Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13323 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13323 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro
Studio Coluzzi & Associati associazione professionale, in persona del 1.r.p.t.
Carlo Coluzzi, rappr e dif. dall’avv. Giuseppe Pesce ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Angelo Paletta, in Roma, via degli Scipioni n.132, come da
procura a margine dell’atto
-controricorrente-

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estenso

m. ferro

Data pubblicazione: 29/05/2013

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma, sez. distaccata
di Latina 15.7.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 aprile 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Roma, sezione distaccata di Latina 15.7.2008, che, in riforma della
sentenza C.T.P. di Latina n. 442/08/2005, ebbe ad accogliere l’appello del
contribuente, così affermando la illegittimità del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni
1998-2004 [poi ridotti agli anni 1998-2002 dall’appellante], sul presupposto —
diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.P. — della non significatività della
collaborazione allo studio associato di un solo collaboratore, insufficiente a provare
— con una disamina in concreto – l’esistenza di una organizzazione autonoma.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello poteva essere accolto, ove fondato
sulla tesi dell’assoggettabilità ad IRAP di ogni attività professionale ma solo se
autanamamea te 0Tanizzat4 1 discendendo taleeselmione„ anche quanti: , Alb3 xrudie
associato, dalla giurisprudenza costituzionale.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo e resistito dal contribuente con
controricorso.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, si deduce il vizio di motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo
erroneamente la C.T.R. da un lato omesso di indicare la documentazione ritenuta
rilevante al fine del proprio convincimento in ordine al requisito della autonoma
organizzazione e, dall’altro, conferito contraddittoria significatività allo studio
mbrk2c1Ato, quale struttura dell’attività plufessionAle, ‘SeCsa dunque comiderai:
li
specifici vantaggi organizzativi che ne derivano e la capacità_ produttMt
incrementata.
1. Il motivo è fondato. Preliminarmente se ne osserva la piena ammissibilità, per come
enunciato e contrariamente all’eccezione di riferirsi esso, secondo la controricorrente,
ad una richiesta rivalutazione dei fatti di causa. Il nucleo decisorio essenziale del
ragionamento della corte di merito consiste infatti nell’aver proceduto, previa
individuazione nell’art.2 del d.lgs. n.446 del 1997 della fonte del presupposto
impositivo, ad identificare una fattispecie astratta per la quale la autonoma
organizzazione sarebbe incompatibile in ogni caso con la titolarità di uno studio
professionale gerito con beni irrisori e collaborazioni di terzi numericamente non
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este

s. m.ferro

IL PROCESSO

SENTE D N P EGISTr 7104R
AI SENS 1

consistenti, ciò non implicando la realizzazione del principio impositivo dell’IRAP, ma
già le fonti di tale convincimento sono manifestamente non rappresentative, per come
lacunosamente enunciate, di una logicità evidente delle conclusioni. La censura del
tutto correttamente investe siffatto vizio della motivazione, dedotto in senso proprio
come limite dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 360,
co.1, n.5, cod.proc.civ. e dunque refluendo in una deduzione di carenza o
contraddittorietà nella ricostruzione di essa. La C.T.R. invero non ha indicato né a
quale documentazione abbia fatto riferimento l’attività istruttoria del merito, così da
addivenire ad una ricostruzione controllabile circa l’affermata modestia della
consistenza dei beni strumentali e spese per prestazioni di lavoro dipendente e
collaboratori, né la portata dell’organizzazione dell’attività professionale in studio
associato, omettendo così di spiegare per quali ragioni, ciononostante ed in ipotesi, il
lavoro si prestava ad un giudizio di irrilevanza dei vantaggi competitivi che
discendono da tale modello.
2.. La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio alla C.T.R.
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte dichiara fondato il motivo di ricorso, dunque accolto, cassa per l’effetto
la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità, alla C.T.R. Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2013.

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