Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13324 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16637/2012 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANCASPRO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 18 maggio 2011, rigettava l’appello principale proposto da L.L. e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con cui era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lei acquistato con atto del 9 ottobre 2006, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa aveva caratteristiche “di lusso” in base a quanto previsto del D.M. 2 agosto 1969, art. 5. I giudici d’appello hanno ritenuto che il terreno circostante il fabbricato di mq. 239 era superiore a sei volte la superficie coperta. E non rilevava la circostanza che la casa fosse stata ceduta da S.M. mentre il terreno, costituito in parte da uliveto ed in parte da parcheggio, fosse stato ceduto dai comproprietari S.M. e V.F. in quanto le due compravendite erano contenute in un solo atto finalizzato, nel suo insieme, a far sì che la L. acquistasse il fabbricato con l’annesso terreno pertinenziale. Quanto alle sanzioni, che la CTP aveva ritenuto non dovute in considerazione del fatto che dall’atto non era evincibile un comportamento mendace dell’acquirente, la CTR confermava la sentenza di primo grado sul punto.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione L.L. affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1321, 1362, 1363 e 1366 c.c., per aver la CTR ritenuto, contraddittoriamente, che due distinti negozi giuridici contenuti in un solo atto dovessero essere considerate un solo negozio.

4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ed al D.M. 2 agosto 1969, art. 5.

Sostiene la ricorrente che l’agevolazione richiesta in relazione all’acquisto del fabbricato di mq. 239 non riguardava il terreno acquistato con separato negozio, benchè contenuto nel medesimo atto e, dunque, le caratteristiche ” di lusso” dell’immobile non erano da ritenere sussistenti sulla base del D.M. 2 agosto 1969, art. 5.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione afferente la non debenza delle sanzioni.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).

7. Il secondo motivo di ricorso principale è infondato. Invero la ricorrente, acquistando il terreno contestualmente al fabbricato con l’atto del 9 ottobre 2006, ha inteso conferire al terreno il carattere di pertinenzialità sicchè i due negozi, aventi ad oggetto, rispettivamente, il fabbricato venduto da S.M. ed il terreno venduto da questa e dal di lei coniuge V.F., risultano connessi oggettivamente. Ne deriva che l’agevolazione richiesta ai sensi dell’art. 6 D.M. del 1969 non poteva essere riconosciuta in quanto la superficie del terreno pertinenziale superava di oltre sei volte quella del fabbricato.

8. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto la controricorrente ha censurato la decisione in ordine alle sanzioni sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove, invece, la sola censura proponibile era quella della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR statuito la non debenza delle sanzioni senza che ricorressero i presupposti di legge.

9. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, dunque, rigettati. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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