Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13324 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13324 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 6697-2012 proposto da:
EL HARRAK EL HAJ, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato
VITTORIO MAESTRI, rappresentato e difeso dagli
avvocati FABIO VENTURINI,

DANIELE VALERI giusta

procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

KHEDR HUSSEIN OKALY HASSAN, IBRAHIM AHMED;
– intimati non chè contro

Data pubblicazione: 30/06/2015

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, a mezzo della propria
mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.p.A., in persona di HUGUENEY RICCO’
MARIO e CAPUANO FRANCESCO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

difende giusta procura speciale del dottor Notaio
LORENZO STUCCHI in MILANO del 15/06/2012, rep. n.
185702;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 3261/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 23/11/2011, R.G.N. 2573/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato FABIO VENTURINI;
udito l’Avvocato ANGELA DONATACCIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3261/2011, notificata in data 8 febbraio 2012, la
Corte di appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda
di risarcimento dei danni proposta da Hel Harrak El Haj a seguito
delle lesioni riportate in un incidente stradale occorso il 18

proprietà di Kehdr Hussein Okaly e condotta da Ibrahim Ahmed,
sulla quale era trasportato, è uscita di strada, avendo il
conducente perso il controllo della vettura.
Erano stati convenuti in giudizio, oltre ai suddetti conducente e
proprietario, l’assicuratrice della vettura, s.p.a. Assicurazioni
Generali, la quale aveva contestato che l’attore fosse trasportato
sulla vettura, affermando invece che egli ne era il conducente:
eccezione che la Corte di appello ha accolto.
Hel Harrak propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Gli altri intimati non hanno depositato difese.
La compagnia assicuratrice, a mezzo della propria mandataria e
rappresentante, s.c.p.a. Generali Business Solution, ha depositato
atto notarile di nomina del difensore, con procura per la difesa.
Motivi della decisione
.

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle
norme sulla mancata risposta all’interrogatorio formale e sulla
confessione (art. 228, 229 e 232 cod. proc. civ.) ed omessa od
insufficiente motivazione sulle dichiarazioni rese dai convenuti
in merito al soggetto che era alla guida della vettura, in quanto
la Corte avrebbe disatteso la dichiarazione resa da Ibrahim Ahmed

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settembre 2007 in Gorgonzola(MI), allorché l’automobile di

nell’atto con cui si è costituito nel giudizio di primo grado, ove
ha dichiarato di essere stato egli stesso alla guida della vettura
al momento del sinistro; né ha dato rilievo al fatto che lo
stesso non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale
deferitogli.

assicuraz. ed errata interpretazione delle risultanze probatorie.
Con il terzo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione in
merito alla ricostruzione dei fatti e con il quarto motivo
violazione degli art. 104 disp. att. cod. proc. civ. e 421 cod.
proc. civ., in quanto il giudice ha disposto di ufficio che
venisse sentito come teste il carabiniere Gianni Graziani, sebbene
la controparte fosse decaduta dalla relativa prova A per non avere
tempestivamente citato il teste, dopo averne chiesto ed ottenuto
l’ammissione.
3.- I motivi – che vanno congiuntamente esaminati perché connessi
– non sono fondati.
I primi tre motivi sono anche inammissibili poiché – pur
prospettando talune violazioni di legge – mettono in realtà in
discussione esclusivamente gli accertamenti in fatto della Corte
di merito circa il soggetto che era X alla guida della vettura al
momento del sinistro, con motivazione dettagliata e fondata
sull’attenta disamina delle risultanze probatorie.
Va premesso che le doglianze di cui al quarto motivo sono
inammissibili, oltre che ininfluenti sulla decisione.

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Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 141 cod.

E’ vero che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio
la decadenza della

compagnia di assicurazioni dalla prova

testimoniale, a fronte della mancata citazione del teste,
Carabiniere Graziani, e non disporne d’ufficio l’audizione.
Tuttavia, da un lato non risulta che il ricorrente, dopo avere

proposto appello sul punto, per fare accertare in quella sede il
vizio del procedimento, in forza del principio di conversione
delle cause di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 cod.
proc. civ.).
In secondo luogo e soprattutto, la predetta testimonianza non ha
avuto rilevanza decisiva ai fini della decisione.
La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale sul
rilievo che questo ha congruamente valutato le risultanze
istruttorie

nel loro complesso,

e non in considerazione della

testimonianza contestata, traendo argomento dal fatto che il
verbale di sopraluogo n. 36/28, redatto dai Carabinieri di
Gorgonzola, indicava in El Harrak il conducente dell’autovettura,
in Kedr Hussein Okaly Hassan il proprietario, in Ibrahim Mohamed
El Sayed un trasportato e in Ibrahim Ahmed un altro trasportato;
ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale con cui
Ibrahim Mohamed El Sayed incorrendo fra l’altro in varie
imprecisioni – ha riferito che conducente era Ibrahim Ahmed , del
quale peraltro ha prima indicato erroneamente, e poi dichiarato di
non conoscere, le generalità; che la pattuglia dei Carabinieri è
intervenuta nell’immediatezza del sinistro, raccogliendo le

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eccepito in primo grado la nullità del provvedimento, abbia poi

informazioni più attendibili; che in tale occasione l’Ibrahim
Ahmed si era dichiarato trasportato, salvo poi in corso di causa
ritrattare affermando che egli stesso era alla guida; che
parimenti contraddittorie sono state le dichiarazioni rese da
Ibrahim Mohamed El Sayed prima ai Carabinieri e poi come teste

In sintesi, le risultanze probatorie acquisite al giudizio sono
state ritenute dalla Corte di appello inidonee a dimostrare una
circostanza decisiva ai fini del diritto del ricorrente al
risarcimento dei danni, quale il fatto che egli fosse un
trasportato e non lo stesso responsabile del sinistro.
Trattasi di accertamento in fatto, non suscettibile di riesame in
questa sede di legittimità sulla base di deduzioni e di
argomentazioni che come quelle proposte dal ricorrente
sollecitano

una diversa decisione del merito

della vertenza,

senza avere potuto specificamente dimostrare la sussistenza di
vizi di insufficienza, contraddittorietà od illogicità della
motivazione, rilevanti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
4.- Il ricorso è respinto.
5.- Le spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice,
consistite nel solo intervento in udienza, seguono la soccombenza
e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
a rimborsare alla s.p.a. Assicurazioni generali le spese del
giudizio, liquidate complessivamente in E 800,00, per onorari;

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nel giudizio.

oltre al rimborso delle spese generali ed

agli accessori di

legge.
Roma, 26 marzo 2015

resident

Il

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