Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13325 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20989-2012 proposto da:

D.L.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIA STIVALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO MENTI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MENTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 14.12.2010, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Vicenza con cui era stato accolto il ricorso proposto da D.L.M.A. avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lei acquistato con atto del 2.12.2004, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione con cui sosteneva di essere venuta a conoscenza del fatto che la CTP di Vicenza, con sentenza depositata il 13 aprile 2010 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di classamento con cui era stata attributo all’immobile la categoria A/7 (villino) anzichè A/2 abitazione civile) ed era stato accertato che la superficie scoperta pertinenziale era superiore a sei volte l’area di sedime del fabbricato. La CTR del Veneto accoglieva il ricorso per revocazione dell’Ufficio dichiarando la legittimità dell’avviso impugnato.

2. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando cinque motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha omesso di motivare in ordine alla data di scoperta del documento da parte dell’Agenzia delle entrate. Invero l’Agenzia delle entrate aveva prodotto, quale documento decisivo ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, la copia autentica della sentenza n. 66/01/10 della CTP di Vicenza da cui si evinceva che, su istanza del Dott. Z.A. dell’Agenzia delle entrate di data 20 giugno 2011, era stata rilasciata in data 23 giugno 2011 l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Dunque la stessa Agenzia delle entrate aveva documentato di essere venuta a conoscenza dell’esistenza della sentenza n. 66/01/2010, che aveva definito il giudizio sul classamento dell’immobile, il 23 giugno 2011 ed aveva notificato il ricorso per revocazione alla contribuente solamente in data 31 gennaio 2012, oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 64.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine all’ulteriore motivo dedotto dall’istante in revocazione che aveva rappresentato il dolo in capo alla contribuente ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la CTR attribuito valore di giudicato esterno alla sentenza n. 66/01/10 della CTP di Vicenza, emessa a definizione della procedura azionata dalla D.L. contro l’Agenzia del territorio, nonostante il fatto che tale giudicato si fosse formato tra parti diverse, essendo l’Agenzia del territorio soggetto giuridicamente e funzionalmente diverso dall’Agenzia delle entrate.

6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la CTR ritenuto sussistente la decisività del documento, consistente nella sentenza della CTP di Vicenza, benchè essa non fosse ancora passata in giudicato al momento della pronuncia della decisione sull’istanza di revocazione.

Inoltre il mutamento di classificazione dell’immobile non era rilevante poichè si dovevano considerare solamente le caratteristiche elencate dal D.M. del 1969 per definire” di lusso” una abitazione.

7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la CTR ritenuto, senza esplicitarne le ragioni, che l’Agenzia delle entrate si era trovata nell’impossibilità di produrre in giudizio davanti alla CTR la sentenza pronunciata dalla CTP di Vicenza il 23 marzo 2010 e depositata il 13 aprile 2010, che era divenuta definitiva per mancata impugnazione della contribuente il 28 novembre 2010.

8. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.

Va premesso, in generale, che i motivi che deducono difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge, o error in procedendo e di motivazione in fatto, qualora la questione involga la soluzione di una stessa questione sicchè si renda necessario individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009). Nel caso di specie il motivo appare, perciò, ammissibile in quanto l’omessa motivazione sulla questione della data del rinvenimento del documento presuppone l’esame del punto di diritto sotteso.

Il motivo è, poi, fondato. Invero nell’ambito del giudizio tributario è data una disciplina speciale dei termini perentori previsti per la proposizione del ricorso revocatorio straordinario, prescrivendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 2 – cui rinvia l’art. 66 stesso D.Lgs. – che “nel caso di revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, o sono state dichiarate false le prove, o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice”.

Ne deriva che colui che agisce in revocazione ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità della domanda, le prove rilevanti ai fini dell’accertamento del dies a quo di decorrenza dei termini perentori relativi alle diverse ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c. (espressamente richiamato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1), nonchè di richiedere l’espletamento delle predette prove sulle circostanze indicate nell’atto introduttivo, al fine di far risultare in concreto la tempestività dell’impugnazione nei termini perentori di cui al D.Lgs. n. 546 cit., art. 51, quest’ultimo corrispondente all’art. 326 c.p.c. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011).

La CTR ha omesso di considerare se la domanda di revocazione fosse stata tempestivamente proposta rispetto alla data in cui l’Agenzia delle entrate era venuta a conoscenza della sentenza n. 66/01/10 della CTP di Vicenza incorrendo, così, in violazione di legge ed in vizio di motivazione.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento degli altri e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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