Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13323 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13323 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 5471-2012 proposto da:
PAVESI RACHELE, in qualità di erede di DAGHETTI ROSA,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI BONINO con studio in
BIELLA, VIA DAL POZZO 12, giusta procura speciale a
C 015
margine del ricorso;
–
791
ricorrente –
contro
FONDIARIA
SAI
rappresentante
SPA,
in
dottoressa
persona
ORNELLA
del
legale
MAGLIOZZI,
o„,
Data pubblicazione: 30/06/2015
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO
CARDIA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
controricorrente
CHIARPOTTO PIERA, PAVESI GUIDO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 270/2011 della CORTE IDAPPELLO
di TORINO, depositata il 23/02/2011, R.G.N. 1154/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato GIOVANNI BONINO;
udito l’Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
nonché contro
Svolgimento del processo
Con sentenza 23 febbraio 2011 n. 270
la Corte di appello di
Torino, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale di Biella, ha attribuito la responsabilità
dell’incidente stradale occorso il 10 novembre 2000 in Cossato, a
ciclomotore di proprietà di Piera Chiarpotto, per il 60% alla
DIU-Inee per il 40% al conducente del ciclomotore, Federico Del
Piano.
Deceduta la Daghetti il 30 luglio 2006 per causa indipendente dal
sinistro, erano subentrati nel giudizio i suoi eredi, Guido e
Rachele Pavesi.
La Corte di appello ha condannato la Chiarpotto, rimasta
contumace, e la s.p.a. Fondiaria SAI, assicuratrice del
ciclomotore, a pagare in risarcimento dei danni agli eredi Pavesi
la somma di e 21.830,82, in risarcimento del 40% dei danni non
patrimoniali, ed e 2.293,21, in risarcimento del 40% dei danni
patrimoniali; oltre rivalutazione, interessi e parte delle spese
processuali.
Rachele Pavesi propone un motivo di ricorso per cassazione,
illustrato da memoria.
Resiste con controricorso Fondiaria SAI.
Motivi della decisione
l.- L’unico motivo denuncia violazione degli art. 2043, 2056 e
2059 cod. civ. e vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3
3
seguito dello scontro fra la bicicletta di Rosa Daghetti ed il
e 5 cod. proc. civ., in relazione alla quantificazione dei danni
biologici e morali.
Premesso che la Corte di appello – a modifica della sentenza del
Tribunale – ha accertato la somma che sarebbe spettata alla
danneggiata per l’invalidità permanente sulla base del calcolo
mesi); ha diviso questa somma per gli anni che alla Daghetti
sarebbero rimasti da vivere, in base a tale dato (11 anni), ed
ha moltiplicato il risultato per il numero di anni per i quali la
Daghetti è effettivamente sopravvissuta (5 anni e otto mesi), la
ricorrente assume che tale modalità di calcolo è erronea e conduce
a risultati iniqui ed ingiustamente discriminanti in relazione
all’età della morte; che il danno avrebbe dovuto essere invece
quantificato assumendo come base la somma spettante per
l’invalidità temporanea assoluta (nella specie,
e
136,00 al
giorno) ridotta alla percentuale corrispondente all’inabilità
permanente accertata a carico della danneggiata (nella specie il
25%) e moltiplicata per il numero dei giorni intercorsi fino
alla data della morte.
Il danno avrebbe dovuto essere quindi quantificato nella somma
complessiva di e 64.872,00
2.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La Corte di appello si è uniformata ai criteri di calcolo
normalmente adottati dalla giurisprudenza nei casi in cui la
vittima del sinistro deceda prima della liquidazione e ha
dichiarato nella motivazione che tali criteri non sono stati
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tabellare corrispondente alla durata media della vita (82 anni e 5
seriamente contestati dalle parti appellate (odierne resistenti)
(Sentenza, p. 16, sest’ultima riga).
La resistente eccepisce, dal canto suo, l’assoluta novità
dell’eccezione: rileva che il diverso criterio di calcolo avrebbe
dovuto essere tempestivamente prospettato in sede di merito, sì da
Corte di appello in condizione di valutarne la fondatezza.
Indipendentemente da tale contestazione, la ricorrente avrebbe
dovuto specificare nel ricorso di avere chiesto l’applicazione del
metodo di calcolo qui proposto e di avere adeguatamente illustrato
le ragioni per cui dovrebbe essere preferito a quello utilizzato
dalla sentenza impugnata, per poter censurare in questa sede il
fatto che la sentenza impugnata se ne sia discostata e non abbia
adeguatamente motivato sul punto.
Una tale specificazione è del tutto mancante.
Il motivo è quindi inammissibile per difetto di specificità e di
autosufficienza.
Esso appare in ogni caso arbitrario, in quanto propone di
applicare i valori tabellari individuati per l’invalidità
temporanea al risarcimento dei danni da invalidità permanente,
senza alcuna verifica circa l’adeguatezza del diverso metodo di
calcolo con riferimento alla generalità dei casi, anziché solo con
riferimento al fatto – contingente e casuale – che nella specie il
risultato è per sé più favorevole.
3.- Il ricorso è rigettato.
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mettere la controparte in condizione di replicare sul punto e la
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
•
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed
agli accessori di legge.
Roma, 26 marzo 2015
complessivamente in e 3.200,00, di cui 200,00, per esborsi ed e