Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13324 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3178-2018 proposto da:
G.F., G.N., P.E., elettivamente
domiciliati in ROMA VIA IPPONIO n. 8, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO FERRI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE, in persona
del direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le
rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 3554/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3554/17 del 18 maggio 2017, depositata il 19 giugno 2017, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Frosinone n. 164/2013, il gravame della Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto da P.E., in proprio e nella qualità di trustee del trust Angelina e del trust Emilio, nonchè dai rispettivi settlor, in qualità, G.N. e G.F., avverso l’avviso di rettifica e liquidazione recante l’importo complessivo di Euro 9.391,13 a titolo delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, interessi e spese pertinenti, dovuti in dipendenza della applicazione della tariffa proporzionale (in luogo di quella fissa applicata dal notaio rogante) per la registrazione del rogito 18 febbraio 2011, di conferimento di beni nei ridetti trust.
2. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, con atto del 15 ottobre 2018, affidato a un unico motivo.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita, con atto del 3o marzo 2018, esclusivamente al fine della partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..
4. – I ricorrenti, con memoria, recante la data del 23 settembre 2020, depositata il 24 settembre 2020, hanno insistito per l’accoglimento della impugnazione.
Diritto
CONSIDERATO
– La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando, con adesivo richiamo dei principi di diritto affermati da Sez. 6-5, ordinanze n. 3735 e n. 3737 del 24/02/2015: il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha istituito un (nuovo) tributo sulla costituzione dei vincoli di destinazione; il tenore della norma rende evidente che la imposta è istituita non sul trasferimento dei beni e diritti a causa della costituzione del vincolo, ma “direttamente, e in sè, sulla costituzione dei vincoli”.
2. – Coll’unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47, 48 e 49, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10; e in relazione all’art. 4 della relativa Tabella.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
3.1 – Per vero la più recente giurisprudenza di legittimità ha radicalmente rivisto l’orientamento (effettivamente) favorevole alla tesi della ricorrente (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez.6-5, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, n. m.), osservato dalla Commissione Tributaria Regionale, e ha fissato il (contrario) principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 – 01; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – 01).
Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono, illustrate nei pertinenti arresti.
Pertanto l’atto istitutivo del trust resta sottoposto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale colle pertinenti tariffe fisse.
3.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
E, poichè non sono necessari accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito mediante accoglimento del ricorso introduttivo.
4. – Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito devono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze, indotte dal quadro normativo di riferimento, e ai contrasti insorti negli orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, cit.).
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021