Belice e che
la condanna è stata pronunciata nei confronti del Commissario

dopo la sua estinzione e prima del passaggio dei rapporti al
soggetto che gli è subentrato (nella specie, l’Assessorato
Regionale).
La Corte di appello ha accertato in fatto che il Consorzio Basso
Belice ha mantenuto la disponibilità e la custodia dell’impianto
irriguo quanto meno fino al 4 aprile 1997, conservando fino a tale
data i

poteri di fatto sull’impianto e i relativi doveri di

manutenzione, ai quali è correlata la responsabilità per i danni,
pur se in ipotesi il diritto dominicale

spetti ad altri (nella

specie all’ESA, stando a quanto adduceva il Consorzio).
L’accertamento in fatto non è suscettibile di riesame in questa
sede, né peraltro è stato contestato dal ricorrente, il quale ha
indirizzato

le sue censure esclusivamente alla posizione del

Commissario.
Le affermazioni in diritto sono corrette e non vengono peraltro
confutate.
Anche il secondo motivo deve essere respinto.
Ricorso principale

4.- Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza di
appello nella parte in cui ha ritenuto che l’oggetto della domanda
13

liquidatore solo quale soggetto legittimato a rappresentare l’ente

risarcitoria sia stato limitato in appello alla somma di £

100

milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumono i ricorrenti che in primo grado essi avevano aggiunto
alla richiesta la specificazione
ritenuta di giustizia”;

“o

/a

somma maggiore o minore

che il petitum non è stato specificato

tecnica, solo in esito alla quale essi avrebbero potuto
quantificare i danni; che in ogni caso l’omissione è frutto di
mero errore materiale, su cui dovrebbe prevalere l’interpretazione
della volontà delle parti, che indubbiamente era nel senso del
completo risarcimento dei danni e non in quello di ridurre le
domande formulate in primo grado.
4.1.- Il motivo non è fondato.
La sentenza della Corte di appello ha trascritto in epigrafe le
conclusioni precisate dalle parti nell’apposita udienza, da cui
risulta che gli attori hanno chiesto la condanna del Consorzio di
bonifica e del commissario liquidatore al risarcimento dei danni
“nella misura di C 51.645,69, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal di dell’incidente fino all’effettivo soddisfo”
(Sentenza impugnata, pag. 3-4).
L’udienza di precisazione delle conclusioni è fissata dalla legge
proprio allo scopo di mettere le parti in condizione di aggiornare
e specificare le loro conclusioni definitive sulla base dei dati
emersi dall’istruttoria svolta, e a tali conclusioni il giudice si
deve attenere, per non incorrere nel vizio di
extrapetizione.
14

ultra

o

nell’atto di appello poiché doveva essere richiesta consulenza

Non è consentito al giudice procedere di sua iniziativa ad
indagini sulla volontà delle parti in termini diversi da quelli
formalmente dichiarati, ove il testo letterale degli atti non
offra alcun appiglio per disattendere il significato
inequivocabilmente derivante dalle parole usate: in particolare

puntualizzare le definitive richieste delle parti, qual è l’atto
di precisazione delle conclusioni.
Al di fuori dei casi del mero errore materiale oggettivamente
palese ed indiscutibile, non compete al giudice il compito di
rimediare agli eventuali errori od omissioni di una delle parti
nel formulare le sue domande, se non a prezzo di abbandonare la
sua posizione di terzietà rispetto ai contendenti.
5.- Il secondo motivo (erroneamente contrassegnato come terzo)
denuncia

“erronea valutazione del petitum in punto di

quantificazione del danno biologico”

per il fatto che la sentenza

impugnata ha quantificato nel 45% la percentuale di invalidità
permanente residuata all’infortunata a seguito del sinistro, che
il CTU aveva invece valutato nel 60%.
5.1.- Il motivo è inammissibile, poiché – anche nella sua formale
proposizione – investe esclusivamente il merito della decisione
sull’entità del danno biologico.
La decisione sul punto avrebbe potuto costituire oggetto di
impugnazione in questa sede solo sotto il profilo degli eventuali
vizi di insufficienza od illogicità della motivazione, alla luce
degli accertamenti compiuti dal CTU.
15

con riferimento ad un atto formale e specificamente diretto a

Il ricorrente contesta invece esclusivamente la soluzione
adottata, addentrandosi nell’esame della natura delle lesioni ed
in altre questioni in fatto, il cui esame è precluso in questa
sede.
La Corte di appello ha giustificato il suo dissenso dalle

percentuale di invalidità sulla base dei valori tabellari
applicabili nel caso di totale amputazione dell’arto inferiore;
mentre nella specie la gamba lesa è stata salvata, pur se si
presenta dolente e con efficienza funzionale ridotta.
Trattasi di motivazione che non presta il fianco a censure di
illogicità od incongruenza, censure peraltro che i ricorrenti
neppure hanno svolto con argomenti idonei.
6.- Il ricorso principale è respinto, restando assorbito il terzo
motivo, che attiene alla liquidazione delle spese.
7.- Considerata la parziale, reciproca soccombenza ed il fatto che
l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale non ha
comportato sostanziale modificazione dell’assetto di interessi
determinato dalla sentenza impugnata,

nei rapporti fra i

ricorrenti principale e incidentale, le spese del presente
giudizio si compensano per intero.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso
incidentale, limitatamente ai capi in cui ha condannato il
Commissario liquidatore al risarcimento dei danni ed al pagamento
delle spese dei due gradi del giudizio di merito.
16

conclusioni del CTU con il fatto che questi ha quantificato la

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai suddetti
capi.
Rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale e tutti i motivi
del ricorso principale.
Conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa le spese del

Roma, 26 marzo 2015

giudizio di cassazione.

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